Art. 9 Modalita' di cancellazione dai registri e dagli elenchi 1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 17 della citata legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.