Art. 14 
 
Registro dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle  piante
  da frutto e delle piante da frutto  destinate  alla  produzione  di
  frutti 
  1. E' istituito presso  il  Servizio  fitosanitario  nazionale,  di
seguito «SFN», il Registro nazionale dei fornitori dei  materiali  di
moltiplicazione delle piante da frutto,  e  delle  piante  da  frutto
destinate  alla  produzione  di  frutti,  di  seguito  «Registro  dei
fornitori», ed e' costituito dall'insieme dei registri dei  fornitori
regionali. Ai fini  dell'iscrizione  al  registro  dei  fornitori  il
richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.  5,
comma 1 del decreto legislativo n. 124/2010. 
  2. I fornitori gia' iscritti ai sensi del  decreto  legislativo  n.
124/2010 sono inseriti nel registro dei fornitori di cui al comma 1. 
  3.  Il  registro  dei  fornitori  comprende  almeno   le   seguenti
informazioni: 
  a) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto telefonici e di  posta
elettronica certificata del fornitore; 
  b) l'attivita' esercitata dal  fornitore  interessato,  l'indirizzo
dei locali utilizzati e i principali generi o specie in questione; 
  c) il numero o il codice di registrazione. 
  3.  L'iscrizione  al  Registro  dei  fornitori  avviene  attraverso
l'invio di  una  domanda  al  Servizio  fitosanitario  regionale,  di
seguito «SFR», competente per territorio, secondo le modalita' di cui
al decreto ministeriale 12 novembre 2009. 
  4. Qualora l'attivita' svolta in una regione diversa da quella  ove
ha sede il centro aziendale non contempli  un  centro  aziendale,  ma
solo campi di  produzione  o  depositi,  e'  sufficiente  inviare  ai
servizi fitosanitari regionali  competenti  copia  della  domanda  di
registrazione nonche' dell'autorizzazione non appena acquisita. 
  5. Sono esonerati, ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 124/2010, dall'iscrizione al registro dei fornitori  i
piccoli  produttori.  Sono  altresi'  esonerati  dall'iscrizione   al
registro dei  fornitori  i  commercianti  al  dettaglio  che  vendono
vegetali  e  prodotti  vegetali  a  persone   non   professionalmente
impegnate nella produzione dei vegetali. 
  6. Il SFR cancella il fornitore dal registro se  e'  stabilito  che
esso non esercita piu' alcuna attivita' a norma dell'art. 2,  lettera
i, del decreto legislativo n.  124/2010  o  qualora  non  rispetta  i
requisiti di cui agli articoli 3 e  4  del  decreto  ministeriale  12
novembre 2009.