Art. 20 Effetti della sottoscrizione 1. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente da parte del Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni disposta ai sensi del presente Capo, non si applicano: a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) eventuali limiti di possesso azionario previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dall'articolo 30 del Testo unico bancario.