Art. 5 Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia 1. Al fine di favorire la gestione associata dei servizi strumentali e il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la razionalizzazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi, sono introdotti, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, processi di centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi delle Forze di polizia. 2. Le Forze di polizia, ferma restando la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, in particolare tramite Consip S.p.a., adottano, nell'ambito dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n. 121, specifici protocolli nei seguenti settori tecnico-logistici: a) strutture per l'addestramento al tiro; b) mense di servizio; c) pulizie e manutenzione; d) procedure per l'acquisizione e l'addestramento di animali per reparti ippomontati e cinofili e acquisto dei relativi generi alimentari; e) approvvigionamento di materiali, servizi e dotazioni per uso aereo; f) programmi di formazione specialistica del personale; g) adozione di programmi congiunti di razionalizzazione degli immobili, ai fini della riduzione dei fitti passivi sostenuti per la locazione di immobili privati da adibire a caserme; h) approvvigionamento congiunto o condiviso dei servizi di erogazione di energia elettrica e di riscaldamento, con la prospettiva di unificazione dei programmi di risparmio energetico rispettivamente gia' avviati; i) approvvigionamento di equipaggiamenti speciali; l) approvvigionamento di veicoli. 3. Con appositi protocolli d'intesa tra i Ministeri interessati sono previsti programmi di centralizzazione di acquisti e gestione associata di beni e servizi tra le Forze di polizia e le Forze armate nei settori di cui al comma 2. 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo le Forze di polizia hanno facolta' di recedere dai contratti in corso relativi ai settori tecnico-logistici di cui al comma 2, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente.