Art. 2 Comparti di specialita' delle Forze di polizia 1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano, in via preminente o esclusiva, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, compiti nei seguenti rispettivi comparti di specialita', ferme restando le funzioni rispettivamente attribuite dalla normativa vigente a ciascuna Forza di polizia, nonche' le disposizioni di cui alla medesima legge: a) Polizia di Stato: 1) sicurezza stradale; 2) sicurezza ferroviaria; 3) sicurezza delle frontiere; 4) sicurezza postale e delle comunicazioni; b) Arma dei carabinieri: 1) sicurezza in materia di sanita', igiene e sofisticazioni alimentari; 2) sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; 3) sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; 4) sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale; c) Corpo della Guardia di finanza: 1) sicurezza del mare, in relazione ai compiti di polizia, attribuiti dal presente decreto, e alle altre funzioni gia' svolte, ai sensi della legislazione vigente e fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera; 2) sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. 2. Per i comparti di specialita' di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78.