Art. 16 Valutazioni dell'Autorita' competente 1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'Autorita' competente comunica al Ministero e all'Emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'Emittente. 2. L'Autorita' competente puo' chiedere all'Emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 e' sospeso.