Art. 10 
 
  Comunicazione dell'esecutivita' della pronuncia di cancellazione 
 
  1. L'esecutivita' della  pronuncia  di  cancellazione  e'  inserita
senza ritardo dal  consiglio  dell'ordine  territoriale  nel  sistema
informatico centrale ed e' comunicata contestualmente all'interessato
e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge  a  mezzo  di
posta elettronica certificata con modalita' automatizzate. 
  2. Quando l'interessato non e' obbligato a munirsi di un  indirizzo
di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma  1
e'  effettuata  mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.