Art. 7 
 
              Cancellazione su richiesta dell'iscritto 
 
  1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai  registri  e  dagli
elenchi  che  proviene  dall'iscritto   e'   inserita   nel   sistema
informatico centrale. Si applicano le disposizioni  dell'art.  6,  in
quanto compatibili.  La  richiesta  deve  contenere  i  dati  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).