Art. 19 
 
                    Caratteristiche delle azioni 
 
  1. Salvo quanto previsto dal  comma  2,  il  Ministero  sottoscrive
azioni di nuova emissione. Le azioni  emesse  dall'Emittente  per  la
sottoscrizione da parte  del  Ministero  sono  azioni  ordinarie  che
attribuiscono il  diritto  di  voto  non  limitato  ne'  condizionato
nell'assemblea  ordinaria   e   nell'assemblea   straordinaria,   non
privilegiate  nella  distribuzione   degli   utili   ne'   postergate
nell'attribuzione delle perdite. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  decreto
previsto  dall'articolo  18,  comma  2,  il  Ministero,  in  caso  di
transazione tra l'Emittente o una  societa'  del  suo  gruppo  e  gli
azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle  misure  di
ripartizione degli oneri  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  puo'
acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) la transazione e' volta a porre  fine  o  prevenire  una  lite
avente a oggetto la  commercializzazione  degli  strumenti  coinvolti
nell'applicazione delle misure di ripartizione  degli  oneri  di  cui
all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la  cui  offerta
sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto  e  con  esclusione  di
quelli acquistati da controparti qualificate ai  sensi  dell'articolo
6, comma 2-quater, lettera d), del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6,  commi
2-quinquies e 2-sexies, del  medesimo  decreto  legislativo,  diversi
dall'Emittente o societa' del suo gruppo, in assenza  di  prestazione
di servizi o attivita' di investimento da parte dell'Emittente  o  da
societa' del suo gruppo; 
    b) gli  azionisti  non  sono  controparti  qualificate  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto  legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  ne'  clienti  professionali  ai   sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del  medesimo  decreto
legislativo; 
    c)  la  transazione  prevede  che  l'Emittente   acquisti   dagli
azionisti in nome e per conto  del  Ministero  le  azioni  rivenienti
dall'applicazione delle misure di ripartizione  degli  oneri  di  cui
all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'Emittente,  come
corrispettivo,  obbligazioni  non  subordinate   emesse   alla   pari
dall'Emittente o da societa' del suo gruppo, per un  valore  nominale
pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della  lettera  d);
tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua  degli
strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con
quello  delle  obbligazioni  non  subordinate  emesse  dall'Emittente
aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato  secondario  nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai  sensi
del presente comma; 
    d) il prezzo per l'acquisto delle azioni da parte  del  Ministero
e' quello indicato al comma 4  ed  e'  corrisposto  all'Emittente  in
relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; 
    e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere
ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli  strumenti
finanziari convertiti, in applicazione delle misure  di  ripartizione
degli oneri di cui all'articolo 23, comma 2, nelle azioni  acquistate
dal Ministero ai sensi del presente comma. 
  3. Le azioni dell'Emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero
rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno
2013. 
  4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e'
determinato   secondo   i   criteri   e   la   metodologia   indicati
nell'allegato. 
  5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte  del
Ministero sono interamente a carico dell'Emittente.