Articolo 8 
 
 
Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti  e  Consiglio  Nazionale
                     dei ricercatori e tecnologi 
 
  1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare
le attivita' nel settore della ricerca il  Governo  si  avvale  della
Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i
Presidenti degli Enti o loro delegati. 
  2. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi  componenti,
il Presidente, tra i Presidenti degli Enti. 
  3. La Consulta e' convocata  dal  Presidente  ogni  qual  volta  lo
ritenga necessario e almeno una volta all'inizio e alla fine di  ogni
anno per la condivisione e la verifica  delle  scelte  programmatiche
annuali  generali  di  ciascun  Ente,  della  loro  coerenza  con  il
Programma nazionale della ricerca. 
  4. La Consulta, formula proposte per la redazione,  l'attuazione  e
l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e ai  Ministeri  vigilanti;  elabora,  per
quanto di competenza, proposte  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri sulle tematiche inerenti la ricerca. 
  5.  La  Consulta  relaziona  periodicamente  alla  Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  ai  Ministeri  vigilanti  sullo  stato  di
attuazione della Carta  europea  dei  ricercatori  e  del  codice  di
condotta per l'assunzione dei ricercatori. 
  6. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  un
Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti
della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca  di  cui
al presente articolo, nonche' da rappresentanti della Conferenza  dei
rettori delle universita'  italiane,  con  compiti  consultivi  e  di
monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per  la  Ricerca,  fermo
restando quanto  previsto  dall'articolo  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 
  7.   E'   istituito    presso    il    Ministero    dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Consiglio   nazionale   dei
ricercatori  e  dei  tecnologi,  composto  dai   rappresentanti   dei
ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di  governo
dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri
vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle  tematiche  attinenti
la   ricerca.   Con    decreto    del    Ministero    dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  i  Ministeri
vigilanti, da adottarsi ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988 n. 400, sono  determinate  la  composizione,  la
durata ed il funzionamento del Consiglio. 
  8. La partecipazione alla Consulta  dei  Presidenti,  al  Consiglio
Nazionale dei Ricercatori e alla Comitato di cui al comma 6, non  da'
diritto a  compensi,  gettoni  di  presenza  e  rimborso  spese,  ne'
determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.