Art. 3
Modifiche al codice civile
1. All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto
16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della
confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore
delle utilita' date o promesse.».
Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 2635 del codice civile,
approvato con il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262,
citato nelle note alle premesse, come modificato dal
presente decreto cosi' recita:
«Art. 2635 (Corruzione tra privati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i
direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori,
che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o
altra utilita', per se' o per altri, compiono od omettono
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
o degli obblighi di fedelta', cagionando nocumento alla
societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e
sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al
primo comma.
Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
indicate nel primo e nel secondo comma e' punito con le
pene ivi previste.
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
se si tratta di societa' con titoli quotati in mercati
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
Si procede a querela della persona offesa, salvo che
dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella
acquisizione di beni o servizi.
Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura
della confisca per valore equivalente non puo' essere
inferiore al valore delle utilita' date o promesse.».