Art. 2
Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis), e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «nonche' dei beni che ne costituiscono
il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre
utilita' di cui il colpevole ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e' possibile
eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti»;
b) dopo l'articolo 466 e' inserito il seguente:
«Art. 466-bis (Confisca). - Nel caso di condanna o di
applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli
articoli 453, 454, 455, 460 e 461 e' sempre ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo
che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non
e' possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la
disponibilita', per un valore corrispondente al profitto, al prodotto
o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell'articolo
322-ter.».
Note all'art. 2:
Il testo dell'articolo 240 del Codice penale, approvato
con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, citato nelle
note alle premesse, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 240 (Confisca). Nel caso di condanna, il
giudice puo' ordinare la confisca delle cose che servirono
o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che
ne sono il prodotto o il profitto.
E' sempre ordinata la confisca:
1. delle cose che costituiscono il prezzo del reato;
1-bis. dei beni e degli strumenti informatici o
telematici che risultino essere stati in tutto o in parte
utilizzati per la commissione dei reati di cui agli
articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,
617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis,
635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies
nonche' dei beni che ne costituiscono il profitto o il
prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita'
di cui il colpevole ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto, se non e'
possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto
diretti;
2. delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la
detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato,
anche se non e' stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e
1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa
o il bene o lo strumento informatico o telematico
appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del
numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel
caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa
appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione,
l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono
essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.».