Art. 2 
 
 
               Modifiche al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 364 del codice di procedura penale,  approvato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le  parole:  «a  ispezione»  sono  inserite  le
seguenti: «, a individuazione di persone»; 
  b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole:  «a  ispezione»  sono
inserite le seguenti: «, a individuazione di persone». 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  364  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 364 (Nomina e assistenza del difensore). - 1.  Il
          pubblico ministero, se  deve  procedere  a  interrogatorio,
          ovvero a ispezione, a individuazione di persone o confronto
          cui deve partecipare la persona sottoposta  alle  indagini,
          la invita a presentarsi a norma dell'art. 375. 
              2.  La  persona  sottoposta  alle  indagini  priva  del
          difensore e' altresi'  avvisata  che  e'  assistita  da  un
          difensore di ufficio, ma che puo' nominarne uno di fiducia. 
              3. Al difensore di ufficio o a  quello  di  fiducia  in
          precedenza nominato e' dato avviso almeno ventiquattro  ore
          prima del compimento degli atti  indicati  nel  comma  1  e
          delle ispezioni a  cui  non  deve  partecipare  la  persona
          sottoposta alle indagini. 
              4. Il difensore ha in ogni caso  diritto  di  assistere
          agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo  quanto  previsto
          dall'art. 245. 
              5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi  e'  fondato
          motivo di ritenere che il  ritardo  possa  pregiudicare  la
          ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico
          ministero puo' procedere a interrogatorio, a  ispezione,  a
          individuazione di persone o a  confronto  anche  prima  del
          termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e
          comunque  tempestivamente.  L'avviso  puo'  essere   omesso
          quando il pubblico ministero procede a ispezione  e  vi  e'
          fondato motivo di  ritenere  che  le  tracce  o  gli  altri
          effetti materiali del reato  possano  essere  alterati.  E'
          fatta salva,  in  ogni  caso,  la  facolta'  del  difensore
          d'intervenire. 
              6. Quando procede nei modi previsti  dal  comma  5,  il
          pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena  di
          nullita', i motivi della deroga e le modalita' dell'avviso. 
              7. E' vietato a coloro che intervengono  agli  atti  di
          fare  segni  di  approvazione  o  disapprovazione.   Quando
          assiste  al  compimento  degli  atti,  il  difensore   puo'
          presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni  e
          riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale.".