Art. 3 
 
 
              Modifiche alle disposizioni di attuazione 
                    al codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo 29, comma 4,  lettera  c),  delle  disposizioni  di
attuazione del codice di  procedura  penale,  approvato  dal  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la parola:  «detenuti»  sono
inserite le  seguenti:  «o  arrestati  all'estero  in  esecuzione  di
mandato  di  arresto  europeo  nell'ambito  di  procedura  attiva  di
consegna, al fine di agevolare la tempestiva nomina di  un  difensore
che assista quello officiato nello Stato di esecuzione». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo dell'art. 29, comma  4,  lettera  c),  delle
          norme di attuazione, di  coordinamento  e  transitorie  del
          codice  di  procedura  penale  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n.  271,  come  modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 29 (Elenchi e tabelle dei difensori di  ufficio).
          - 1. Il Consiglio nazionale forense predispone e  aggiorna,
          con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli avvocati
          iscritti negli albi,  disponibili  ad  assumere  le  difese
          d'ufficio (1)(2). 
              1-bis. L'inserimento nell'elenco di cui al comma  1  e'
          disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: 
              a) partecipazione a un corso biennale di  formazione  e
          aggiornamento professionale in materia penale,  organizzato
          dal Consiglio dell'ordine circondariale  o  da  una  Camera
          penale territoriale  o  dall'Unione  delle  Camere  penali,
          della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento
          di esame finale; 
              b)  iscrizione  all'albo  da  almeno  cinque  anni   ed
          esperienza   nella   materia   penale,   comprovata   dalla
          produzione di idonea documentazione; 
              c) conseguimento del titolo di specialista  in  diritto
          penale, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge  31
          dicembre 2012, n. 247. 
              1-ter. La domanda di inserimento nell'elenco  nazionale
          di cui al comma 1 e' presentata  al  Consiglio  dell'ordine
          circondariale   di   appartenenza,   che   provvede    alla
          trasmissione degli atti, con allegato parere, al  Consiglio
          nazionale forense. Avverso la decisione  di  rigetto  della
          domanda e' ammessa opposizione ai  sensi  dell'art.  7  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,
          n. 1199. 
              1-quater. Ai  fini  della  permanenza  nell'elenco  dei
          difensori d'ufficio sono condizioni necessarie: 
              a) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive
          superiori all'ammonimento; 
              b) l'esercizio continuativo di  attivita'  nel  settore
          penale comprovato  dalla  partecipazione  ad  almeno  dieci
          udienze camerali o dibattimentali per anno, escluse  quelle
          di mero rinvio. 
              1-quinquies.  Il  professionista  iscritto  nell'elenco
          nazionale deve presentare, con cadenza annuale, la relativa
          documentazione al Consiglio dell'ordine circondariale,  che
          la inoltra, con allegato  parere,  al  Consiglio  nazionale
          forense.   In   caso   di   mancata   presentazione   della
          documentazione, il professionista e'  cancellato  d'ufficio
          dall'elenco nazionale. 
              1-sexies.   I   professionisti   iscritti    all'elenco
          nazionale  non  possono  chiedere  la  cancellazione  dallo
          stesso prima del termine di due anni. 
              2. E' istituito  presso  l'ordine  forense  di  ciascun
          capoluogo del distretto  di  corte  d'appello  un  apposito
          ufficio con  recapito  centralizzato  che,  mediante  linee
          telefoniche dedicate, fornisce i nominativi  dei  difensori
          d'ufficio a richiesta dell'autorita'  giudiziaria  o  della
          polizia   giudiziaria.   Non   si   ricorre   al    sistema
          informatizzato se  il  procedimento  concerne  materie  che
          riguardano competenze specifiche. 
              3. L'ufficio di cui al comma 2  gestisce  separatamente
          gli elenchi  dei  difensori  d'ufficio  di  ciascun  ordine
          forense esistente nel distretto di corte d'appello. 
              4. Il sistema informatizzato di cui  al  comma  2  deve
          garantire: 
              a)  che  l'indicazione  dei  nominativi   rispetti   un
          criterio  di  rotazione   automatico   tra   gli   iscritti
          nell'elenco di cui al comma 1; 
              b)  che  sia  evitata  l'attribuzione  contestuale   di
          nomine, ad un unico difensore,  per  procedimenti  pendenti
          innanzi ad autorita' giudiziarie e di polizia distanti  tra
          di loro e, comunque, dislocate in modo  da  non  permettere
          l'effettivita' della difesa; 
              c) l'istituzione di un  turno  differenziato,  per  gli
          indagati e gli imputati detenuti o arrestati in  esecuzione
          di mandato di  arresto  europeo  nell'ambito  di  procedura
          attiva di consegna, al  fine  di  agevolare  la  tempestiva
          nomina di un difensore che assista quello  officiato  nello
          Stato di esecuzione, che assicuri, attraverso  un  criterio
          di rotazione giornaliera dei nominativi,  la  reperibilita'
          di un numero di  difensori  d'ufficio  corrispondente  alle
          esigenze. 
              5. L'autorita' giudiziaria e,  nei  casi  previsti,  la
          polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone
          il nominativo all'ufficio di cui al comma 2. 
              6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un
          componente da lui delegato vigila sul rispetto dei  criteri
          per  l'individuazione  e  la  designazione  del   difensore
          d'ufficio. 
              7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al
          comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilita'.".