Art. 17 
 
       Rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato 
 
  1.  La  richiesta  di  cui  all'articolo  15  e'  corredata   della
dichiarazione con cui l'Emittente assume, dal momento della domanda e
fino a quando la sottoscrizione delle azioni da parte  del  Ministero
non sia stata perfezionata, gli impegni  previsti  dal  paragrafo  47
della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea. 
  2.  Fermi  restando  i   poteri   dell'Autorita'   competente,   la
sottoscrizione puo' essere condizionata alla  revoca  o  sostituzione
dei consiglieri esecutivi e del  direttore  generale  dell'Emittente,
anche in conformita' con  la  disciplina  dell'Unione  europea  sugli
aiuti di Stato.