Art. 13 
 
                       Intervento dello Stato 
 
  1.  Il  presente  Capo  II  disciplina   modalita'   e   condizioni
dell'intervento dello Stato a sostegno  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari italiani. 
  2. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180 e  dell'articolo
18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento  (UE)  n.  806/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  (di  seguito  il  «Ministero»)   e'
autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31 dicembre  2017,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, azioni emesse da
banche italiane, appartenenti o meno  a  un  gruppo  bancario,  o  da
societa'  italiane  capogruppo  di   gruppi   bancari   (di   seguito
l'«Emittente»), secondo le modalita' e alle condizioni stabilite  dal
presente Capo II. 
  3. Nel presente Capo II per  Autorita'  competente  si  intende  la
Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei
casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024  del  15
ottobre 2013.