Articolo 5 Programmazione e finanziamento degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1. La ripartizione del fondo ordinario di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, nonche' tenendo conto della valutazione della qualita' dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'universita' e della ricerca (ANVUR). 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate in sede di riparto, per specifiche finalita' e che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione degli Enti di cui al comma 1 del presente articolo.