Art. 15 Obblighi dei fornitori 1. I fornitori comunicano al SFR competente per territorio le informazioni di cui all'art. 14, comma 3, lettere a) e b) e qualsiasi cambiamento sopraggiunto. 2. Il fornitore registrato deve: a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia di produzione vegetale e questioni fitosanitarie, per mantenere i contatti con il SFR competente per territorio; b) procedere ad ispezioni visive o ad accertamenti analitici secondo quanto previsto nelle tabelle dell'allegato I, oppure secondo le indicazioni fornite dal SFR; c) consentire agli incaricati del SFR competente per territorio l'accesso per l'esecuzione di ispezioni o prelievi di campioni e per il controllo dei registri di cui alla lettera e) nonche' dei relativi documenti; d) predisporre durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, un piano appropriato per i generi o le specie pertinenti, inteso a individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione. Tale piano, che deve essere mantenuto a disposizione del SFR competente per territorio, riguarda almeno i seguenti elementi: la categoria e la tipologia dei materiali di moltiplicazione e delle piante utilizzati per iniziare il processo di produzione; la semina, il trapianto, l'invasettamento ed il collocamento a dimora dei materiali di moltiplicazione e delle piante; ubicazione e numero di piante; il piano ed il metodo di coltivazione; tempi di coltivazione; operazioni di moltiplicazione; operazioni di imballaggio, immagazzinamento e trasporto; le cure colturali generali; le operazioni di raccolta; l'igiene; i trattamenti; l'amministrazione. e) Predisporre un sistema di registrazione per la conservazione delle informazioni sulle attivita' di controllo dei punti critici previsti alla lettera d) e se necessario le informazioni riguardanti: le piante o altri materiali acquistati per essere conservati o trapiantati in loco, in fase di produzione, ceduti a terzi; gli eventuali prelievi di campioni per le analisi di laboratorio ed i relativi risultati; altri dati la cui registrazione venga prescritta dal SFR; f) conservare le registrazioni di cui alla lettera precedente per un periodo di almeno tre anni dalla produzione dei materiali in questione; g) conservare le registrazioni relative alle ispezioni in campo, al campionamento e all'analisi fino a quando i rispettivi materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono sotto il loro controllo e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto; h) collaborare in ogni altro modo con il SFR. 3. I registri di cui alla lettera e) devono essere aggiornati almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali. Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza. 4. Se i controlli effettuati a norma del primo comma rivelano la presenza di uno o piu' organismi nocivi il fornitore ne informa immediatamente il SFR competente per territorio e adotta le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di diffusione degli organismi nocivi in questione. 5. Il fornitore la cui attivita' in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire a richiesta del SFR. 6. Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, e' responsabile di quanto riportato in etichetta o nel documento del fornitore.