Art. 20 
 
 
                    Effetti della sottoscrizione 
 
  1. All'assunzione di partecipazioni  nell'emittente  da  parte  del
Ministero, conseguente alla sottoscrizione o all'acquisto  di  azioni
disposta ai sensi del presente capo, non si applicano: 
    a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; 
    b) gli articoli 106,  comma  1,  e  109,  comma  1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
    c)  eventuali  limiti   di   possesso   azionario   previsti   da
disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti
dall'articolo 30 del Testo unico bancario. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2527  e
          2528 del codice civile: 
              «Art. 2527. (Requisiti dei soci). - L'atto  costitutivo
          stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la
          relativa  procedura,  secondo  criteri  non  discriminatori
          coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita'  economica
          svolta. 
              Non  possono  in  ogni  caso   divenire   soci   quanti
          esercitano in proprio imprese  in  concorrenza  con  quella
          della cooperativa. 
              L'atto costitutivo  puo'  prevedere,  determinandone  i
          diritti  e  gli  obblighi,  l'ammissione  del  nuovo  socio
          cooperatore  in   una   categoria   speciale   in   ragione
          dell'interesse  alla  sua   formazione   ovvero   del   suo
          inserimento nell'impresa. I  soci  ammessi  alla  categoria
          speciale non possono in ogni caso  superare  un  terzo  del
          numero totale  dei  soci  cooperatori.  Al  termine  di  un
          periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio
          e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri  soci
          cooperatori.». 
              «Art. 2528. (Procedura di ammissione e carattere aperto
          della societa'). - L'ammissione di un nuovo socio e'  fatta
          con   deliberazione   degli   amministratori   su   domanda
          dell'interessato.  La  deliberazione  di  ammissione   deve
          essere comunicata all'interessato e annotata a  cura  degli
          amministratori nel libro dei soci. 
              Il nuovo socio  deve  versare,  oltre  l'importo  della
          quota  o  delle  azioni,  il   soprapprezzo   eventualmente
          determinato dall'assemblea  in  sede  di  approvazione  del
          bilancio su proposta dagli amministratori. 
              Il consiglio di  amministrazione  deve  entro  sessanta
          giorni motivare la deliberazione di rigetto  della  domanda
          di ammissione e comunicarla agli interessati. 
              Qualora la domanda di ammissione non sia accolta  dagli
          amministratori,  chi  l'ha  proposta  puo'  entro  sessanta
          giorni  dalla  comunicazione  del  diniego   chiedere   che
          sull'istanza si pronunci  l'assemblea,  la  quale  delibera
          sulle domande non accolte, se non appositamente  convocata,
          in occasione della sua prossima successiva convocazione. 
              Gli  amministratori   nella   relazione   al   bilancio
          illustrano le  ragioni  delle  determinazioni  assunte  con
          riguardo all'ammissione dei nuovi soci.». 
              - Si riporta il testo vigente  del  comma  1  dell'art.
          106, e del comma 1 dell'art. 109 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58 (Testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi  degli
          articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): 
              «Art. 106. (Offerta pubblica di acquisto  totalitaria).
          -  1.  Chiunque,  a   seguito   di   acquisti   ovvero   di
          maggiorazione dei diritti di voto,  venga  a  detenere  una
          partecipazione superiore alla soglia del trenta  per  cento
          ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al
          trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta  pubblica
          di acquisto rivolta a tutti i possessori  di  titoli  sulla
          totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un
          mercato regolamentato in loro possesso. 
              (Omissis).». 
              «Art.  109.  (Acquisto  di   concerto).   -   1.   Sono
          solidalmente tenuti agli obblighi previsti  dagli  articoli
          106 e 108  le  persone  che  agiscono  di  concerto  quando
          vengano a detenere, a seguito di acquisti effettuati  anche
          da  uno  solo  di  essi,  una  partecipazione   complessiva
          superiore alle percentuali indicate nei predetti  articoli.
          I  medesimi  obblighi  sussistono  in  capo  a  coloro  che
          agiscono di concerto, a seguito di maggiorazione,  anche  a
          favore di uno solo di essi, dei diritti  di  voto,  qualora
          essi vengano a  disporre  di  diritti  di  voto  in  misura
          superiore alle percentuali indicate nell'art. 106. 
              (Omissis).».