Art. 5
Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
1. Al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12-sexies, comma 1, primo periodo:
1) dopo le parole: «416, realizzato allo scopo di commettere
delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «453,
454, 455, 460, 461,»;
2) dopo le parole: «648-ter» e' inserita la seguente:
«648-ter.1»;
3) dopo le parole: «del codice penale, nonche'» sono inserite
le seguenti: «dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55,
comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,»;
b) all'articolo 12-sexies, comma 1, secondo periodo:
1) dopo le parole: «per finalita' di terrorismo» sono inserite
le seguenti: «anche internazionale»;
c) all'articolo 12-sexies, comma 1, dopo il secondo periodo e'
aggiunto il seguente: «La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione della
pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi
descritte riguardano tre o piu' sistemi.».
Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 12-sexies del decreto - legge 8
giugno 1992, n. 306, citato nelle note alle premesse, come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). -
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, 453, 454,
455, 460, 461, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater,
416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630,
644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale,
nonche' dall'articolo 2635 del codice civile, dall'articolo
55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7
agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre
disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre
utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attivita' economica. Le
disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano
anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine
costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che
precedono e' ordinata in caso di condanna o di applicazione
della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies
quando le condotte ivi descritte riguardano tre o piu'
sistemi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e
delle altre utilita' di cui al comma 1, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre
utilita' per un valore equivalente, delle quali il reo ha
la disponibilita', anche per interposta persona.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la
gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei
commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n.
282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella
prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura
penale, nomina un amministratore con il compito di
provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca
previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonche'
agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati
nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorita' giudiziaria
nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati,
sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare
e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni
medesimi secondo le modalita' previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i
diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».