Art. 6
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al comma 9-bis dell'articolo 55 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «In
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al comma 9 e' ordinata la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato, nonche' del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e' possibile, la confisca di beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.».
Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 55 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, citato nelle note alle premesse,
come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 55 (Sanzioni penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, chiunque contravviene alle
disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti
l'obbligo di identificazione, e' punito con la multa da
2.600 a 13.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le
generalita' del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione o le indica false e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a
5.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni
sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto
continuativo o dalla prestazione professionale o le
fornisce false e' punito con l'arresto da sei mesi a tre
anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
4. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la
registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto e' punito con la multa da 2.600 a
13.000 euro.
5. Chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la
comunicazione di cui all'articolo 52, comma 2, e' punito
con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a
1.000 euro.
6. Qualora gli obblighi di identificazione e
registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi
fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del
soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione di cui
ai commi 1, 2 e 4 e' raddoppiata.
7. Qualora i soggetti di cui all'articolo 11, commi 1,
lettera h), e 3, lettere c) e d), omettano di eseguire la
comunicazione prevista dall'articolo 36, comma 4, o la
eseguano tardivamente o in maniera incompleta, si applica
la sanzione di cui al comma 4.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di
cui agli articoli 46, comma 1, e 48, comma 4, e' punito con
l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a
50.000 euro.
9. Chiunque, al fine di trarne profitto per se' o per
altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare,
carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro
documento analogo che abiliti al prelievo di denaro
contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di
servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per se' o per altri,
falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo
di denaro contante o all'acquisto di beni o alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce
tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque
falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento
prodotti con essi.
9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui
all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nonche' per le gravi e reiterate violazioni
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo e' ordinata, nei confronti degli agenti in
attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento
attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli
strumenti che sono serviti a commettere il reato. In caso
di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per il delitto di cui al comma 9 e' ordinata la
confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato, nonche' del profitto o del prodotto,
salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero
quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di
denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca
di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia
giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli
organi di polizia che ne facciano richiesta.».