Art. 4 
 
 
             Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 
 
  1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 9, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui  al  comma
4, l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria informa altresi'  la
persona della quale e' richiesta  la  consegna  che  ha  facolta'  di
nominare un difensore nello Stato di emissione. Della  nomina  ovvero
della volonta' dell'interessato di avvalersi di  un  difensore  nello
Stato di emissione il presidente della Corte di appello da' immediato
avviso all'autorita' competente dello stesso.»; 
    b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Si applica la disposizione di  cui  all'articolo  9,  comma
5-bis, primo periodo.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art. 9 della  citata  legge  22  aprile
          2005, n. 69, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  9  (Ricezione  del  mandato  d'arresto.   Misure
          cautelari). - 1. Salvo i casi  previsti  dall'art.  11,  il
          Ministro della giustizia,  ricevuto  il  mandato  d'arresto
          europeo  emesso  dall'autorita'  competente  di  uno  Stato
          membro, lo trasmette  senza  ritardo  al  presidente  della
          corte di appello,  competente  ai  sensi  dell'art.  5.  Il
          presidente   della   corte   di   appello   da'   immediata
          comunicazione al procuratore generale del mandato d'arresto
          europeo, procedendo direttamente, o tramite delega ad altro
          magistrato della corte, agli adempimenti di sua competenza.
          Il presidente della corte di appello procede con le  stesse
          modalita' nelle ipotesi in cui il mandato  d'arresto  e  la
          relativa  documentazione  di  cui  all'art.  6  sono  stati
          trasmessi  direttamente  dall'autorita'  giudiziaria  dello
          Stato membro di emissione. 
              2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficolta'
          relative alla ricezione o alla autenticita'  dei  documenti
          trasmessi  dall'autorita'  giudiziaria  straniera,   prende
          contatti diretti con questa al fine di risolverle. 
              3. Il presidente, nel caso in  cui  sia  manifestamente
          competente altra corte di appello  ai  sensi  dell'art.  5,
          commi 3, 4 e 5, provvede senza  indugio  alla  trasmissione
          del mandato d'arresto ricevuto. 
              4. Il presidente,  compiuti  gli  adempimenti  urgenti,
          riunisce la corte di appello che,  sentito  il  procuratore
          generale,  procede,  con  ordinanza  motivata,  a  pena  di
          nullita',  all'applicazione  della  misura  coercitiva,  se
          ritenuta   necessaria,   tenendo   conto   in   particolare
          dell'esigenza di garantire che la persona  della  quale  e'
          richiesta la consegna non si sottragga alla stessa. 
              5. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
          del titolo I del libro IV del codice di  procedura  penale,
          in materia di misure cautelari personali,  fatta  eccezione
          per gli articoli 273,  commi  1  e  1-bis,  274,  comma  1,
          lettere a) e c), e 280. 
              5-bis. All'atto della esecuzione della ordinanza di cui
          al comma 4, l'ufficiale o l'agente di  polizia  giudiziaria
          informa altresi' la persona della  quale  e'  richiesta  la
          consegna che ha facolta' di  nominare  un  difensore  nello
          Stato di emissione.  Della  nomina  ovvero  della  volonta'
          dell'interessato di avvalersi di un difensore  nello  Stato
          di emissione il  presidente  della  Corte  di  appello  da'
          immediato avviso all'autorita' competente dello stesso. 
              6. Le misure coercitive non possono essere disposte  se
          vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause  ostative
          alla consegna. 
              7. Si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  719  del
          codice di procedura penale.". 
              - Il testo dell'art. 12 della citata  legge  22  aprile
          2005, n. 69, come modificato dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
              "Art.  12  (Adempimenti  conseguenti   all'arresto   ad
          iniziativa della polizia giudiziaria). - 1. L'ufficiale  di
          polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto  ai  sensi
          dell'art. 11 informa la persona, in una lingua alla  stessa
          comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e  le
          consegna una comunicazione scritta, redatta in forma chiara
          e  precisa,  che  la   informa,   della   possibilita'   di
          acconsentire   alla    propria    consegna    all'autorita'
          giudiziaria  emittente  e  la  avverte  della  facolta'  di
          nominare un difensore di fiducia e del  diritto  di  essere
          assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non
          provveda a nominare un difensore,  la  polizia  giudiziaria
          procede  immediatamente  a  individuare  un  difensore   di
          ufficio ai sensi  dell'art.  97  del  codice  di  procedura
          penale. 
              1-bis. Si applica la disposizione di  cui  all'art.  9,
          comma 5-bis, primo periodo. 
              2. La polizia giudiziaria provvede  a  dare  tempestivo
          avviso dell'arresto al difensore. 
              3. Il verbale di arresto da' atto, a pena di  nullita',
          degli adempimenti indicati ai commi 1 e  2,  nonche'  degli
          accertamenti     effettuati      sulla      identificazione
          dell'arrestato. 
              4. All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede
          mediante  l'utilizzo  degli   ordinari   stanziamenti   del
          Ministero della giustizia.".