Art. 16 
 
 
                Valutazioni dell'autorita' competente 
 
  1. Entro sessanta giorni dalla ricezione  della  richiesta  di  cui
all'articolo 15,  l'autorita'  competente  comunica  al  Ministero  e
all'emittente il fabbisogno di capitale regolamentare dell'emittente. 
  2. L'autorita' competente puo' chiedere all'emittente chiarimenti e
integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il  termine  di
cui al comma 1 e' sospeso.