Art. 15 
 
                       Obblighi dei fornitori 
 
  1. I fornitori comunicano  al  SFR  competente  per  territorio  le
informazioni di cui all'art. 14, comma 3, lettere a) e b) e qualsiasi
cambiamento sopraggiunto. 
  2. Il fornitore registrato deve: 
  a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona,
tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni
fitosanitarie, per mantenere i contatti con  il  SFR  competente  per
territorio; 
  b) procedere  ad  ispezioni  visive  o  ad  accertamenti  analitici
secondo quanto previsto nelle tabelle dell'allegato I, oppure secondo
le indicazioni fornite dal SFR; 
  c) consentire agli incaricati del  SFR  competente  per  territorio
l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e  per
il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonche' dei relativi
documenti; 
  d)   predisporre   durante   la   produzione   dei   materiali   di
moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per  i
generi o le specie pertinenti, inteso a individuare  e  tenere  sotto
controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che
deve  essere  mantenuto  a  disposizione  del  SFR   competente   per
territorio, riguarda almeno i seguenti elementi: 
  la categoria e la tipologia  dei  materiali  di  moltiplicazione  e
delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione; 
  la semina, il trapianto,  l'invasettamento  ed  il  collocamento  a
dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; 
  ubicazione e numero di piante; 
  il piano ed il metodo di coltivazione; 
  tempi di coltivazione; 
  operazioni di moltiplicazione; 
  operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto; 
  le cure colturali generali; 
  le operazioni di raccolta; 
  l'igiene; 
  i trattamenti; 
  l'amministrazione. 
  e) Predisporre un sistema di  registrazione  per  la  conservazione
delle informazioni sulle attivita' di  controllo  dei  punti  critici
previsti alla lettera d) e se necessario le informazioni riguardanti: 
  le piante o altri materiali  acquistati  per  essere  conservati  o
trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi; 
  gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed
i relativi risultati; 
  altri dati la cui registrazione venga prescritta dal SFR; 
  f) conservare le registrazioni di cui alla lettera  precedente  per
un periodo di almeno tre  anni  dalla  produzione  dei  materiali  in
questione; 
  g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al
campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi  materiali  di
moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per
un  periodo  di   almeno   tre   anni   dalla   rimozione   o   dalla
commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante  da
frutto; 
  h) collaborare in ogni altro modo con il SFR. 
  3. I registri di cui  alla  lettera  e)  devono  essere  aggiornati
almeno ogni mese per i  materiali  ceduti  ad  altri  fornitori  o  a
persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per
i  materiali  ceduti  a  soggetti  diversi  da  fornitori  o  persone
professionalmente  impegnate  nella  produzione   di   vegetali,   e'
possibile effettuare una registrazione cumulativa  al  termine  della
campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni  devono  essere
effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. 
  4. Se i controlli effettuati a norma del primo  comma  rivelano  la
presenza di uno o piu'  organismi  nocivi  il  fornitore  ne  informa
immediatamente il SFR competente per territorio e  adotta  le  misure
che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il
rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione. 
  5. Il fornitore la cui attivita' in questo  campo  si  limita  alla
semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori
del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro  o  conservare
tracce durevoli  delle  operazioni  di  acquisto,  di  vendita  o  di
consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta del SFR. 
  6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi  titolo  materiale  di
propagazione  o  piante,  e'  responsabile  di  quanto  riportato  in
etichetta o nel documento del fornitore.