Art. 6 Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 571, n. 15 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 15 Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, l'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge dispone con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate da eseguirsi a cura dei soggetti indicati nei primi due commi del precedente art. 7, ai quali a tal fine viene inviata copia autentica dell'ordinanza. Le somme ricavate dalla vendita sono versate all'ufficio del registro e devolute all'erario. Quando siano state confiscate cose di interesse storico-artistico, librario o archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale l'autorita' di cui al primo comma ne da' comunicazione rispettivamente, per le prime, al Ministero per i beni culturali e ambientali, e, per le seconde, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro ed il Presidente del Consiglio dei Ministri possono disporre con decreto che le cose confiscate o talune di esse siano acquisite al patrimonio indisponibile dello Stato indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose. Se il decreto non viene emesso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente, l'autorita' che l'ha inviata procede ai sensi del primo comma. Qualora siano state confiscate somme di denaro, carte di credito, titoli al portatore o emessi o garantiti dallo Stato, ovvero valori di bollo, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone il deposito presso l'ufficio del registro e la devoluzione all'erario. Qualora siano stati confiscati prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, l'autorita' di cui al primo comma ne dispone la cessione gratuita a enti pubblici ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.".