Art. 4 
 
                Razionalizzazione dei servizi navali 
 
  1. Ai fini dell'esercizio da  parte  del  Corpo  della  guardia  di
finanza delle  funzioni  in  mare  ai  sensi  dell'articolo  2,  sono
soppresse le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti  navali
dell'Arma dei carabinieri, fatto salvo  il  mantenimento  delle  moto
d'acqua per la vigilanza dei litorali e delle unita' navali impiegate
nella laguna di Venezia, nelle acque interne e nelle isole minori ove
per esigenze di ordine e sicurezza pubblica  e'  gia'  dislocata  una
unita'  navale,  nonche'  i  siti  navali  del   Corpo   di   polizia
penitenziaria, ad eccezione di quelli dislocati a Venezia e Livorno. 
  2. Sono trasferiti al  Corpo  della  guardia  di  finanza  i  mezzi
interessati dalle soppressioni di cui al comma 1, da individuare  con
decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno,  della  difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia. 
  3. Ferme restando le funzioni  e  le  responsabilita'  di  ciascuna
Forza di polizia, il Corpo della guardia di finanza  assicura  con  i
propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato,  all'Arma  dei
carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per  le  attivita'
connesse con l'assolvimento  dei  rispettivi  compiti  istituzionali,
nonche' al Corpo della polizia penitenziaria con i propri mezzi aerei
il supporto per il servizio delle traduzioni,  secondo  modalita'  da
stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati  previo  assenso
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  4. Il Corpo della guardia di finanza  provvede  all'attuazione  dei
compiti  di  cui  al  comma  3  nell'ambito  delle   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  5. Per l'adattamento dei mezzi di cui  al  comma  2  alle  esigenze
d'impiego del Corpo della guardia di finanza nonche' per la  relativa
manutenzione e gestione, e' autorizzata la spesa di euro 708.502  per
l'anno 2017 e di euro 568.202 a decorrere dall'anno 2018.