Art. 6 Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico di emergenza europeo 112» 1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo 112 su tutto il territorio nazionale, attuata attraverso le modalita' determinate dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a sottoscrivere con tutte le regioni interessate i protocolli d'intesa di cui al comma 3 del medesimo articolo 75-bis.