Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 73, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su
richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, e' ordinata la confisca delle cose che ne sono il
profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, fatta eccezione per il
delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto o
prodotto.»;
b) all'articolo 74, dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non e'
possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilita' per
un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Note all'art. 4:
Il testo dell'articolo 73 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti
di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque,
senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura
ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per
qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui
alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito
chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita', in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita'
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta'.
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui
all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, e'
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis.
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente
articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze
dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle
sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della
reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro
1.032 a euro 10.329.
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. L'ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n.
274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto
legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico
ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entita'
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non
piu' di due volte.
5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica
anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al
comma 5, commesso, per una sola volta, da persona
tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria
condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il
quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno
di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale o di reato contro la persona.
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in
concorso tra loro, la pena e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si adopera per evitare che
l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena
su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, e' ordinata la confisca delle
cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando
essa non e' possibile, fatta eccezione per il delitto di
cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilita' per un valore corrispondente a tale profitto
o prodotto.».
Il testo dell'articolo 74 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, citato nelle note
alle premesse, come modificato dal presente decreto cosi'
recita:
«Art. 74 (Associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1.
Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di
commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e'
di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all'associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
7-bis. Nei confronti del condannato e' ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il
prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilita' per un valore
corrispondente a tale profitto o prodotto.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato
previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».