Art. 6 
 
Realizzazione sul territorio nazionale del servizio «Numero unico  di
                       emergenza europeo 112» 
 
  1. Ai fini della completa e uniforme realizzazione del numero unico
di emergenza europeo 112 su tutto il  territorio  nazionale,  attuata
attraverso le modalita' determinate dalla Commissione  consultiva  di
cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a  sottoscrivere
con tutte le regioni interessate i  protocolli  d'intesa  di  cui  al
comma 3 del medesimo articolo 75-bis.