Art. 19 
 
 
                    Caratteristiche delle azioni 
 
  1. Salvo quanto previsto dal  comma  2,  il  Ministero  sottoscrive
azioni di nuova emissione. Le azioni  emesse  dall'emittente  per  la
sottoscrizione da parte  del  Ministero  sono  azioni  ordinarie  che
attribuiscono il  diritto  di  voto  non  limitato  ne'  condizionato
nell'assemblea  ordinaria   e   nell'assemblea   straordinaria,   non
privilegiate  nella  distribuzione   degli   utili   ne'   postergate
nell'attribuzione delle perdite. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del  decreto
previsto  dall'articolo  18,  comma  2,  il  Ministero,  in  caso  di
transazione tra l'emittente o una  societa'  del  suo  gruppo  e  gli
azionisti divenuti tali a seguito dell'applicazione delle  misure  di
ripartizione degli oneri  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,  puo'
acquistare le azioni rivenienti dall'applicazione di dette misure, se
ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 
    a) la transazione e' volta a porre  fine  o  prevenire  una  lite
avente a oggetto la  commercializzazione  degli  strumenti  coinvolti
nell'applicazione delle misure di ripartizione  degli  oneri  di  cui
all'articolo 22, comma 2, limitatamente a quelli per la  cui  offerta
sussisteva obbligo di pubblicare un prospetto  e  con  esclusione  di
quelli acquistati da controparti qualificate ai  sensi  dell'articolo
6, comma 2-quater, lettera d), del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, o clienti professionali ai sensi dell'articolo 6,  commi
2-quinquies e 2-sexies, del  medesimo  decreto  legislativo,  diversi
dall'emittente o societa' del suo gruppo, in assenza  di  prestazione
di servizi o attivita' di investimento da parte dell'emittente  o  da
societa' del suo gruppo; 
    ((  a-bis)  gli  strumenti  oggetto  di  conversione  sono  stati
sottoscritti o acquistati prima del  1°  gennaio  2016;  in  caso  di
acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al  momento  in  cui  lo
strumento e' stato acquistato dal dante causa; )) 
    b) gli  azionisti  non  sono  controparti  qualificate  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto  legislativo
24  febbraio  1998,  n.  58,  ne'  clienti  professionali  ai   sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del  medesimo  decreto
legislativo; 
    c)  la  transazione  prevede  che  l'emittente   acquisti   dagli
azionisti in nome e per conto  del  Ministero  le  azioni  rivenienti
dall'applicazione delle misure di ripartizione  degli  oneri  di  cui
all'articolo 22, comma 2, e che questi ricevano dall'emittente,  come
corrispettivo,  obbligazioni  non  subordinate   emesse   alla   pari
dall'emittente o da societa' del suo gruppo, per un  valore  nominale
pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della  lettera  d);
tali obbligazioni avranno durata comparabile alla vita residua  degli
strumenti e prestiti oggetto di conversione e rendimento in linea con
quello  delle  obbligazioni  non  subordinate  emesse  dall'emittente
aventi analoghe caratteristiche rilevato sul mercato  secondario  nel
periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di cui
all'articolo 18, comma 2, e quella di acquisto delle azioni ai  sensi
del presente comma; 
    (( d) il prezzo per  l'acquisto  da  parte  del  Ministero  delle
azioni rivenienti  dall'applicazione  delle  misure  di  ripartizione
degli  oneri  e'  corrisposto   all'emittente   in   relazione   alle
obbligazioni da  questo  assegnate  agli  azionisti;  il  prezzo  per
l'acquisto di dette azioni e' il minore  tra  quello  utilizzato  per
determinare il numero di azioni da attribuire in sede di  conversione
ai sensi  dell'articolo  22,  comma  5,  lettera  d),  e  quello  che
determina un corrispettivo  corrispondente  al  corrispettivo  pagato
dall'azionista per la sottoscrizione  o  l'acquisto  degli  strumenti
oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22,  comma  2,  o,  nel
caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante
causa; )) 
    e) la transazione prevede la rinuncia dell'azionista a far valere
ogni altra pretesa relativa alla commercializzazione degli  strumenti
finanziari convertiti, in applicazione delle misure  di  ripartizione
degli oneri di cui all'articolo ((  22,  comma  2  )),  nelle  azioni
acquistate dal Ministero ai sensi del presente comma. 
  3. Le azioni dell'emittente offerte in sottoscrizione al  Ministero
rispettano le condizioni previste dall'articolo  31  del  regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.  575  del  26  giugno
2013. 
  4. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione al Ministero e'
determinato   secondo   i   criteri   e   la   metodologia   indicati
nell'allegato. 
  5. Le spese di sottoscrizione e acquisto delle azioni da parte  del
Ministero sono interamente a carico dell'emittente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  2-quater,
          2-quinquies e 2-sexies dell'art. 6 del decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 6. (Vigilanza regolamentare). - (Omissis). 
              2-quater.  La  Consob,  sentita  la   Banca   d'Italia,
          individua con regolamento: 
                a) le norme di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti  fra   gestori   di   sistemi   multilaterali   di
          negoziazione e i partecipanti ai medesimi; 
                b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati  non
          sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di
          cui al comma 2, lettera b), numero 1),  quando  prestano  i
          servizi di cui all'art. 1, comma 5, lettere b) ed e); 
                c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai
          rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali; 
                d) le norme di  condotta  che  non  si  applicano  ai
          rapporti fra soggetti abilitati che prestano i  servizi  di
          cui  all'art.  1,  comma  5,  lettere  a),  b)  ed  e),   e
          controparti qualificate, intendendosi per tali: 
                  1)  le  imprese  di  investimento,  le  banche,  le
          imprese di assicurazioni, gli  Oicr,  i  gestori,  i  fondi
          pensione,  gli  intermediari  finanziari   iscritti   negli
          elenchi previsti dagli articoli 106 e 113 del  testo  unico
          bancario, le societa' di cui all'art. 18  del  testo  unico
          bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni
          bancarie, i  Governi  nazionali  e  i  loro  corrispondenti
          uffici,  compresi  gli  organismi  pubblici  incaricati  di
          gestire  il  debito  pubblico,  le  banche  centrali  e  le
          organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; 
                  2) le imprese la cui attivita' principale  consista
          nel  negoziare  per  conto  proprio   merci   e   strumenti
          finanziari derivati su merci; 
                  3) le imprese la cui attivita'  esclusiva  consista
          nel negoziare per conto proprio nei  mercati  di  strumenti
          finanziari derivati e, per  meri  fini  di  copertura,  nei
          mercati a pronti, purche' esse siano  garantite  da  membri
          che aderiscono alle controparti centrali di  tali  mercati,
          quando la  responsabilita'  del  buon  fine  dei  contratti
          stipulati da dette imprese spetta a membri  che  aderiscono
          alle controparti centrali di tali mercati; 
                  4)  le  altre   categorie   di   soggetti   privati
          individuati con regolamento  dalla  Consob,  sentita  Banca
          d'Italia, nel rispetto dei criteri di  cui  alla  direttiva
          2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione; 
                  5) le categorie corrispondenti a quelle dei  numeri
          precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea. 
              2-quinquies. La  Consob,  sentita  la  Banca  d'Italia,
          individua con regolamento i clienti  professionali  privati
          nonche' i criteri di identificazione dei  soggetti  privati
          che su  richiesta  possono  essere  trattati  come  clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              2-sexies. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
          sentite la  Banca  d'Italia  e  la  Consob,  individua  con
          regolamento i  clienti  professionali  pubblici  nonche'  i
          criteri di identificazione dei  soggetti  pubblici  che  su
          richiesta   possono   essere    trattati    come    clienti
          professionali e la relativa procedura di richiesta. 
              (Omissis).». 
              -  Per  gli  estremi  di   pubblicazione   del   citato
          regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.
          575 del 2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.