Art. 18 
 
 
                    Realizzazione dell'intervento 
 
  1. A seguito della comunicazione ai sensi dell'articolo 16 da parte
dell'autorita' competente, il piano e  le  sue  eventuali  successive
variazioni sono notificati alla Commissione europea. 
  2. A seguito della positiva  decisione  della  Commissione  europea
sulla  compatibilita'  dell'intervento  con   il   quadro   normativo
dell'Unione europea in materia di aiuti  di  Stato  applicabile  alle
misure di ricapitalizzazione delle banche nel  contesto  della  crisi
finanziaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato  su  proposta  della
Banca  d'Italia,  si   dispone   l'applicazione   delle   misure   di
ripartizione  degli  oneri  in  conformita'   con   quanto   previsto
dall'articolo 22. 
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato
sentita la Banca d'Italia, si dispone altresi': 
    a)  ove  necessario,  l'aumento  del  capitale  dell'emittente  a
servizio della sottoscrizione delle azioni da  parte  del  Ministero,
derogando anche all'articolo 2441 del codice civile e sempre che esso
non sia stato deliberato dall'emittente; 
    b) il prezzo di sottoscrizione o di acquisto nonche'  ogni  altro
elemento   necessario   alla   gestione   della   sottoscrizione    o
dell'acquisto, comprese le fasi successive; 
    c) la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'emittente. 
  (( 4. Ai  fini  delle  determinazioni  previste  dal  comma  2,  su
richiesta del Ministero e nel termine da esso  indicato,  l'emittente
trasmette al Ministero e alla Banca d'Italia l'indicazione del valore
delle azioni necessario per calcolare, in conformita' con l'Allegato,
il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari  degli  strumenti  e
prestiti indicati all'articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni e'
calcolato da un soggetto in possesso dei  requisiti  di  indipendenza
previsti dall'articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri: 
    a) nel caso in cui  la  banca  non  sia  quotata,  il  valore  e'
calcolato in base alla consistenza patrimoniale della societa',  alle
sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore  di
mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto  delle
perdite connesse a eventuali operazioni  straordinarie,  ivi  incluse
quelle di cessione di attivi,  da  perfezionare  in  connessione  con
l'intervento dello Stato di cui al presente capo; 
    b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore  delle  azioni
e' determinato in base  all'andamento  delle  quotazioni  dei  trenta
giorni di mercato antecedenti la data indicata dal  Ministero  avendo
riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma
3;  nel  caso   di   sospensione   della   quotazione   per   periodi
complessivamente  superiori  a  quindici  giorni   nel   periodo   di
riferimento, il valore delle azioni e' il minore  tra  il  prezzo  di
riferimento medio degli ultimi trenta giorni  di  mercato  nei  quali
l'azione e' stata negoziata  e  quello  determinato  ai  sensi  della
lettera a). )) 
  5. I decreti indicati ai commi 2 e 3 sono adottati se: 
    a)  l'emittente  non  versa  in  una  delle  situazioni  di   cui
all'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) o  e),  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n.  180,  o  di  cui  all'articolo  18,
paragrafo 4, lettere a), b) o c), del regolamento (UE) n. 806/2014; e 
    b) non ricorrono i presupposti per la riduzione o la  conversione
ai sensi del capo  II  del  titolo  IV  del  decreto  legislativo  16
novembre  2015,  n.  180,  ne'  quelli  previsti  dall'articolo   21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014. 
  6. Le situazioni e i presupposti indicati al comma  5  si  assumono
non sussistenti quando  non  consti  un  accertamento  in  tal  senso
dell'autorita' competente. 
  7. I decreti di cui ai commi 2 e 3  sono  sottoposti  al  controllo
preventivo di legittimita' della Corte dei conti  e  sono  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  8. Il consiglio di  amministrazione  o  il  consiglio  di  gestione
provvedono ad adeguare conseguentemente lo statuto dell'emittente. Si
applica l'articolo 2443, comma 3, del codice civile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2441 del codice
          civile: 
              «Art. 2441. (Diritto di opzione). - Le azioni di  nuova
          emissione e le obbligazioni convertibili in  azioni  devono
          essere offerte in opzione ai soci in proporzione al  numero
          delle   azioni   possedute.   Se   vi   sono   obbligazioni
          convertibili  il  diritto  di  opzione  spetta   anche   ai
          possessori di queste, in concorso con i  soci,  sulla  base
          del rapporto di cambio. 
              L'offerta di  opzione  deve  essere  depositata  presso
          l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa
          nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet  della
          societa', con modalita' atte a garantire la  sicurezza  del
          sito medesimo, l'autenticita' dei documenti e  la  certezza
          della data  di  pubblicazione,  o,  in  mancanza,  mediante
          deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
          diritto di opzione deve  essere  concesso  un  termine  non
          inferiore   a   quindici   giorni    dalla    pubblicazione
          dell'offerta. 
              Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
          facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
          nell'acquisto   delle   azioni   e    delle    obbligazioni
          convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se  le
          azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti  di
          opzione non esercitati devono essere  offerti  nel  mercato
          regolamentato  dagli  amministratori,   per   conto   della
          societa',  entro  il  mese  successivo  alla  scadenza  del
          termine stabilito a norma del  secondo  comma,  per  almeno
          cinque sedute, salvo che i diritti di  opzione  siano  gia'
          stati integralmente venduti. 
              Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
          emissione che, secondo  la  deliberazione  di  aumento  del
          capitale, devono essere liberate mediante  conferimenti  in
          natura.  Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
          di opzione nei limiti del  dieci  per  cento  del  capitale
          sociale  preesistente,  a  condizione  che  il  prezzo   di
          emissione corrisponda al valore di mercato delle  azioni  e
          cio' sia confermato in apposita relazione  da  un  revisore
          legale o da una societa' di revisione legale. 
              Quando l'interesse della societa' lo esige, il  diritto
          di  opzione  puo'  essere  escluso  o   limitato   con   la
          deliberazione di aumento di capitale. 
              Le  proposte  di  aumento  di  capitale   sociale   con
          esclusione o limitazione del diritto di opzione,  ai  sensi
          del primo periodo del quarto comma o del quinto  comma  del
          presente   articolo,   devono   essere   illustrate   dagli
          amministratori con apposita relazione, dalla  quale  devono
          risultare le ragioni dell'esclusione o  della  limitazione,
          ovvero, qualora l'esclusione derivi da un  conferimento  in
          natura, le ragioni di questo  e  in  ogni  caso  i  criteri
          adottati per la determinazione del prezzo di emissione.  La
          relazione deve essere comunicata  dagli  amministratori  al
          collegio sindacale o al  consiglio  di  sorveglianza  e  al
          soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno
          trenta giorni prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea.
          Entro quindici giorni il collegio sindacale deve  esprimere
          il proprio parere sulla congruita' del prezzo di  emissione
          delle  azioni.  Il  parere  del   collegio   sindacale   e,
          nell'ipotesi  prevista  dal  quarto  comma,  la   relazione
          giurata dell'esperto  designato  dal  Tribunale  ovvero  la
          documentazione indicata dall'art.  2343-ter,  terzo  comma,
          devono restare depositati nella sede della societa' durante
          i quindici  giorni  che  precedono  l'assemblea  e  finche'
          questa non  abbia  deliberato;  i  soci  possono  prenderne
          visione. La deliberazione determina il prezzo di  emissione
          delle azioni  in  base  al  valore  del  patrimonio  netto,
          tenendo  conto,  per   le   azioni   quotate   in   mercati
          regolamentati,  anche   dell'andamento   delle   quotazioni
          nell'ultimo semestre. 
              Non si considera escluso ne'  limitato  il  diritto  di
          opzione qualora la deliberazione  di  aumento  di  capitale
          preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
          da banche, da  enti  o  societa'  finanziarie  soggetti  al
          controllo della Commissione nazionale per le societa' e  la
          borsa ovvero da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio
          dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
          obbligo di offrirle  agli  azionisti  della  societa',  con
          operazioni di qualsiasi tipo, in conformita'  con  i  primi
          tre commi del presente articolo. Nel periodo di  detenzione
          delle azioni offerte  agli  azionisti  e  comunque  fino  a
          quando non sia stato esercitato il diritto  di  opzione,  i
          medesimi soggetti non  possono  esercitare  il  diritto  di
          voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
          e la deliberazione di aumento del capitale  deve  indicarne
          l'ammontare. 
              Con   deliberazione   dell'assemblea   presa   con   la
          maggioranza richiesta per le assemblee  straordinarie  puo'
          essere escluso il diritto di opzione per le azioni di nuova
          emissione, se queste  sono  offerte  in  sottoscrizione  ai
          dipendenti della societa' o di societa' che la  controllano
          o che sono da essa controllate.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  17
          del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              «Art. 17. (Presupposti comuni alla risoluzione  e  alle
          altre procedure di gestione delle crisi). - (Omissis). 
              2. La banca e' considerata in dissesto o a  rischio  di
          dissesto in una o piu' delle seguenti situazioni: 
                a)  risultano  irregolarita'  nell'amministrazione  o
          violazioni di disposizioni  legislative,  regolamentarie  o
          statutarie che regolano l'attivita' della banca di gravita'
          tale che giustificherebbero la  revoca  dell'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita'; 
                b)  risultano  perdite  patrimoniali  di  eccezionale
          gravita', tali da privare la banca dell'intero patrimonio o
          di un importo significativo del patrimonio; 
                c) le sue attivita' sono inferiori alle passivita'; 
                d) essa non e' in grado di  pagare  i  propri  debiti
          alla scadenza; 
                e) elementi oggettivi indicano che una o  piu'  delle
          situazioni indicate nelle  lettere  a),  b),  c)  e  d)  si
          realizzeranno nel prossimo futuro; 
                f)  e'   prevista   l'erogazione   di   un   sostegno
          finanziario pubblico  straordinario  a  suo  favore,  fatto
          salvo quanto previsto dall'art. 18. 
              3. (Omissis).». 
              -  Per  gli  estremi  di   pubblicazione   del   citato
          regolamento  (UE)  n.  806/2014  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli da 27 a 31
          del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              «Art. 27. (Presupposti).  -  1.  Le  azioni,  le  altre
          partecipazioni e gli strumenti di  capitale  emessi  da  un
          soggetto indicato nell'art. 2 sono  ridotti  o  convertiti,
          secondo quanto previsto dal presente Capo: 
                a) indipendentemente dall'avvio della  risoluzione  o
          della liquidazione coatta amministrativa, nei casi previsti
          dall'art. 20, comma 1, lettera a),  anche  in  combinazione
          con l'intervento di uno o piu' soggetti terzi,  incluso  un
          sistema di garanzia dei depositanti; o 
                b) in  combinazione  con  un'azione  di  risoluzione,
          quando il programma  di  risoluzione  di  cui  all'art.  32
          prevede misure che comportano per azionisti e creditori  la
          riduzione di valore dei loro diritti o  la  conversione  in
          capitale; in questo caso, essa e'  disposta  immediatamente
          prima o contestualmente all'applicazione di tali misure.». 
              «Art.   28.   (Strumenti   soggetti   a   riduzione   o
          conversione).  -  1.  La  riduzione  o  la  conversione  e'
          disposta con riferimento alle riserve,  alle  azioni,  alle
          altre partecipazioni e gli strumenti di capitale emessi  da
          una banca avente sede  legale  in  Italia  computabili  nei
          fondi propri su base individuale, quando si realizzano  per
          la banca i presupposti  indicati  nell'art.  20,  comma  1,
          lettera a). 
              2. Quando i presupposti indicati nell'art. 20, comma 1,
          lettera a), si realizzano per il gruppo, la riduzione o  la
          conversione e' disposta con riferimento a: 
                a) le riserve, le azioni, le altre  partecipazioni  e
          gli  strumenti  di  capitale   emessi   dalla   capogruppo,
          computabili  nei  fondi  propri  su  base   individuale   o
          consolidata; 
                b) le riserve, le azioni, le altre  partecipazioni  e
          gli strumenti di capitale emessi da  un  soggetto  indicato
          all'art. 2 diverso dalla capogruppo e computabili nei fondi
          propri su base sia  individuale  sia  consolidata;  se  del
          gruppo fa parte una societa' avente sede legale in un altro
          Stato  membro,  la  misura  e'  disposta   in   conformita'
          dell'art. 30. 
              3.  La  riduzione  o   la   conversione   e'   disposta
          nell'ordine indicato dall'art. 52,  comma  1,  lettera  a),
          punti i), ii) e iii), e lettere b) e c). Si applica inoltre
          l'art. 52, commi 2, 3, 5 e 6.». 
              «Art. 29. (Riduzione o conversione). - 1. La  riduzione
          o la conversione e' disposta dalla Banca d'Italia. 
              2. Si applicano gli articoli 55, 57, e 59 e,  anche  ai
          fini della realizzazione di operazioni di  capitalizzazione
          con l'intervento di soggetti terzi, 58. 
              3. L'importo della riduzione  o  della  conversione  e'
          determinato nella misura necessaria per coprire le  perdite
          e assicurare il rispetto dei  requisiti  prudenziali,  come
          quantificata nella valutazione effettuata ai sensi del Capo
          I, Sezione II. Se  la  valutazione  e'  provvisoria  e  gli
          importi  della  riduzione  o  della  conversione  in   essa
          indicati risultano  superiori  a  quelli  risultanti  dalla
          valutazione definitiva, l'importo della riduzione  o  della
          conversione puo' essere ripristinato per la differenza. 
              4. Nei casi previsti dall'art. 28, comma 2,  il  valore
          delle azioni, delle altre partecipazioni e degli  strumenti
          di  capitale  emessi  da   una   societa'   controllata   e
          computabili nei fondi propri su base consolidata  non  puo'
          essere ridotto in misura maggiore  o  essere  convertito  a
          condizioni meno favorevoli per  il  suo  titolare  rispetto
          alla misura della riduzione di valore o alle condizioni  di
          conversione degli strumenti dello stesso rango emessi dalla
          capogruppo o dalla societa' posta  al  vertice  del  gruppo
          soggetto a vigilanza consolidata e  computabili  nei  fondi
          propri su base consolidata.». 
              «Art. 30. (Cooperazione fra autorita'). - 1.  La  Banca
          d'Italia collabora  con  le  autorita'  degli  altri  Stati
          membri per l'adozione della  decisione  congiunta  prevista
          dall'art. 62 della direttiva 2014/59/UE  sulla  sussistenza
          dei presupposti per la riduzione o  la  conversione  quando
          gli strumenti su cui applicare queste misure sono computati
          nei fondi  propri  su  base  individuale  e  consolidata  e
          ricorre una delle seguenti circostanze: 
                a)  il  gruppo  bancario  soggetto   alla   vigilanza
          consolidata della Banca d'Italia comprende un  soggetto  di
          cui all'art. 2 con sede legale in un altro Stato membro; 
                b) un soggetto di cui all'art. 2 avente  sede  legale
          in Italia e' sottoposto a vigilanza consolidata in un altro
          Stato membro. 
              2. La Banca d'Italia attua senza ritardo  le  decisioni
          congiunte di riduzione del valore o  di  conversione  degli
          strumenti di capitale nei confronti di societa' aventi sede
          in Italia. 
              3. Se non e'  raggiunta  una  decisione  congiunta,  la
          Banca  d'Italia  assume  le   determinazioni   di   propria
          competenza circa la  sussistenza  dei  presupposti  per  la
          riduzione o la conversione in relazione a: 
                a) gli strumenti computabili nei fondi propri su base
          individuale emessi da banche italiane, ancorche' soggette a
          vigilanza consolidata in un altro Stato membro; 
                b) gli strumenti computabili nei fondi propri su base
          consolidata emessi da soggetti di cui all'art.  2,  lettere
          b) e c), aventi sede legale in uno Stato membro  e  inclusi
          nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia. 
              4.   Nell'assumere   le   determinazioni   di   propria
          competenza, la Banca d'Italia tiene  conto  del  potenziale
          impatto della misura di riduzione o di conversione in tutti
          gli Stati membri in  cui  operano  la  banca  o  il  gruppo
          interessati.». 
              «Art.   31.   (Ulteriori   previsioni   in   caso    di
          conversione). - 1. Ai titolari degli strumenti  soggetti  a
          conversione possono essere  attribuite  azioni  computabili
          nel capitale primario di classe 1 emesse, oltre  che  dalla
          societa' nei cui confronti e' stata disposta la riduzione o
          la conversione,  anche  da  altre  componenti  del  gruppo,
          inclusa la societa' posta al vertice del gruppo. Se  queste
          hanno sede legale in un altro Stato membro,  l'attribuzione
          degli strumenti e' disposta previo accordo con  l'autorita'
          di risoluzione dello Stato membro interessato. 
              2. Ai titolari degli strumenti soggetti  a  conversione
          non  possono  essere  attribuiti  strumenti   di   capitale
          primario di classe 1 che siano stati emessi dopo un apporto
          di  fondi  propri  da  parte  dello  Stato  o  di  societa'
          controllate dallo Stato. 
              3. All'assunzione di  partecipazioni  conseguente  alla
          conversione si applica l'art. 53.». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  3  dell'art.
          2443 del codice civile: 
              «Art. 2443. (Delega agli amministratori). - (Omissis). 
              Il verbale della deliberazione degli amministratori  di
          aumentare il capitale deve essere redatto da  un  notaio  e
          deve essere depositato e iscritto a norma dall'art. 2436. 
              (Omissis).».