Art. 13 
 
 
                       Intervento dello Stato 
 
  1.  Il  presente  capo  II  disciplina   modalita'   e   condizioni
dell'intervento dello Stato a sostegno  delle  banche  e  dei  gruppi
bancari italiani. 
  2. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una  grave  perturbazione
dell'economia  e  preservare  la  stabilita'  finanziaria,  ai  sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo16 novembre 2015, n.  180,  e
dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del  regolamento  (UE)  n.
806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15  luglio  2014,
il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   (di   seguito   il
«Ministero») e' autorizzato a sottoscrivere o acquistare, entro il 31
dicembre 2017, anche in deroga alle norme di contabilita'  di  Stato,
azioni emesse da banche italiane, appartenenti o  meno  a  un  gruppo
bancario, o da societa' italiane capogruppo  di  gruppi  bancari  (di
seguito  l'«emittente»),  secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni
stabilite dal presente capo II. 
  3. Nel presente capo II per  autorita'  competente  si  intende  la
Banca d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei
casi previsti dal regolamento (UE)  del  Consiglio  n.  1024  del  15
ottobre 2013. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 18 del citato decreto  legislativo
          n. 180 del 2015  e'  riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1. 
              - Il riferimento  agli  estremi  di  pubblicazione  del
          citato  regolamento  (UE)  n.  806/2014  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 1. 
              - Per i riferimenti al regolamento (UE)  del  Consiglio
          n. 1024  del  15  ottobre  2013  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1.