Art. 6
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 571
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al
consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone
la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e
solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e
in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e
realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la
produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche'
attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 571, n. 15 (Norme per
l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17,
penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
concernente modifiche al sistema penale), come modificato
dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 15
Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga
inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo comma dell'art.
18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la
distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei
soggetti indicati nei primi due commi del precedente art.
7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica
dell'ordinanza.
Le somme ricavate dalla vendita sono versate
all'ufficio del registro e devolute all'erario.
Quando siano state confiscate cose di interesse
storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che
hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di cui
al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le
prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e,
per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri
possono disporre con decreto che le cose confiscate o
talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile
dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a
provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.
Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni
dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma
precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede ai sensi
del primo comma.
Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte
di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo
Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al primo
comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro
e la devoluzione all'erario.
Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari
idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al
primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici
ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento,
senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche
e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in
coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,
promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale
anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi
di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita',
compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.".