Art. 16 Valutazioni dell'autorita' competente 1. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui all'articolo 15, l'autorita' competente comunica al Ministero e all'emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'emittente. 2. L'autorita' competente puo' chiedere all'emittente chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di cui al comma 1 e' sospeso.