Art. 18 
 
                    Realizzazione dell'intervento 
 
  1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte
dell'Autorita' competente, il Piano e  le  sue  eventuali  successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea. 
  2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea
sulla  compatibilita'  dell'intervento  con   il   quadro   normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della
Banca  d'Italia,  si   dispone   l'applicazione   delle   misure   di
ripartizione  degli  oneri  in  conformita'   con   quanto   previsto
dall'articolo 22. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': 
    a)  ove  necessario,  l'aumento  del  capitale  dell'Emittente  a
servizio della sottoscrizione delle azioni da  parte  del  Ministero,
derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso
non sia stato deliberato dall'Emittente; 
    b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche'  ogni  altro
elemento   necessario   alla   gestione   della   sottoscrizione    o
dell'acquisto, comprese le fasi successive; 
    c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente. 
  4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su  richiesta
del Ministero e nel termine da esso indicato,  l'Emittente  trasmette
al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione, sulla base  di  una
valutazione predisposta da un soggetto in possesso dei  requisiti  di
indipendenza previsti dall'articolo 15, comma  3,  del  valore  delle
azioni necessario per calcolare, in conformita'  con  l'allegato,  il
prezzo delle azioni da  attribuire  ai  titolari  degli  strumenti  e
prestiti indicati all'articolo 22, comma 2; se la banca e' quotata e'
indicata la media dei  prezzi  di  chiusura  delle  azioni  ordinarie
dell'Emittente nelle trenta sedute antecedenti la data  indicata  dal
Ministero avendo  riguardo  alla  data  di  prevista  emanazione  del
decreto di cui al comma 2. 
  5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se: 
    a)  l'Emittente  non  versa  in  una  delle  situazioni  di   cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o  e),  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  o  di  cui  all'articolo  18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e 
    b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la  conversione
ai sensi del Capo  II  del  Titolo  IV  del  decreto  legislativo  16
novembre  2015,  n.  180,  ne'  quelli  previsti  dall'articolo   21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. 
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono
non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso
dell'Autorita' competente. 
  7. I decreti di cui ai commi 2 e 3  sono  sottoposti  al  controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. Il consiglio di  amministrazione  o  il  consiglio  di  gestione
provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'Emittente. Si
applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile.