Art. 7 Cancellazione su richiesta dell'iscritto 1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto e' inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).