Art. 22 
 
              Ripartizione degli oneri fra i creditori 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni
dell'Emittente ai sensi dell'articolo 19 e' effettuata  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze dopo  l'applicazione  delle  misure  di
ripartizione  degli  oneri  secondo  quanto  previsto  dal   presente
articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. 
  2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte
le misure di ripartizione degli oneri  secondo  l'ordine  di  seguito
indicato e l'aumento del capitale  dell'Emittente  a  servizio  delle
misure stesse: 
    a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  20,
comma 1, degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai  sensi
del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  575
del 26  giugno  2013  (Additional  Tier  1),  inclusi  gli  strumenti
qualificati come strumenti di capitale  aggiuntivo  di  classe  1  ai
sensi della clausola  di  grandfathering  del  citato  regolamento  e
relative disposizioni di attuazione, nonche' delle  altre  passivita'
dell'Emittente aventi un  grado  di  subordinazione  nella  gerarchia
concorsuale uguale o superiore; 
    b) ove la misura di cui alla  lettera  a)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  20,
comma 1, degli strumenti e  prestiti  computabili  come  elementi  di
classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo  e  del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier 2), inclusi gli strumenti e
i prestiti qualificati come elementi  di  classe  2  ai  sensi  della
clausola  di  grandfathering  del  citato  regolamento   e   relative
disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e  prestiti
aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale; 
    c) ove la misura di cui alla  lettera  b)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate  nell'articolo  19,
comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da  quelli  indicati
dalle lettere a) e b), il cui diritto al  rimborso  del  capitale  e'
contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di  tutti
i creditori non subordinati dell'Emittente. 
  3.  L'adozione  delle  misure  previste  dal   comma   2   comporta
l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'Emittente  se  ricorrono
cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) la  garanzia  ha  a  oggetto  passivita'  emesse  da  soggetti
direttamente o indirettamente controllati dall'Emittente; 
    b) le passivita' garantite indicate alla lettera  a)  sono  state
emesse  nell'ambito  di  un'operazione  unitaria   di   finanziamento
dell'Emittente che include un finanziamento all'Emittente da parte di
un soggetto da questo controllato; 
    c) alle passivita'  dell'Emittente  derivanti  dal  finanziamento
concessogli di cui alla lettera b), e' applicata la misura di cui  al
comma 2. 
  4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresi',
l'inefficacia degli accordi contrattuali o  di  altro  tipo  conclusi
dall'Emittente aventi  ad  oggetto  proprie  azioni  o  strumenti  di
capitale e relativi ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte: 
    a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2,  ove
possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia
applicabile in sede concorsuale; 
    b)  in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti   i   creditori
dell'Emittente che siano titolari di passivita'  assoggettabili  alle
misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti
alla  stessa  categoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma   7,   e
proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti
finanziari o crediti; 
    c) in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare  degli
strumenti e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  riceva,  tenuto  conto
dell'incremento patrimoniale conseguito  dall'Emittente  per  effetto
dell'intervento dello  Stato,  un  trattamento  peggiore  rispetto  a
quello  che  riceverebbe  in  caso  di  liquidazione  dell'Emittente,
assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico; 
    d) determinando il numero di azioni  da  attribuire  in  sede  di
conversione sulla  base  della  metodologia  indicata  nell'Allegato,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b)  e
c); 
    e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire  in
azioni o altri  strumenti  di  capitale  primario  di  classe  1  gli
strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel  rispetto
delle  condizioni  previste  dai  relativi  contratti;  a  tal  fine,
l'Emittente  include  nella  richiesta   di   cui   all'articolo   16
l'attestazione di aver provveduto a  convertire  in  azioni  o  altri
strumenti di capitale primario di classe 1 gli  strumenti  finanziari
convertibili eventualmente  emessi,  nel  rispetto  delle  condizioni
previste dai relativi contratti. 
  6. La condizione di cui al  comma  5,  lettera  c),  e'  verificata
quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma  1,
lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno
pari a quanto verrebbe corrisposto ai  titolari  degli  strumenti  di
capitale aggiuntivo,  degli  elementi  di  classe  2  e  degli  altri
strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel  caso  in  cui
l'Emittente  venisse  sottoposto  a   liquidazione   alla   data   di
presentazione della richiesta di intervento dello Stato. 
  7. Non si da' luogo, del tutto o in parte,  all'applicazione  delle
misure previste nel presente articolo quando la  Commissione  europea
con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che
la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o
determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione  parziale
dall'applicazione delle misure previste  nel  presente  articolo,  il
decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli  strumenti  o  le
classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui  al
comma 5, lettere a), c)  e  d).  La  valutazione  sull'applicabilita'
delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e'  compiuta,
per ciascun intervento, dalla Commissione europea. 
  8. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle
misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli  53  e
58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e  non
si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies  e  2360
del codice  civile  e  l'articolo  121  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58. 
  9.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  le  misure  indicate  dal
presente  articolo  e'  disciplinata  dall'articolo  95  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In  caso  di  violazione  della
condizione indicata dal comma 5, lettera c),  si  applica  l'articolo
89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre  2015,  n.  180;  il
relativo   indennizzo   e'   corrisposto   dall'Emittente    mediante
l'attribuzione di nuove azioni. 
  10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o
all'articolo  19,  ai  contratti  stipulati  dall'Emittente,  da  una
componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto
da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto  legislativo
16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni
contenute in contratti stipulati con l'Emittente o con una componente
del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso  di  adozione  di  una
misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato
all'applicazione  di  tali  misure  prevedono  la   risoluzione   del
contratto o attribuiscono al contraente il diritto  di  recedere  dal
contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri  obblighi,
di escutere una garanzia, di esigere  immediatamente  la  prestazione
pattuita con decadenza dal termine  o  di  pretendere  una  penale  a
carico dell'Emittente o di altra componente del  gruppo  a  cui  esso
appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'Emittente o  da
una componente del gruppo a cui esso appartiene,  l'adozione  di  una
misura di cui al presente articolo o  il  verificarsi  di  un  evento
direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce
di per se' un inadempimento di un  obbligo  contrattuale,  un  evento
determinante l'escussione della garanzia ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio  2004,  n.170,
una procedura di  insolvenza  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera p), del decreto legislativo 12 aprile  2001,  n.  210,  o  un
evento che determina la decadenza dal termine ai sensi  dell'articolo
1186 del codice civile. 
  11.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  sono  di
applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE)
del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17  giugno  2008  e
dell'articolo  17  della  legge  31  maggio  1995,   n.   218.   Esse
costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi  della  direttiva
(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e
si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati  comunitari
secondo quanto previsto nel Titolo IV,  Sezione  III-bis,  del  Testo
unico bancario.