Art. 14 Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti 1. E' istituito presso il Servizio fitosanitario nazionale, di seguito «SFN», il Registro nazionale dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, di seguito «Registro dei fornitori», ed e' costituito dall'insieme dei registri dei fornitori regionali. Ai fini dell'iscrizione al registro dei fornitori il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 124/2010. 2. I fornitori gia' iscritti ai sensi del decreto legislativo n. 124/2010 sono inseriti nel registro dei fornitori di cui al comma 1. 3. Il registro dei fornitori comprende almeno le seguenti informazioni: a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto telefonici e di posta elettronica certificata del fornitore; b) l'attivita' esercitata dal fornitore interessato, l'indirizzo dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione; c) il numero o il codice di registrazione. 3. L'iscrizione al Registro dei fornitori avviene attraverso l'invio di una domanda al Servizio fitosanitario regionale, di seguito «SFR», competente per territorio, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2009. 4. Qualora l'attivita' svolta in una regione diversa da quella ove ha sede il centro aziendale non contempli un centro aziendale, ma solo campi di produzione o depositi, e' sufficiente inviare ai servizi fitosanitari regionali competenti copia della domanda di registrazione nonche' dell'autorizzazione non appena acquisita. 5. Sono esonerati, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 124/2010, dall'iscrizione al registro dei fornitori i piccoli produttori. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al registro dei fornitori i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. 6. Il SFR cancella il fornitore dal registro se e' stabilito che esso non esercita piu' alcuna attivita' a norma dell'art. 2, lettera i, del decreto legislativo n. 124/2010 o qualora non rispetta i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 12 novembre 2009.