Articolo 3 Statuti e regolamenti 1. Agli Enti e' riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare. 2. Gli statuti: a) stabiliscono la missione e gli obiettivi di ricerca, tenuto conto degli obiettivi strategici fissati a livello nazionale ed europeo e delle linee di indirizzo del Ministro vigilante; b) fissano il modello strutturale di organizzazione e le regole fondamentali di funzionamento previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali ed il buon andamento delle attivita'; c) prevedono forme di collaborazione con le universita' e le imprese, nonche' modelli organizzativi preordinati alla valorizzazione, partecipazione e rappresentanza dell'intera comunita' scientifica nazionale di riferimento; d) incentivano la cooperazione scientifica e tecnologica con istituzioni ed enti di altri Paesi, nonche' l'introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attivita' delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 3. Nel rispetto ed in attuazione delle norme statutarie delle normativa vigente, gli Enti, adottano i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita', del personale e di organizzazione in conformita' ai principi di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' ai principi e disposizioni del codice civile per quanto compatibili.