Art. 8 
 
                 Casi di cancellazione dagli elenchi 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma  9,  della  legge,  la
cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su  richiesta
del procuratore generale: 
    a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo; 
    b) quando risulta  che  i  requisiti  previsti  dalla  legge  non
sussistevano al momento dell'iscrizione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.