Art. 17 Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato 1. La richiesta di cui all'articolo 15 e' corredata della dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero non sia stata perfezionata, gli impegni previsti dal paragrafo 47 della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea. 2. Fermi restando i poteri dell'Autorita' competente, la sottoscrizione puo' essere condizionata alla revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell'Emittente, anche in conformita' con la disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.