Art. 9
Promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione
degli sprechi
1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di
cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di
trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo
45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia
finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a
ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.
2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto
improntati a criteri di solidarieta' e di sostenibilita' nonche' di
incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza,
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della
salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in
tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al
fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle
conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare
attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e
sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il
contrasto degli sprechi medesimi.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove
campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della
produzione di rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a
pratiche virtuose nelle attivita' della ristorazione che consentano
ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della
ristorazione, concorrendo altresi' al raggiungimento degli obiettivi
del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni
possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere
comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo
spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di
contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile,
idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni
interessati.
5. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle
politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a
una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile,
nonche' alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e
sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale
nell'accesso al cibo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle
attivita' ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici), e' il seguente:
"Art. 45
(Definizione dei compiti del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale)
1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale e' affidato per concessione a una societa' per
azioni, che, nel rispetto dei principi di cui all'art. 7,
lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio
stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio
dei ministri, e di contratti di servizio regionali e, per
le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali,
con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della
societa' concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni
cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla
RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, ai sensi dell'art. 7, comma 4, comunque
garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive
e radiofoniche di pubblico servizio della societa'
concessionaria con copertura integrale del territorio
nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza
e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni
televisive e radiofoniche dedicate all'educazione,
all'informazione, alla formazione, alla promozione
culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione
delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche
in lingua originale, e musicali riconosciute di alto
livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di
ore e' definito ogni tre anni con deliberazione
dell'Autorita'; dal computo di tali ore sono escluse le
trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla
lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce
orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi
televisivi e radiofonici;
d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e
secondo le modalita' indicati dalla legge, in favore dei
partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in
assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni
associative delle autonomie locali, dei sindacati
nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti
politici, degli enti e delle associazioni politici e
culturali, delle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri
gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano
richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione
di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla
conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della
cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione
dei programmi e la diffusione delle piu' significative
produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la effettuazione di trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia
autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia
autonoma di Trento, in lingua francese per la regione
autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilita'
sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la
trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilita'
delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di
contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano
conto delle esigenze e della sensibilita' della prima
infanzia e dell'eta' evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici
e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli
stessi;
l) la destinazione di una quota non inferiore al 15
per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di
opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori
indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal
contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;
m) la realizzazione nei termini previsti dalla legge
3 maggio 2004, n. 112, delle infrastrutture per la
trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in
tecnica digitale;
n) la realizzazione di servizi interattivi digitali
di pubblica utilita';
o) il rispetto dei limiti di affollamento
pubblicitario previsti dall'art. 38;
p) l'informazione pubblica a livello nazionale e
quella a livello regionale attraverso la presenza in
ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni
e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel
rispetto di quanto previsto alla lettera f);
q) l'adozione di idonee misure di tutela delle
persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione
dell'art. 32, comma 6;
r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di
produzione decentrati, in particolare per le finalita' di
cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle
culture e degli strumenti linguistici locali;
s) la realizzazione di attivita' di insegnamento a
distanza.
3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma
2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e
contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di
pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da
centro di produzione decentrato per le esigenze di
promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali.
3-bis. Con la convenzione stipulata tra la societa'
concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono
individuati i diritti e gli obblighi relativi, in
particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni
radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e
la responsabilita' nell'utilizzo del finanziamento pubblico
provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua
tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di
costo del bilancio della societa' concessionaria e gli
oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di
Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi
dell'art. 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000
annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla
predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico
della provincia autonoma di Bolzano.
3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma
3-bis e' incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per
l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno
2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro
5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente
versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello
Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio
bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere
dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorita' e
dal Ministro delle comunicazioni prima di ciascun rinnovo
quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono
fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e
multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei
mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze
culturali, nazionali e locali.
4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri
sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con
l'Autorita', di cui al comma 4.
5. Alla societa' cui e' affidato mediante concessione
il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale
e' consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso
societa' collegate, di attivita' commerciali ed editoriali,
connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonche'
di altre attivita' correlate, purche' esse non risultino di
pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi
concessi e concorrano alla equilibrata gestione
aziendale.".