Art. 2 
 
           Comparti di specialita' delle Forze di polizia 
 
  1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri  e  il  Corpo  della
guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi
dell'articolo 1 della legge 1°  aprile  1981,  n.  121,  compiti  nei
seguenti  rispettivi  comparti  di  specialita',  ferme  restando  le
funzioni  rispettivamente  attribuite  dalla  normativa   vigente   a
ciascuna Forza di  polizia,  nonche'  le  disposizioni  di  cui  alla
medesima legge: 
    a) Polizia di Stato: 
  1) sicurezza stradale; 
  2) sicurezza ferroviaria; 
  3) sicurezza delle frontiere; 
  4) sicurezza postale e delle comunicazioni; 
    b) Arma dei carabinieri: 
  1)  sicurezza  in  materia  di  sanita',  igiene  e  sofisticazioni
alimentari; 
  2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 
  3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 
  4) sicurezza del  patrimonio  archeologico,  storico,  artistico  e
culturale nazionale; 
    c) Corpo della Guardia di finanza: 
  1)  sicurezza  del  mare,  in  relazione  ai  compiti  di  polizia,
attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni  gia'  svolte,
ai sensi della legislazione vigente e  fatte  salve  le  attribuzioni
assegnate dalla legislazione vigente al Corpo  delle  Capitanerie  di
porto - Guardia costiera; 
  2) sicurezza in materia di circolazione  dell'euro  e  degli  altri
mezzi di pagamento. 
  2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta
fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000,  n.
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