Art. 21 
 
               Banche costituite in forma cooperativa 
 
  1. Nelle assemblee delle banche costituite in forma cooperativa, in
cui il Ministero esercita il diritto di  voto  inerente  alle  azioni
sottoscritte  a  seguito  delle  operazioni  previste  dal   presente
decreto-legge, si applicano gli articoli 2351, comma 1, 2368, 2369  e
2372 del codice civile, in luogo degli articoli 2538, commi 2 e 5,  e
2539 del codice civile, nonche' degli articoli 30,  comma  1,  e  31,
comma 2, primo  periodo,  del  Testo  unico  bancario.  Le  quote  di
capitale sociale richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea sono quelle previste dalla  legge  e  non  si  applica
l'articolo 137, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
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