Art. 8 Casi di cancellazione dagli elenchi 1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo; b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.