Art. 3 
 
              Razionalizzazione dei presidi di polizia 
 
  1. Ferma restando la coordinata presenza della Polizia di  Stato  e
dell'Arma dei Carabinieri  e  la  garanzia  di  adeguati  livelli  di
sicurezza e di presidio del territorio, nonche'  l'articolo  177  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con  decreto  del  Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981,  n.
121, da adottare entro 90 giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto,  sono  determinate  misure   volte   a   razionalizzare   la
dislocazione delle Forze di  polizia  sul  territorio,  privilegiando
l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei
carabinieri nel restante territorio,  salvo  specifiche  deroghe  per
particolari esigenze di ordine e sicurezza  pubblica,  tenendo  anche
conto dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle  Forze
di polizia di livello provinciale  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo 7 del presente decreto,  dell'articolo  1,  comma  147,
della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  nonche'  della  revisione  delle
articolazioni   periferiche   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza, anche in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera  e),
della legge. 
  2. Con proprie determinazioni, il Comandante generale della guardia
di finanza ridefinisce la dislocazione  territoriale  dei  comandi  e
reparti del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo  2,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,
n. 34, tenendo conto  delle  esigenze  connesse  all'esercizio  delle
relative finalita' istituzionali di polizia  economico-finanziaria  a
competenza generale, nonche', ai sensi del comma 1, in  relazione  al
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza  pubblica.  Al
fine   di   assicurare   maggiore    economicita',    speditezza    e
semplificazione  dell'azione  amministrativa,  la  linea   gerarchica
territoriale, speciale e addestrativa  del  Corpo  della  guardia  di
finanza, nonche' le denominazioni dei comandi e reparti del  medesimo
Corpo, sono ridefinite, in deroga agli articoli 2, comma 3, 6 e 7 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,  n.
34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  adottato
su proposta del Comandante generale della guardia di finanza.