Art. 5 
 
             Gestione associata dei servizi strumentali 
                       delle Forze di polizia 
 
  1.  Al  fine  di  favorire  la  gestione  associata   dei   servizi
strumentali e il perseguimento degli obiettivi  di  finanza  pubblica
anche attraverso la razionalizzazione delle spese per  l'acquisto  di
beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla
legge 1° aprile 1981, n.  121,  processi  di  centralizzazione  degli
acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia. 
  2. Le Forze di polizia, ferma  restando  la  normativa  vigente  in
materia di acquisizione di beni e  servizi,  in  particolare  tramite
Consip   S.p.a.,   adottano,   nell'ambito   dell'ufficio   per    il
coordinamento e la pianificazione di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici  protocolli
nei seguenti settori tecnico-logistici: 
  a) strutture per l'addestramento al tiro; 
  b) mense di servizio; 
  c) pulizie e manutenzione; 
  d) procedure per l'acquisizione e l'addestramento  di  animali  per
reparti  ippomontati  e  cinofili  e  acquisto  dei  relativi  generi
alimentari; 
  e) approvvigionamento di materiali, servizi  e  dotazioni  per  uso
aereo; 
  f) programmi di formazione specialistica del personale; 
  g) adozione  di  programmi  congiunti  di  razionalizzazione  degli
immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per  la
locazione di immobili privati da adibire a caserme; 
  h)  approvvigionamento  congiunto  o  condiviso  dei   servizi   di
erogazione  di  energia  elettrica  e  di   riscaldamento,   con   la
prospettiva di unificazione dei  programmi  di  risparmio  energetico
rispettivamente gia' avviati; 
  i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali; 
  l) approvvigionamento di veicoli. 
  3. Con appositi protocolli d'intesa  tra  i  Ministeri  interessati
sono previsti programmi di centralizzazione di  acquisti  e  gestione
associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate
nei settori di cui al comma 2. 
  4. Ai fini  dell'attuazione  del  presente  articolo  le  Forze  di
polizia hanno facolta' di recedere dai contratti in corso relativi ai
settori tecnico-logistici di cui al comma 2,  anche  in  deroga  alle
eventuali clausole difformi previste contrattualmente.