Art. 8
Tavolo di coordinamento
1. Ai fini di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, le funzioni e la composizione del Tavolo permanente di
coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 17 dicembre 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 22 febbraio 2013, di seguito denominato
«Tavolo», sono integrate secondo i seguenti criteri:
a) il Tavolo svolge i seguenti compiti:
1) formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone
indigenti e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni
e servizi, nonche' a progetti innovativi finalizzati alla limitazione
degli sprechi;
2) formulazione di proposte per lo sviluppo di iniziative di
informazione e di sensibilizzazione alla donazione e al recupero di
eccedenze alimentari nonche' per la promozione e la conoscenza degli
strumenti, anche di natura fiscale, in materia di erogazioni
liberali;
3) formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti
relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella
donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e
nella donazione di denaro, beni e servizi;
4) svolgimento di attivita' di monitoraggio delle eccedenze e
degli sprechi alimentari;
5) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla
limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze
alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli
indigenti;
6) formulazione di proposte per favorire la messa in rete e
l'aggregazione delle iniziative promosse da soggetti pubblici e
privati che distribuiscono derrate alimentari agli indigenti su base
territoriale;
b) il Tavolo e' composto da:
1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, ad uno dei quali e' attribuito il compito di
presiedere i lavori;
2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze;
4) un rappresentante del Ministero della salute;
5) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di cui uno facente parte del
Comitato tecnico scientifico per l'implementazione e lo sviluppo del
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti;
6) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
7) quattro rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative della distribuzione;
8) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi
caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei
prodotti alimentari;
9) tre rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative della trasformazione, anche
artigianale, e dell'industria agroalimentare;
10) due rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative della somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della
ristorazione collettiva;
11) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole;
12) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province
autonome;
13) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
14) due rappresentanti designati dalle associazioni
comparativamente piu' rappresentative dei mercati agroalimentari
all'ingrosso;
15) un rappresentante della cooperazione agricola.
2. Le attivita' del Tavolo sono rese pubbliche nel sito internet
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
costituiscono oggetto di una relazione annuale alle Camere.
3. La partecipazione al Tavolo non da' luogo alla corresponsione di
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 58 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del
Paese), e' il seguente:
"Art. 58
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti)
1. E' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura un fondo per l'efficientamento della filiera
della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento
dei programmi nazionali di distribuzione di derrate
alimentari alle persone indigenti nel territorio della
Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite
agli indigenti mediante organizzazioni caritatevoli,
conformemente alle modalita' previste dal Regolamento (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la
cooperazione internazionale e l'integrazione, viene
adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma
annuale di distribuzione che identifica le tipologie di
prodotto, le organizzazioni caritatevoli beneficiarie
nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di
soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del
Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono
destinare all'attuazione del programma annuale di cui al
comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni
liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi casi
si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto
legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' il
soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui
al comma 2.
5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti
identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura opera secondo criteri di
economicita' dando preferenza, a parita' di condizioni,
alle forniture offerte da organismi rappresentativi di
produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
europea.".