Art. 7
Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147
1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti pubblici
nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione
del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi
statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita'
d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di
beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di
mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».
Note all'art. 7:
- Per testo dell'art. 1, comma 236, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, modificato dal presente articolo, si
veda nelle note all'art. 5.