Art. 18 
 
                        Disposizioni diverse 
 
  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di  spesa
per i quali non esistono nel bilancio di previsione i  corrispondenti
capitoli  nell'ambito  dei   programmi   interessati,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  istituire  gli
occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con  propri  decreti  da
comunicare alla Corte dei conti. 
  2. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri  decreti,
su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le
disponibilita' esistenti su altri programmi degli stati di previsione
delle amministrazioni  competenti  a  favore  di  appositi  programmi
destinati  all'attuazione  di  interventi  cofinanziati   dall'Unione
europea. 
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle  amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei
Ministri competenti, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
da comunicare alle Commissioni parlamentari  competenti,  per  l'anno
finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio  in  termini
di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione,  la
modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in
relazione  all'accorpamento  di  funzioni  o  al   trasferimento   di
competenze. 
  4. Su proposta del Ministro competente, con  decreti  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  comunicare  alle   Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione  della  spesa  che
nell'esercizio finanziario 2017 e in  quello  in  corso  siano  stati
interessati dai processi di  ristrutturazione  di  cui  al  comma  3,
nonche' da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere
effettuate  variazioni  compensative,  in  termini  di  residui,   di
competenza e di cassa, limitatamente  alle  autorizzazioni  di  spesa
aventi natura di fabbisogno, nonche' tra capitoli di programmi  dello
stesso stato di previsione limitatamente alle spese di  funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operativita' delle amministrazioni. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni  di  bilancio  connesse  con  l'attuazione  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  del  personale  dipendente   dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, nonche' degli accordi sindacali e dei provvedimenti di
concertazione,  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2   del   decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive  modificazioni,  per
quanto concerne il trattamento economico  fondamentale  e  accessorio
del personale interessato. 
  6.   Le   risorse   finanziarie   relative   ai   fondi   destinati
all'incentivazione del personale  civile  dello  Stato,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e  dei  Corpi  di
polizia,  nonche'  quelle  per  la  corresponsione  del   trattamento
economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate  alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto  dei  residui  per
essere   utilizzate   nell'esercizio    successivo.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, per l'anno  finanziario  2017,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. 
  7. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli  stati  di
previsione delle  amministrazioni  statali  interessate,  per  l'anno
finanziario 2017, delle somme rimborsate  dalla  Commissione  europea
per spese sostenute  dalle  amministrazioni  medesime  a  carico  dei
pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite  al
fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
n. 183, e successivamente  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei  decreti
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il  conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e  agli
enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59  del
1997, e successive modificazioni. 
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi  degli  stati
di  previsione  delle   amministrazioni   interessate,   per   l'anno
finanziario  2017,  le  variazioni   di   bilancio   occorrenti   per
l'applicazione del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione  alle
spese  di   gestione   degli   asili   nido   istituiti   presso   le
amministrazioni statali ai sensi dell'articolo  70,  comma  5,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonche' di quelle versate a titolo di
contribuzione  alle  spese  di  gestione  di  servizi  ed  iniziative
finalizzati al benessere del personale. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di  previsione
di ciascun Ministero, per  l'anno  finanziario  2017,  le  variazioni
compensative di bilancio tra  i  capitoli  interessati  al  pagamento
delle competenze fisse e accessorie  mediante  ordini  collettivi  di
pagamento con  il  sistema  denominato  «cedolino  unico»,  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2017,   le
variazioni  di  bilancio  compensative  occorrenti  per  l'attuazione
dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  13. In  attuazione  dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno  finanziario
2017, le variazioni compensative,  in  termini  di  competenza  e  di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli  stati  di  previsione
dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e  per  rimborso  di
passivita' finanziarie relative ad operazioni di mutui il  cui  onere
di ammortamento e' posto a carico dello Stato. 
  14. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2017,   le
variazioni di bilancio  compensative  occorrenti  in  relazione  alle
riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni. 
  15. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri  decreti,  negli
stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che
subentrano, ai sensi della normativa vigente,  nella  gestione  delle
residue attivita' liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo
Stato,  sottoposti  a  liquidazione  coatta  amministrativa  in  base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni, le somme  residuali  al  31  dicembre  2016
versate  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   dai   commissari
liquidatori cessati dall'incarico. 
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello  sport,  e  sul  capitolo  2295  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  destinate  agli  interventi  gia'  di  competenza   della
soppressa  Agenzia  per  lo  sviluppo  del  settore  ippico,  per  il
finanziamento del  monte  premi  delle  corse,  in  caso  di  mancata
adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  o,  comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed  extraerariali  derivanti
da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo
Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della  legge  n.
311 del 2004. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni   di   bilancio   negli   stati   di   previsione    delle
amministrazioni    interessate,    occorrenti    per     l'attuazione
dell'articolo  10  del  decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
relativo  al  trasferimento  delle  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione  economica
del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del  Consiglio
dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale. 
  18.  Le  risorse  finanziarie  iscritte  nei  fondi  connessi  alla
sistemazione di partite contabilizzate in conto  sospeso  nonche'  da
destinare alle regioni, alle province  autonome  e  agli  altri  enti
territoriali, istituiti  negli  stati  di  previsione  dei  Ministeri
interessati, in relazione all'eliminazione  dei  residui  passivi  di
bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a  seguito
dell'attivita' di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49,
comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente. 
  19. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative  per  il
triennio 2017-2019 tra i programmi  degli  stati  di  previsione  dei
Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato  di
previsione dell'entrata, in  relazione  al  contributo  alla  finanza
pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e successive  modificazioni,  da  attribuire  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  a  carico  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  20. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse
finalita' di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in  attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013,
n. 30. 
  21. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  negli  stati  di  previsione  delle
amministrazioni  interessate,  per  l'anno   finanziario   2017,   le
variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti
dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto  di  beni  e
servizi in applicazione di quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma
222-quater, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e  successive
modificazioni. 
  22.  Le  assegnazioni  disposte  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   per    corrispondere    a    eccezionali
indilazionabili esigenze di servizio, per  l'anno  finanziario  2017,
tengono conto anche  delle  risorse  finanziarie  gia'  iscritte  sui
pertinenti  capitoli  degli  stati  di   previsione   dei   Ministeri
interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione  delle
somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle  risorse
complessivamente autorizzate  per  le  medesime  finalita'  nell'anno
2016. L'utilizzazione delle risorse e' subordinata alla registrazione
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte
dei competenti organi di controllo. 
  23. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei  Ministri  competenti,
per l'anno finanziario 2017, le variazioni  compensative,  anche  tra
programmi diversi del medesimo stato di  previsione,  in  termini  di
residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso
di sentenze definitive  anche  relative  ad  esecuzione  forzata  nei
confronti delle amministrazioni dello Stato. 
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie  mediante
ordini collettivi di pagamento con il  sistema  denominato  «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23  dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta
del Ministro dell'interno, e' autorizzato  a  ripartire,  con  propri
decreti,  fra  gli  stati   di   previsione   delle   amministrazioni
interessate, per l'anno finanziario  2017,  i  fondi  iscritti  nello
stato di previsione del  Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico   e   sicurezza»,   programma   «Servizio
permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine  e  la
sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze
di polizia», concernenti  il  trattamento  accessorio  del  personale
delle  Forze  di  polizia  e  del  personale  alle  dipendenze  della
Direzione investigativa antimafia. 
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse  e  accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento  con  il  sistema  denominato
«cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato a riassegnare nello stato  di  previsione  del  Ministero
della difesa, per  l'anno  finanziario  2017,  le  somme  versate  in
entrata concernenti le competenze fisse e  accessorie  del  personale
dell'Arma dei carabinieri in  forza  extraorganica  presso  le  altre
amministrazioni. 
  26.  Su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, per l'anno
finanziario  2017,  le  variazioni  compensative   negli   stati   di
previsione delle amministrazioni interessate, tra  le  spese  per  la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche
e logistiche per le esigenze delle sezioni  di  polizia  giudiziaria,
iscritte nell'ambito della missione «Ordine  pubblico  e  sicurezza»,
programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica». 
  27. Ai fini dell'attuazione del programma  di  interventi  previsto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
102, finanziato ai sensi del  comma  12  del  medesimo  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni  compensative,  in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra  i  capitoli  dello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  relativi
all'attuazione del citato  programma  di  interventi  e  i  correlati
capitoli degli stati di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e
all'assorbimento  del  Corpo  forestale  dello  Stato  nell'Arma  dei
carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2017,  le  opportune
variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle
amministrazioni interessate. 
  29. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno  finanziario
2017, delle  somme  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  stato
dall'Unione  europea,  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  da  enti
pubblici  e  privati,  a  titolo  di  contribuzione  alle  spese   di
promozione della conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro  nelle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto
2015, n. 124. 
  30. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati,  le
risorse  del  capitolo  «Fondo  da  ripartire  per  la   sistemazione
contabile delle partite iscritte al conto  sospeso»,  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate
nel corso dello stesso  esercizio  sono  conservate  in  bilancio  al
termine  dell'anno  2017   per   essere   utilizzate   nell'esercizio
successivo. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni (Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro
          alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art.   40.   Contratti    collettivi    nazionali    e
          integrativi(Art.  45  del  d.lgs  n.  29  del  1993,   come
          sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993  e
          poi  dall'art.  1  del   d.lgs.   n.   396   del   1997   e
          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del  d.lgs
          n. 80 del 1998) 
              1. La contrattazione collettiva determina i  diritti  e
          gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro,
          nonche' le materie relative alle relazioni sindacali. Sono,
          in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva  le
          materie attinenti all'organizzazione degli  uffici,  quelle
          oggetto di partecipazione sindacale ai sensi  dell'articolo
          9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai  sensi
          degli articoli  5,  comma  2,  16  e  17,  la  materia  del
          conferimento e della revoca degli  incarichi  dirigenziali,
          nonche' quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c),
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative
          alle  sanzioni   disciplinari,   alla   valutazione   delle
          prestazioni ai fini della  corresponsione  del  trattamento
          accessorio,   della   mobilita'   e   delle    progressioni
          economiche,  la  contrattazione  collettiva  e'  consentita
          negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. 
              2.  Tramite  appositi   accordi   tra   l'ARAN   e   le
          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui
          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un
          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva
          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate
          aree per la dirigenza. Una apposita sezione contrattuale di
          un'area  dirigenziale  riguarda  la  dirigenza  del   ruolo
          sanitario del Servizio sanitario nazionale, per gli effetti
          di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.  Nell'ambito  dei
          comparti  di  contrattazione  possono   essere   costituite
          apposite    sezioni     contrattuali     per     specifiche
          professionalita'. 
              3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
          con  il  settore  privato,  la  struttura  contrattuale,  i
          rapporti tra i diversi livelli e la  durata  dei  contratti
          collettivi  nazionali  e  integrativi.  La   durata   viene
          stabilita in modo che vi sia  coincidenza  fra  la  vigenza
          della disciplina giuridica e di quella economica. 
              3-bis. Le pubbliche amministrazioni  attivano  autonomi
          livelli  di  contrattazione  collettiva  integrativa,   nel
          rispetto  dell'articolo  7,  comma  5,  e  dei  vincoli  di
          bilancio  risultanti  dagli  strumenti  di   programmazione
          annuale  e  pluriennale  di  ciascuna  amministrazione.  La
          contrattazione  collettiva  integrativa  assicura  adeguati
          livelli di efficienza e produttivita' dei servizi pubblici,
          incentivando l'impegno e la qualita' della  performance  ai
          sensi dell'articolo 45, comma 3. A  tale  fine  destina  al
          trattamento economico accessorio collegato alla performance
          individuale una quota prevalente del trattamento accessorio
          complessivo  comunque  denominato.  Essa  si  svolge  sulle
          materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
          collettivi nazionali, tra i soggetti  e  con  le  procedure
          negoziali che questi  ultimi  prevedono;  essa  puo'  avere
          ambito territoriale e riguardare  piu'  amministrazioni.  I
          contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle
          sessioni negoziali in sede decentrata.  Alla  scadenza  del
          termine le parti riassumono  le  rispettive  prerogative  e
          liberta' di iniziativa e decisione. 
              3-ter. Al  fine  di  assicurare  la  continuita'  e  il
          migliore svolgimento della funzione pubblica,  qualora  non
          si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un  contratto
          collettivo integrativo, l'amministrazione interessata  puo'
          provvedere, in via provvisoria, sulle materie  oggetto  del
          mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione.  Agli
          atti adottati unilateralmente si applicano le procedure  di
          controllo di compatibilita' economico-finanziaria  previste
          dall'articolo 40-bis. 
              3-quater. La Commissione di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, fornisce, entro il 31 maggio  di
          ogni anno, all'ARAN una graduatoria  di  performance  delle
          amministrazioni statali e degli  enti  pubblici  nazionali.
          Tale graduatoria raggruppa le singole amministrazioni,  per
          settori, su almeno tre livelli di merito, in  funzione  dei
          risultati  di  performance  ottenuti.   La   contrattazione
          nazionale definisce  le  modalita'  di  ripartizione  delle
          risorse per la  contrattazione  decentrata  tra  i  diversi
          livelli di merito assicurando l'invarianza complessiva  dei
          relativi oneri nel comparto o nell'area di contrattazione. 
              3-quinquies.  La  contrattazione  collettiva  nazionale
          dispone,  per  le  amministrazioni  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 41, le modalita' di  utilizzo  delle  risorse
          indicate  all'articolo  45,  comma  3-bis,  individuando  i
          criteri e  i  limiti  finanziari  entro  i  quali  si  deve
          svolgere la contrattazione  integrativa.  Le  regioni,  per
          quanto concerne le  proprie  amministrazioni,  e  gli  enti
          locali   possono   destinare   risorse   aggiuntive    alla
          contrattazione  integrativa  nei  limiti  stabiliti   dalla
          contrattazione nazionale e  nei  limiti  dei  parametri  di
          virtuosita' fissati per la spesa di personale dalle vigenti
          disposizioni, in ogni caso  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e del patto di stabilita' e di analoghi  strumenti
          del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse
          aggiuntive per la contrattazione integrativa  e'  correlato
          all'effettivo  rispetto  dei   principi   in   materia   di
          misurazione, valutazione e trasparenza della performance  e
          in materia di merito e premi  applicabili  alle  regioni  e
          agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli  16
          e 31 del decreto legislativo di attuazione  della  legge  4
          marzo 2009, n.  15,  in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni.  Le  pubbliche
          amministrazioni non possono in ogni caso  sottoscrivere  in
          sede  decentrata  contratti   collettivi   integrativi   in
          contrasto con i vincoli  e  con  i  limiti  risultanti  dai
          contratti collettivi nazionali o che  disciplinano  materie
          non espressamente delegate a tale livello negoziale  ovvero
          che  comportano  oneri  non  previsti  negli  strumenti  di
          programmazione   annuale   e   pluriennale   di    ciascuna
          amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli  e  dei
          limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
          o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono
          essere applicate e sono sostituite ai sensi degli  articoli
          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In  caso  di
          accertato superamento di vincoli finanziari da parte  delle
          sezioni regionali di controllo della Corte dei  conti,  del
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  o  del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' fatto altresi' obbligo  di
          recupero nell'ambito della sessione  negoziale  successiva.
          Le disposizioni del presente comma trovano  applicazione  a
          decorrere dai contratti sottoscritti  successivamente  alla
          data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  di
          attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 
              3-sexies. A corredo di ogni  contratto  integrativo  le
          pubbliche   amministrazioni    redigono    una    relazione
          tecnico-finanziaria   ed   una   relazione    illustrativa,
          utilizzando gli schemi  appositamente  predisposti  e  resi
          disponibili tramite i  rispettivi  siti  istituzionali  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze di  intesa  con  il
          Dipartimento  della  funzione  pubblica.   Tali   relazioni
          vengono  certificate  dagli  organi  di  controllo  di  cui
          all'articolo 40-bis, comma 1. 
              4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
          assunti con i contratti collettivi nazionali o  integrativi
          dalla data della sottoscrizione definitiva e ne  assicurano
          l'osservanza   nelle   forme   previste   dai    rispettivi
          ordinamenti.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 del decreto
          legislativo  12  maggio  1995,   n.   195,   e   successive
          modificazioni (Attuazione dell'art.  2  della  L.  6  marzo
          1992, n. 216, in materia di procedure  per  disciplinare  i
          contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze
          di polizia e delle Forze armate): 
              "Art. 2. Provvedimenti. 
              1. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          di polizia e' emanato: 
              A)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito  di
          accordo sindacale stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta dal Ministro per la  funzione  pubblica,
          che la presiede, e dai Ministri dell'interno,  del  tesoro,
          del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   della
          difesa, delle finanze, della giustizia  e  delle  politiche
          agricole  e  forestali  o  dai  Sottosegretari   di   Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo della polizia  penitenziaria  e
          del Corpo forestale dello Stato,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la funzione pubblica in  conformita'  alle
          disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia  di
          accertamento della rappresentativita'  sindacale,  misurata
          tenendo conto del dato associativo e del  dato  elettorale;
          le modalita' di espressione di  quest'ultimo,  le  relative
          forme  di  rappresentanza  e  le  loro  attribuzioni   sono
          definite, tra le suddette delegazioni di parte  pubblica  e
          sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
          di cui all'articolo 7,  comma  4  e  11,  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in
          vigore il predetto decreto del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica tiene conto del solo dato associativo; 
              B)  per  quanto  attiene  alle  Forze  di  polizia   ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia di finanza),  a  seguito  di  concertazione  fra  i
          Ministri indicati nella lettera A) o  i  Sottosegretari  di
          Stato  rispettivamente  delegati  alla  quale  partecipano,
          nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della  difesa  e
          delle  finanze,  i  Comandanti   generali   dell'Arma   dei
          carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
          rappresentanti del  Consiglio  centrale  di  rappresentanza
          (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza). 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'art. 1, comma 2, concernente il personale  delle  Forze
          armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
          per la funzione pubblica, del  tesoro  e  della  difesa,  o
          Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente  delegati,  alla
          quale  partecipano,  nell'ambito  della   delegazione   del
          Ministro della difesa, il  Capo  di  Stato  maggiore  della
          difesa o suoi delegati ed i  rappresentanti  del  Consiglio
          centrale  di  rappresentanza  (COCER  -  Sezioni  Esercito,
          Marina ed Aeronautica). 
              3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
          al comma 1, lettera a) sono composte da  rappresentanti  di
          ciascuna organizzazione sindacale.  Nelle  delegazioni  dei
          Ministeri della difesa e delle finanze di cui al  comma  1,
          lettera  b),  e  al  comma  2  le  rappresentanze  militari
          partecipano con  rappresentanti  di  ciascuna  sezione  del
          Consiglio centrale di rappresentanza (COCER),  in  modo  da
          consentire  la  rappresentanza  di   tutte   le   categorie
          interessate.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 5 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183  (Coordinamento  delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari): 
              "Art. 5. Fondo di rotazione. 
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.  104
          . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare; 
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7 della legge
          15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni (Delega  al
          Governo per il conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle
          regioni ed enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica
          Amministrazione e per la semplificazione amministrativa): 
              "Art. 7.  1.  Ai  fini  della  attuazione  dei  decreti
          legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze
          temporali e modalita' dagli stessi previste, alla  puntuale
          individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
          strumentali  e  organizzative  da  trasferire,  alla   loro
          ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed
          ai conseguenti trasferimenti si provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti  i  Ministri
          interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento  dei
          beni e delle risorse deve comunque essere congruo  rispetto
          alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la
          parallela    soppressione    o     il     ridimensionamento
          dell'amministrazione statale  periferica,  in  rapporto  ad
          eventuali compiti residui. 
              2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1  e'
          acquisito il parere della Commissione di  cui  all'articolo
          5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  e
          della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali  allargata
          ai rappresentanti delle comunita'  montane.  Sugli  schemi,
          inoltre, sono sentiti gli organismi  rappresentativi  degli
          enti locali funzionali ed e'  assicurata  la  consultazione
          delle      organizzazioni      sindacali       maggiormente
          rappresentative. I  pareri  devono  essere  espressi  entro
          trenta giorni dalla  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine i decreti possono comunque essere emanati. 
              3. Al riordino delle strutture di cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettera d), si provvede,  con  le  modalita'  e  i
          criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, introdotto dall'articolo 13,  comma
          1,  della  presente  legge,  entro  novanta  giorni   dalla
          adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1
          del presente articolo. Per i regolamenti  di  riordino,  il
          parere  del  Consiglio  di   Stato   e'   richiesto   entro
          cinquantacinque giorni ed e' reso entro trenta giorni dalla
          richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente  il  termine
          di novanta giorni, il regolamento e' adottato  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri. In sede di prima
          emanazione gli schemi di regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
          di essi sia espresso il parere  della  Commissione  di  cui
          all'articolo 5, entro trenta giorni dalla data  della  loro
          trasmissione. Decorso tale termine  i  regolamenti  possono
          essere comunque emanati. 
              3-bis. Il Governo e' delegato  a  emanare,  sentito  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro  il
          30 settembre 1998, un decreto  legislativo  che  istituisce
          un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i  principi
          e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
          48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.". 
              Il capo I della citata  legge  15  marzo  1997,  n.  59
          comprende gli articoli da 1 a 10. 
              Il  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.   56,
          recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a
          norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133",
          e' stato pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 2000, n. 62. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2002)): 
              "Art. 70. (Disposizioni in materia di asili nido) 
              1. - 4. Omissis. 
              5. Le amministrazioni dello Stato e gli  enti  pubblici
          nazionali, allo scopo  di  favorire  la  conciliazione  tra
          esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori,
          possono,  nei  limiti  degli   ordinari   stanziamenti   di
          bilancio,  istituire  nell'ambito  dei  propri   uffici   i
          micro-nidi di cui al comma  4,  quali  strutture  destinate
          alla cura  e  all'accoglienza  dei  figli  dei  dipendenti,
          aventi una particolare flessibilita' organizzativa adeguata
          alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard  minimi
          organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo
          2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio  annuale  e   pluriennale   dello
          Stato-legge finanziaria 2010): 
              "Art. 2. Diposizioni diverse 
              1. - 196. Omissis. 
              197.  Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  (Misure
          urgenti in materia  di  stabilizzazione  finanziaria  e  di
          competitivita' economica): 
              "Art.  14.  Patto  di  stabilita'  interno   ed   altre
          disposizioni sugli enti territoriali 
              1. Omissis. 
              2. Il comma 302 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' abrogato e al comma 296, secondo  periodo,
          dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: «e quello
          individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base  al  comma
          302». Le risorse statali a qualunque titolo spettanti  alle
          regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura  pari  a
          4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni  di
          euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2012.   Le   predette
          riduzioni  sono  ripartite  secondo  criteri  e   modalita'
          stabiliti in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto,  e
          recepiti con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, secondo principi che tengano conto della adozione
          di misure idonee ad assicurare il  rispetto  del  patto  di
          stabilita' interno e  della  minore  incidenza  percentuale
          della spesa per il personale rispetto alla  spesa  corrente
          complessiva nonche' dell'adozione di misure di contenimento
          della  spesa  sanitaria  e  dell'adozione  di   azioni   di
          contrasto al  fenomeno  dei  falsi  invalidi.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro  il  termine  di  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, e per gli  anni  successivi  al  2011
          entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri e' comunque  emanato,
          entro i successivi trenta giorni, ripartendo  la  riduzione
          dei trasferimenti secondo  un  criterio  proporzionale.  In
          sede di attuazione dell'articolo 8  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42, in materia  di  federalismo  fiscale,  non  si
          tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo  e
          quarto  periodo  del  presente   comma.   I   trasferimenti
          erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti
          alle province dal Ministero dell'interno  sono  ridotti  di
          300 milioni per l'anno  2011  e  di  500  milioni  annui  a
          decorrere dall'anno 2012. I trasferimenti  erariali  dovuti
          ai comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  dal
          Ministero dell'interno sono ridotti di  1.500  milioni  per
          l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere  dall'anno
          2012. Le  predette  riduzioni  a  province  e  comuni  sono
          ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede  di
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti  con
          decreto annuale del Ministro dell'interno, secondo principi
          che tengano  conto  della  adozione  di  misure  idonee  ad
          assicurare il rispetto del  patto  di  stabilita'  interno,
          della minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
          personale rispetto alla spesa corrente  complessiva  e  del
          conseguimento di adeguati indici di autonomia  finanziaria.
          In  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali  entro  il  termine  di
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  e  per  gli  anni
          successivi  al  2011  entro  il  30   settembre   dell'anno
          precedente,  il  decreto  del  Ministro   dell'interno   e'
          comunque  emanato  entro  i   successivi   trenta   giorni,
          ripartendo  la  riduzione  dei  trasferimenti  secondo   un
          criterio proporzionale. In sede di attuazione dell'articolo
          11 della  legge  5  maggio  2009,  n.  42,  in  materia  di
          federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto  previsto
          dal sesto, settimo, ottavo  e  nono  periodo  del  presente
          comma.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          30  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. - 3. Omissis. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  urgenti  per   la
          revisione della spesa pubblica con invarianza  dei  servizi
          ai cittadini nonche' misure di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del settore bancario): 
              "Art. 16. Riduzione della spesa degli enti territoriali 
              1. Omissis. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 40  dell'articolo
          12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: 
              "Art. 12. Soppressione di enti e societa' 
              1. - 39. Omissis. 
              40.   In    relazione    alle    liquidazioni    coatte
          amministrative di organismi ed enti vigilati dallo Stato in
          corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          qualora alla medesima data il commissario sia in carica  da
          piu' di cinque anni, il relativo incarico cessa decorso  un
          anno dalla predetta data e l'amministrazione competente per
          materia ai sensi della  normativa  vigente  subentra  nella
          gestione delle residue attivita' liquidatorie, fatta  salva
          la facolta' di prorogare l'incarico del commissario per  un
          ulteriore periodo non superiore a sei mesi.". 
              Si riporta il testo del comma 281 dell'articolo 1 della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2005): 
              "281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
          per quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte
          delle  entrate  erariali  ed  extraerariali  derivanti  dai
          giochi  pubblici  con  vincita  in   denaro   affidati   in
          concessione  allo  Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
          nazionale  italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello
          sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle  razze
          equine (UNIRE), limitatamente al  finanziamento  del  monte
          premi delle corse.". 
              Si riporta il testo del comma 282 dell'articolo 1 della
          citata  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni: 
              "1. - 281. Omissis. 
              282. Le modalita'  operative  di  determinazione  della
          base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali  di
          cui al comma 281  nonche'  le  modalita'  di  trasferimento
          periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il  31
          marzo di ogni anno con  provvedimento  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  di  concerto  con   il
          Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e,
          limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e  2010,
          la quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di
          euro in favore del CONI e in 150 milioni di euro in  favore
          dell'UNIRE.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  10  del
          decreto-legge 31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125
          (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di
          razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 10. Misure urgenti  per  il  potenziamento  delle
          politiche di coesione 
              1. Nel quadro delle  attribuzioni  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione di cui all'articolo 7, comma  26,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e  al
          decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  al  fine  di
          assicurare  il  perseguimento  delle   finalita'   di   cui
          all'articolo  119,  quinto  comma,  della  Costituzione   e
          rafforzare  l'azione  di   programmazione,   coordinamento,
          sorveglianza e sostegno  della  politica  di  coesione,  e'
          istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di
          seguito denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          delegato. Le funzioni relative alla  politica  di  coesione
          sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          e l'Agenzia secondo le  disposizioni  di  cui  ai  seguenti
          commi. 
              2. Ferme restando le competenze  delle  amministrazioni
          titolari  di  programmi  e  delle  relative  autorita'   di
          gestione, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
          particolare: 
              a) nell'attivita' istruttoria cura il raccordo  con  le
          amministrazioni statali  e  regionali  competenti  ai  fini
          della  predisposizione  di   proposte   di   programmazione
          economica e  finanziaria  e  di  destinazione  territoriale
          delle  risorse  della  politica  di  coesione   europea   e
          nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria  miranti
          ad accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
          dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione
          relativi all'impiego  dei  fondi  a  finalita'  strutturale
          dell'Unione Europea, nonche' all'impiego del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione da realizzare in forma integrata con
          le risorse europee per lo sviluppo regionale; 
              b) promuove e coordina i  programmi  e  gli  interventi
          finanziati dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati
          dal Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  nonche'  le
          attivita' di valutazione delle politiche di coesione; 
              c) raccoglie  ed  elabora,  in  collaborazione  con  le
          amministrazioni    statali    e    regionali    competenti,
          informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi
          dei fondi  a  finalita'  strutturale  dell'Unione  europea,
          nonche' sull'attuazione del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione, anche  ai  fini  dell'adozione  delle  misure  di
          accelerazione   degli   interventi   necessari   ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio
          2011, n. 88; 
              d) supporta il Presidente o il  Ministro  delegato  nei
          rapporti con le istituzioni  dell'Unione  europea  relativi
          alla  fase  di  definizione  delle  politiche  di  sviluppo
          regionale  e  di   verifica   della   loro   realizzazione,
          predisponendo,     ove     necessario,     proposte      di
          riprogrammazione; 
              e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in
          materia di sviluppo regionale; 
              f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei poteri
          di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  n.
          88 del 2011, al  fine  di  assicurare  l'efficace  utilizzo
          delle risorse per la politica di coesione; 
              f-bis)  puo'   avvalersi,   al   fine   di   rafforzare
          l'attuazione della politica di coesione  ed  assicurare  il
          perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3,  comma
          3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  nonche'
          per dare esecuzione alle determinazioni  assunte  ai  sensi
          dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del
          2011,  dell'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, anche  attraverso
          il ricorso alle misure di  accelerazione  degli  interventi
          strategici di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24
          gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27; 
              f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di attuazione
          di cui all'articolo 6 del  decreto  legislativo  31  maggio
          2011, n. 88, e alle misure  previste  dagli  articoli  9  e
          9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
              3. L'Agenzia, tenuto  conto  degli  obiettivi  definiti
          dagli atti di indirizzo e programmazione  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri   relativamente   ai   fondi
          strutturali europei  e  al  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione: 
              a) opera in raccordo con le amministrazioni  competenti
          il  monitoraggio  sistematico  e  continuo  dei   programmi
          operativi e degli interventi della  politica  di  coesione,
          anche attraverso  specifiche  attivita'  di  valutazione  e
          verifica,  ferme  restando  le  funzioni  di  controllo   e
          monitoraggio  attribuite  alla  Ragioneria  generale  dello
          Stato; 
              b) svolge azioni di sostegno e  di  assistenza  tecnica
          alle amministrazioni che  gestiscono  programmi  europei  o
          nazionali con obiettivi  di  rafforzamento  della  coesione
          territoriale  sia   attraverso   apposite   iniziative   di
          formazione del personale delle amministrazioni interessate,
          che con l'intervento di qualificati  soggetti  pubblici  di
          settore  per  l'accelerazione  e   la   realizzazione   dei
          programmi, anche con riferimento  alle  procedure  relative
          alla stesura e gestione di bandi pubblici; 
              b-bis) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle
          singole  amministrazioni  pubbliche,  sull'attuazione   dei
          programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano
          i fondi strutturali; 
              b-ter) promuove, nel rispetto  delle  competenze  delle
          singole amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della
          qualita',  della  tempestivita',  dell'efficacia  e   della
          trasparenza delle attivita' di programmazione e  attuazione
          degli interventi; 
              c) puo' assumere le funzioni dirette  di  autorita'  di
          gestione  di  programmi  per  la  conduzione  di  specifici
          progetti a carattere  sperimentale  nonche'  nelle  ipotesi
          previste dalla lettera d); 
              d) da' esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi
          degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto  legislativo  n.
          88 del 2011. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
          Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          adottare entro il 1° marzo 2014, e'  approvato  lo  statuto
          dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
          dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita'
          di nomina degli organi di  direzione  e  del  collegio  dei
          revisori, stabilisce i principi e le modalita' di  adozione
          dei  regolamenti  e   degli   altri   atti   generali   che
          disciplinano   l'organizzazione    e    il    funzionamento
          dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di una  dotazione  organica
          di  200  unita'  di   personale   e   gode   di   autonomia
          organizzativa,  contabile  e  di  bilancio.   Sono   organi
          dell'Agenzia: il direttore generale; il comitato direttivo;
          il collegio dei revisori dei conti.  La  partecipazione  al
          Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta  alcuna  forma
          di   compenso.   All'interno   del    Comitato    direttivo
          dell'Agenzia  e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza
          delle amministrazioni territoriali. L'Agenzia  assicura  lo
          svolgimento delle  attivita'  strumentali  e  di  controllo
          interno nell'ambito delle  risorse  disponibili  o  per  il
          tramite della struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri senza oneri  aggiuntivi.  Il  rapporto  di  lavoro
          presso  l'Agenzia  e'  regolato  dal  contratto  collettivo
          nazionale  di  lavoro  per  il  comparto   Ministeri.   Con
          contestuale  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro delegato, e' nominato il
          direttore generale scelto tra  personalita'  di  comprovata
          esperienza nella materia delle politiche di  coesione,  con
          trattamento  economico  non  superiore  a  quello   massimo
          previsto per i Capi dipartimento del segretariato  generale
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per quanto non
          previsto dallo statuto e dalle  disposizioni  del  presente
          articolo, si applicano le previsioni di cui all'articolo  8
          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  di  concerto
          con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   dello
          sviluppo economico, per la pubblica  amministrazione,  sono
          trasferite alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e
          all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni  rispettivamente
          attribuite, le unita' di personale di ruolo e i rapporti di
          lavoro a tempo determinato  per  la  loro  residua  durata,
          nonche'  le   risorse   finanziarie   e   strumentali   del
          Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica  del
          Ministero   dello   sviluppo    economico    (di    seguito
          Dipartimento),  ad  eccezione  di  quelle  afferenti   alla
          Direzione generale  per  l'incentivazione  delle  attivita'
          imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di  opzione,  da
          esercitare entro 30 giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.  Con
          decreto  del  Ministro  dello   sviluppo   economico   sono
          conseguentemente  ridotte  le   dotazioni   organiche,   le
          relative strutture e le risorse finanziarie  e  strumentali
          del medesimo ministero. I dipendenti trasferiti  mantengono
          l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al  personale
          dell'Agenzia  e'  riconosciuto  il  trattamento   economico
          complessivo gia' in  godimento  alla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, senza che  da  cio'  derivino,
          sotto qualsiasi forma,  ulteriori  oneri  per  il  bilancio
          dello  Stato.  Il   personale   trasferito   eccedente   il
          contingente di cui al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero
          nei  ruoli  dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito   in
          relazione alle cessazioni dal servizio a qualunque  titolo.
          Al fine di consentire  il  piu'  efficace  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma 2, anche in relazione  ai  rapporti
          con le istituzioni nazionali ed europee,  con  il  medesimo
          decreto  sono  stabilite   le   procedure   selettive   per
          l'assegnazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del personale
          oggetto di trasferimento ai sensi del  presente  comma,  e,
          comunque, per un onere  non  superiore  ad  euro  1.100.000
          annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
          organica  della  Presidenza.  Le  50  unita'  di  personale
          assegnate alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  sono
          organizzate in una struttura dedicata disciplinata ai sensi
          dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303. Nelle  more  della  definizione  dell'assetto
          organizzativo dell'Agenzia e delle strutture del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  gli   incarichi   di   livello
          dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito  del
          Dipartimento sono mantenuti fino alla naturale  scadenza  e
          comunque fino all'effettiva  operativita'  dell'Agenzia  e,
          relativamente ai contratti  di  cui  ai  commi  5-bis  e  6
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo  2001  n.
          165,  anche  in  deroga  ai  contingenti   indicati   dalla
          normativa vigente, previa indisponibilita'  della  medesima
          quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica  dei
          dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
              6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5  pari  ad  euro
          1.450.000 annui a  decorrere  dall'anno  2014  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli
          anni 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale  di
          parte corrente iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale
          2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2013,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando,
          quanto a 1.450.000 euro per  l'anno  2014  l'accantonamento
          relativo al  Ministero  degli  affari  esteri  e  quanto  a
          950.000   euro   annui   a   decorrere   dall'anno    2015,
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2015,  l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri. 
              7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              8. Il Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui
          all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.
          289 e le relative risorse finanziarie sono trasferite  allo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. 
              9.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  delegato,  si  provvede
          alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, di  cui  all'articolo
          3, comma 5, del decreto legislativo  5  dicembre  1997,  n.
          430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
          alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e  all'Agenzia
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. I componenti del Nucleo tecnico di valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici restano in carica sino
          alla naturale scadenza degli stessi incarichi. 
              10. Fino alla effettiva operativita' dell'Agenzia, come
          definita dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento per lo
          sviluppo e la coesione economica  assicura  la  continuita'
          della gestione amministrativa,  nonche'  la  tempestiva  ed
          efficace attuazione degli adempimenti  connessi  alla  fine
          del ciclo di programmazione  2007-2013  e  all'avvio  della
          programmazione 2014-2020. 
              10-bis. Le assunzioni a  tempo  determinato  effettuate
          dalle regioni sono escluse dall'applicazione  dell'articolo
          9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni,  ove  siano  finanziate
          con fondi strutturali europei e siano volte  all'attuazione
          di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14. 
              14-bis. In casi eccezionali,  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, di cui al decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,
          puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di  gestione
          e di soggetto responsabile per l'attuazione di programmi ed
          interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,  nonche'
          nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. 
              14-ter. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto  con  il  Ministro  delegato  per  la
          politica di coesione  territoriale  ed  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sono definiti i rapporti tra  l'Agenzia
          per la coesione  territoriale  e  l'Agenzia  nazionale  per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa, anche al fine di individuare le piu' idonee  forme  di
          collaborazione per l'esercizio delle rispettive  competenze
          e prerogative di legge.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  2  dell'articolo
          49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              "Art. 49. (Riaccertamento straordinario residui) 
              1. Omissis. 
              2. In esito alla rilevazione di cui  al  comma  1,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'
          quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle  somme
          iscritte  nel   conto   dei   residui   da   eliminare   e,
          compatibilmente con gli obiettivi  programmati  di  finanza
          pubblica, si provvede: 
              a) per i residui passivi  iscritti  in  bilancio,  alla
          eliminazione  degli   stessi   mediante   loro   versamento
          all'entrata ed all'istituzione, separatamente per la  parte
          corrente e per il conto  capitale,  di  appositi  fondi  da
          iscrivere negli stati di previsione  delle  Amministrazioni
          interessate,  da  ripartire  con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  per  il  finanziamento  di
          nuovi programmi di spesa, di quelli gia' esistenti e per il
          ripiano  dei  debiti  fuori  bilancio.  La  dotazione   dei
          predetti fondi e' fissata su base  pluriennale,  in  misura
          non superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  residui
          eliminati di rispettiva pertinenza. La  restante  parte  e'
          destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze da ripartire a favore di interventi individuati con
          apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; 
              b) per i residui passivi  perenti,  alla  cancellazione
          delle relative partite dalle scritture contabili del  conto
          del  Patrimonio  Generale  dello  Stato;  a  tal  fine,  le
          amministrazioni interessate individuano i residui non  piu'
          esigibili, che formano oggetto di apposita comunicazione al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  da  effettuare
          improrogabilmente entro il 10 luglio 2014. Con la legge  di
          bilancio per gli anni 2015-2017,  le  somme  corrispondenti
          alla cancellazione dei suddetti importi, fatto salvo quanto
          previsto alla successiva lettera d), sono iscritte su  base
          pluriennale nella medesima proporzione  nei  fondi  di  cui
          alla precedente lettera a); 
              c)  per  i  residui  passivi  perenti,  connessi   alla
          sistemazione di partite contabilizzate  in  conto  sospeso,
          con le medesime modalita'  di  comunicazione  di  cui  alla
          lettera b), alla regolazione dei rapporti di debito con  la
          tesoreria statale; 
              d) per i residui passivi relativi a  trasferimenti  e/o
          compartecipazioni statutarie alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli altri enti territoriali  le  operazioni  di
          cui al presente articolo vengono operate  con  il  concorso
          degli stessi enti interessati. Con la legge di bilancio per
          gli  anni   2015-2017,   le   somme   corrispondenti   alla
          cancellazione dei suddetti importi sono  iscritte  su  base
          pluriennale su appositi fondi da destinare ai medesimi enti
          in relazione ai residui eliminati.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  6  dell'articolo
          46 del citato decreto-legge 24 aprile 2014: 
              "Art. 46. (Concorso  delle  regioni  e  delle  province
          autonome alla riduzione della spesa pubblica) 
              1. - 5. Omissis. 
              6. Le  regioni  a  statuto  ordinario,  in  conseguenza
          dell'adeguamento dei  propri  ordinamenti  ai  principi  di
          coordinamento  della  finanza   pubblica   introdotti   dal
          presente decreto e a valere sui  risparmi  derivanti  dalle
          disposizioni ad  esse  direttamente  applicabili  ai  sensi
          dell'articolo  117,  comma  secondo,  della   Costituzione,
          assicurano un contributo alla finanza pubblica pari  a  500
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 750  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2015  al  2019,  in  ambiti  di
          spesa e per importi proposti in sede  di  autocoordinamento
          dalle regioni medesime,  da  recepire  con  Intesa  sancita
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 maggio 2014, con riferimento all'anno  2014  ed
          entro il 30 settembre 2014, con riferimento agli anni  2015
          e seguenti. In assenza di  tale  Intesa  entro  i  predetti
          termini, con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottarsi, previa deliberazione del  Consiglio
          dei ministri, entro 20 giorni dalla scadenza  dei  predetti
          termini, i richiamati importi sono assegnati ad  ambiti  di
          spesa  ed  attribuiti  alle  singoli  regioni  e   Province
          autonome di Trento e Bolzano, tenendo anche conto del Pil e
          della popolazione residente, e sono rideterminati i livelli
          di finanziamento degli ambiti individuati e le modalita' di
          acquisizione delle risorse da parte dello  Stato.  Per  gli
          anni  2015-2019  il  contributo  delle  regioni  a  statuto
          ordinario, di cui al  primo  periodo,  e'  incrementato  di
          3.452 milioni di euro  annui  in  ambiti  di  spesa  e  per
          importi complessivamente proposti, nel rispetto dei livelli
          essenziali di  assistenza,  in  sede  di  autocoordinamento
          dalle  regioni  da  recepire  con  intesa   sancita   dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro il 31 gennaio 2015. A seguito della  predetta  intesa
          sono rideterminati i livelli di finanziamento degli  ambiti
          individuati e le modalita' di acquisizione delle risorse da
          parte dello Stato. In  assenza  di  tale  intesa  entro  il
          predetto termine del 31 gennaio  2015,  si  applica  quanto
          previsto al secondo periodo, considerando anche le  risorse
          destinate al finanziamento corrente del Servizio  sanitario
          nazionale.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   2   e   3
          dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,  n.
          30 (Attuazione della direttiva 2009/29/CE che  modifica  la
          direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare  ed  estendere
          il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione
          di gas a effetto serra): 
              "Art. 19. Messa all'asta delle quote 
              1. Omissis. 
              2. I proventi delle aste sono  versati  al  GSE  in  un
          apposito conto corrente dedicato "Trans-European  Automated
          Real-time  Gross  Settlement   Express   Transfer   System"
          ("TARGET2"). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed  i
          relativi interessi maturati su  un  apposito  conto  acceso
          presso la Tesoreria dello Stato, intestato al  Dipartimento
          del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai  ministeri
          interessati. Detti proventi  sono  successivamente  versati
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal  comma  5,  ad
          appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di
          destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai
          sensi e per gli effetti della direttiva  2009/29/CE,  degli
          stati di previsione interessati. Le somme di cui  al  primo
          ed al secondo periodo del presente comma sono sottoposte  a
          gestione separata e non sono pignorabili. 
              3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si
          provvede,  previa   verifica   dell'entita'   delle   quote
          restituite e dei corrispondenti  proventi  derivanti  dalla
          messa all'asta delle quote di cui al comma 1,  con  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo
          economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro
          il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione
          delle aste, nella misura del 70  per  cento  a  favore  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e del 30  per  cento  a  favore  del  Ministero  dello
          sviluppo economico.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del  comma  222-quater
          dell'articolo 2 della citata legge  23  dicembre  2009,  n.
          191: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 222-ter. Omissis. 
              222-quater. Le amministrazioni di cui al primo  periodo
          del comma 222-bis, entro il 30 giugno  2015,  predispongono
          un  nuovo  piano   di   razionalizzazione   nazionale   per
          assicurare, oltre al rispetto del parametro metri  quadrati
          per  addetto  di  cui  al  comma  222-bis,  un  complessivo
          efficientamento  della  presenza  territoriale,  attraverso
          l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o  di  parte
          di essi, anche in condivisione  con  altre  amministrazioni
          pubbliche,  compresi  quelli  di  proprieta'   degli   enti
          pubblici, e il rilascio di immobili condotti  in  locazione
          passiva in modo da garantire per ciascuna  amministrazione,
          dal  2016,  una  riduzione,  con  riferimento   ai   valori
          registrati nel 2014, non  inferiore  al  50  per  cento  in
          termini di spesa per locazioni passive e non  inferiore  al
          30 per cento in termini di spazi utilizzati negli  immobili
          dello   Stato.   Sono   esclusi   dall'applicazione   della
          disposizione di cui al primo periodo i presidi territoriali
          di  pubblica  sicurezza  e  quelli  destinati  al  soccorso
          pubblico  e  gli   edifici   penitenziari.   I   piani   di
          razionalizzazione nazionali, comprensivi  della  stima  dei
          costi per  la  loro  concreta  attuazione,  sono  trasmessi
          all'Agenzia   del   demanio   per   la    verifica    della
          compatibilita' degli stessi con gli obiettivi  fissati  dal
          presente comma, nonche' della compatibilita' con le risorse
          finanziarie stanziate  negli  appositi  capitoli  di  spesa
          riguardanti la razionalizzazione  degli  spazi  ad  uso  di
          ufficio. All'Agenzia del demanio sono  attribuite  funzioni
          di   indirizzo   e    di    impulso    dell'attivita'    di
          razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato,
          anche  mediante  la  diretta  elaborazione  di   piani   di
          razionalizzazione secondo quanto previsto  dal  comma  222.
          All'attuazione delle disposizioni  del  quarto  periodo  si
          provvede nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Entro
          e non  oltre  60  giorni  dalla  presentazione  del  piano,
          l'Agenzia del demanio comunica al Ministero dell'economia e
          delle finanze e all'amministrazione interessata i risultati
          della verifica, nonche' la disponibilita' delle  specifiche
          risorse finanziarie. Nel caso di assenza di queste  ultime,
          l'attuazione del piano di razionalizzazione e' sospesa fino
          alla  disponibilita'  di  nuove  risorse.   Nel   caso   di
          disponibilita'  di  risorse  finanziarie  e   di   verifica
          positiva    della    compatibilita'    dei     piani     di
          razionalizzazione con gli obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, l'Agenzia  comunica  gli  stanziamenti  di  bilancio
          delle amministrazioni, relativi alle locazioni passive,  da
          ridurre per effetto dei risparmi individuati nel  piano,  a
          decorrere dalla completa attuazione del piano medesimo. Nel
          caso  in  cui,  invece,  il  piano   di   razionalizzazione
          nazionale non venga presentato, ovvero sia  presentato,  ma
          non sia in linea con gli  obiettivi  fissati  dal  presente
          comma, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  sulla
          base dei dati comunicati dall'Agenzia del demanio, effettua
          una corrispondente riduzione  sui  capitoli  relativi  alle
          spese  correnti  per   l'acquisto   di   beni   e   servizi
          dell'amministrazione inadempiente, al fine di  garantire  i
          risparmi attesi dall'applicazione del presente  comma.  Con
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nel
          limite massimo del 50 per cento  dei  complessivi  risparmi
          individuati nei piani di razionalizzazione, sono  apportate
          le occorrenti variazioni  di  bilancio  necessarie  per  il
          finanziamento delle spese connesse alla  realizzazione  dei
          predetti  piani,   da   parte   delle   amministrazioni   e
          dell'Agenzia del demanio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 197 dell'articolo
          2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
              "Art. 2. (Disposizioni diverse) 
              1. - 196-ter. Omissis. 
              197.  Allo  scopo  di  semplificare,  razionalizzare  e
          omogeneizzare  i  pagamenti  delle  retribuzioni  fisse   e
          accessorie  dei  pubblici  dipendenti,   di   favorire   il
          monitoraggio della spesa del personale e di  assicurare  il
          versamento  unificato  delle   ritenute   previdenziali   e
          fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento  delle
          competenze  accessorie,  spettanti   al   personale   delle
          amministrazioni dello Stato  che  per  il  pagamento  degli
          stipendi si avvalgono delle procedure  informatiche  e  dei
          servizi del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, e'  disposto  congiuntamente  alle  competenze
          fisse mediante ordini collettivi di  pagamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
          ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  295
          del 17 dicembre 2002. Per  consentire  l'adeguamento  delle
          procedure informatiche del Ministero dell'economia e  delle
          finanze per le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
          di 12 milioni di  euro  per  l'anno  2011.  Con  successivo
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi  e  le
          modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  presente
          comma.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 e del comma  12
          dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio  2014,  n.
          102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza
          energetica,  che  modifica  le  direttive   2009/125/CE   e
          2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE): 
              "Art. 5.  Miglioramento  della  prestazione  energetica
          degli immobili della Pubblica Amministrazione 
              1. Omissis. 
              2. Il Ministero dello sviluppo  economico  di  concerto
          con  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
          territorio  e  del  mare,  sentito   il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  e  in  collaborazione  con
          l'Agenzia del demanio, predispone entro il 30  novembre  di
          ogni anno, a decorrere dal 2014, un programma di interventi
          per il miglioramento  della  prestazione  energetica  degli
          immobili della pubblica amministrazione  centrale  coerente
          con la percentuale  indicata  al  comma  1,  e  promuovono,
          altresi', le attivita'  di  informazione  e  di  assistenza
          tecnica    eventualmente    necessarie    alle    pubbliche
          amministrazioni interessate  dal  comma  1,  anche  tramite
          propri   enti   e    societa'    collegate.    Le    stesse
          Amministrazioni, con il supporto dell'ENEA e  del  GSE  nel
          rispetto  delle  rispettive   competenze,   assicurano   il
          coordinamento, la  raccolta  dei  dati  e  il  monitoraggio
          necessario per  verificare  lo  stato  di  avanzamento  del
          programma,  promuovendo  la  massima  partecipazione  delle
          Amministrazioni interessate, e la pubblicita' dei dati  sui
          risultati  raggiunti  e  sui  risparmi  conseguiti.   Nella
          redazione del programma, si tiene,  altresi',  conto  delle
          risultanze  dell'inventario,  predisposto   in   attuazione
          dell'articolo 5, paragrafo 5, della  direttiva  2012/27/UE,
          contenente  informazioni  sulle  superfici  e  sui  consumi
          energetici degli immobili  della  pubblica  amministrazione
          centrale,  dei  dati  sui   consumi   energetici   rilevati
          nell'applicativo informatico IPer gestito dall'Agenzia  del
          demanio,  delle  risultanze  delle   diagnosi   energetiche
          nonche' delle misure di cui al comma 10. 
              3. - 11. Omissis. 
              12. Le risorse del fondo di cui all'articolo 22,  comma
          4, del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  come
          modificato  dall'articolo  4-ter,  comma  2   del   decreto
          legislativo  19  agosto  2005,   n.   192,   sono   versate
          all'entrata del bilancio dello Stato, per  l'importo  di  5
          milioni di euro nell'anno 2014 e  di  25  milioni  di  euro
          nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo
          dello stato di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
          economico  nei  medesimi  esercizi  per  l'attuazione   del
          programma di interventi di cui al comma 2. A tal  fine,  la
          Cassa conguaglio  per  il  settore  elettrico  provvede  al
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  degli
          importi  indicati  al  primo  periodo,   a   valere   sulle
          disponibilita'  giacenti  sul   conto   corrente   bancario
          intestato al predetto Fondo, entro 30  giorni  dall'entrata
          in vigore del presente decreto per  l'importo  relativo  al
          2014  ed  entro  il  31  marzo  per  il  2015.  Lo   stesso
          stanziamento puo' essere integrato: 
              a) fino a 25 milioni  di  euro  annui  per  il  periodo
          2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel
          fondo  di  cui  all'articolo  22,  comma  4,  del   decreto
          legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo  le  modalita'  di
          cui al presente comma, previa  determinazione  dell'importo
          da  versare  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              b) fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e  fino  a
          30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a  valere
          sulla quota dei proventi annui delle aste  delle  quote  di
          emissione  di  CO2  di  cui  all'articolo  19  del  decreto
          legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  destinata  ai  progetti
          energetico ambientali, con le modalita' e nei limiti di cui
          ai commi 3 e 6 dello stesso articolo  19,  previa  verifica
          dell'entita' dei proventi disponibili annualmente  e  nella
          misura del 50  per  cento  a  carico  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato  ad   apportare,   con   propri   decreti,   le
          conseguenti variazioni di bilancio.". 
              Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante:
          "Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e' stato
          pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2016, n. 213. 
              Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  14  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in  materia
          di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 14. Promozione della conciliazione dei  tempi  di
          vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche 
              1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          adottano misure organizzative  volte  a  fissare  obiettivi
          annuali  per  l'attuazione  del   telelavoro   e   per   la
          sperimentazione,  anche  al  fine  di  tutelare   le   cure
          parentali,   di   nuove   modalita'   spazio-temporali   di
          svolgimento della prestazione  lavorativa  che  permettano,
          entro tre anni, ad almeno il 10 per cento  dei  dipendenti,
          ove  lo  richiedano,  di  avvalersi  di   tali   modalita',
          garantendo  che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non
          subiscano penalizzazioni  ai  fini  del  riconoscimento  di
          professionalita'  e   della   progressione   di   carriera.
          L'adozione delle misure organizzative e  il  raggiungimento
          degli obiettivi di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          oggetto  di  valutazione  nell'ambito   dei   percorsi   di
          misurazione della performance organizzativa  e  individuale
          all'interno    delle    amministrazioni    pubbliche.    Le
          amministrazioni  pubbliche  adeguano  altresi'   i   propri
          sistemi di monitoraggio e controllo  interno,  individuando
          specifici   indicatori   per   la   verifica   dell'impatto
          sull'efficacia      e      sull'efficienza      dell'azione
          amministrativa, nonche' sulla qualita' dei servizi erogati,
          delle   misure   organizzative   adottate   in   tema    di
          conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti,
          anche coinvolgendo i cittadini,  sia  individualmente,  sia
          nelle loro forme associative. 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche,  nei  limiti  delle
          risorse di bilancio disponibili a  legislazione  vigente  e
          senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
          procedono, al fine di conciliare  i  tempi  di  vita  e  di
          lavoro dei dipendenti, a stipulare  convenzioni  con  asili
          nido  e  scuole  dell'infanzia  e  a   organizzare,   anche
          attraverso accordi  con  altre  amministrazioni  pubbliche,
          servizi di supporto alla genitorialita', aperti  durante  i
          periodi di chiusura scolastica. 
              3. Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  sentita   la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e
          2 del presente articolo e  linee  guida  contenenti  regole
          inerenti  l'organizzazione   del   lavoro   finalizzate   a
          promuovere la conciliazione dei tempi di vita e  di  lavoro
          dei dipendenti. 
              4. Gli organi costituzionali,  nell'ambito  della  loro
          autonomia,  possono  definire  modalita'  e   criteri   per
          l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi di cui
          ai commi 1, 2 e 3. 
              5.  All'articolo  596   del   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              «1-bis. Il fondo di cui al comma 1  e'  finanziato  per
          l'importo di 2 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  di  5
          milioni di euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017.  Al
          relativo  onere   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della
          quota nazionale del Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1,  comma  6,
          della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno
          2018,  la  dotazione  del  fondo  di  cui  al  comma  1  e'
          determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
          lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; 
              b) al comma 3, le parole:  «anche  da  minori  che  non
          siano  figli  di  dipendenti   dell'Amministrazione   della
          difesa» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «oltre  che  da
          minori  figli  di  dipendenti  dell'Amministrazione   della
          difesa,  anche  da  minori  figli   di   dipendenti   delle
          amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche'
          da minori figli di dipendenti delle amministrazioni  locali
          e da minori che non trovano  collocazione  nelle  strutture
          pubbliche comunali,». 
              6. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  30  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «1-ter. La dipendente vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale». 
              7. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo  periodo,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  in  materia  di
          sostegno della maternita' e della  paternita',  di  cui  al
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,  sono  aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o  esigenze
          eccezionali».".