Art. 10 Comunicazione dell'esecutivita' della pronuncia di cancellazione 1. L'esecutivita' della pronuncia di cancellazione e' inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed e' comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalita' automatizzate. 2. Quando l'interessato non e' obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.