Art. 22 Ripartizione degli oneri fra i creditori 1. Salvo quanto previsto al comma 7, la sottoscrizione delle azioni dell'emittente ai sensi (( dell'articolo 18 )) e' effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze dopo l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri secondo quanto previsto dal presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso ai fondi pubblici. 2. Con il decreto indicato dall'articolo 18, comma 2, sono disposte le misure di ripartizione degli oneri (( di seguito indicate )) e l'aumento del capitale dell'emittente a servizio delle misure stesse: a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo (( 19, comma 1 )), degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Additional Tier1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' delle altre passivita' dell'emittente aventi un grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale uguale o superiore; b) ove la misura di cui alla lettera a) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo (( 19, comma 1 )), degli strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2 ai sensi del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013 (Tier2), inclusi gli strumenti e i prestiti qualificati come elementi di classe 2 ai sensi della clausola di grandfathering del citato regolamento e relative disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e prestiti aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale; c) ove la misura di cui alla lettera b) non sia sufficiente, conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1, degli strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a) e b), il cui diritto al rimborso del capitale e' contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'emittente. (( c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, puo' disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento del valore nominale degli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1. )) (( 2-bis. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2 alle banche emittenti di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta. )) 3. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta l'inefficacia delle garanzie rilasciate dall'emittente se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) la garanzia ha a oggetto passivita' emesse da soggetti direttamente o indirettamente controllati dall'emittente; b) le passivita' garantite indicate alla lettera a) sono state emesse nell'ambito di un'operazione unitaria di finanziamento dell'emittente che include un finanziamento all'emittente da parte di un soggetto da questo controllato; c) alle passivita' dell'emittente derivanti dal finanziamento concessogli di cui alla lettera b), e' applicata la misura di cui al comma 2. (( 4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresi', l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilita' nel capitale primario di classe 1. )) 5. Le misure di cui al comma 2 sono disposte: a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2, ove possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia applicabile in sede concorsuale; b) in modo uniforme nei confronti di tutti i creditori dell'emittente che siano titolari di passivita' assoggettabili alle misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti alla stessa categoria, salvo quanto previsto al comma 7, e proporzionalmente al valore nominale dei rispettivi strumenti finanziari o crediti; c) in misura tale da assicurare che nessun titolare degli strumenti e prestiti di cui al comma 2, riceva, tenuto conto dell'incremento patrimoniale conseguito dall'emittente per effetto dell'intervento dello Stato, un trattamento peggiore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione dell'emittente, assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico; d) determinando il numero di azioni da attribuire in sede di conversione sulla base della metodologia indicata nell'allegato, (( lettera A), )) fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b) e c); e) a condizione che l'emittente abbia provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti; a tal fine, l'emittente include nella richiesta di cui (( all'articolo 15 )) l'attestazione di aver provveduto a convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe 1 gli strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti. 6. La condizione di cui al comma 5, lettera c), e' verificata quando, tenuto conto della stima prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno pari a quanto verrebbe corrisposto ai titolari degli strumenti di capitale aggiuntivo, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel caso in cui l'emittente venisse sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato. 7. Non si da' luogo, del tutto o in parte, all'applicazione delle misure previste nel presente articolo quando la Commissione europea con la decisione di cui all'articolo 18, comma 2, abbia stabilito che la loro adozione puo' mettere in pericolo la stabilita' finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione parziale dall'applicazione delle misure previste nel presente articolo, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, indica gli strumenti o le classi di strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al comma 5, lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi di esclusione indicate nel presente comma e' compiuta, per ciascun intervento, dalla Commissione europea. 8. All'assunzione di partecipazioni nell'emittente conseguente alle misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli 53 e 58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile e l'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 9. La tutela giurisdizionale avverso le misure indicate dal presente articolo e' disciplinata dall'articolo 95 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della condizione indicata dal comma 5, lettera c), si applica l'articolo 89, comma 1, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; il relativo indennizzo e' corrisposto dall'emittente mediante l'attribuzione di nuove azioni. 10. In caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o (( all'articolo 18 )), ai contratti stipulati dall'emittente, da una componente del gruppo bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da esso controllato si applica l'articolo 65 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Sono in ogni caso inefficaci le pattuizioni contenute in contratti stipulati con l'emittente o con una componente del gruppo a cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono al contraente il diritto di recedere dal contratto, di sospendere, modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una garanzia, di esigere immediatamente la prestazione pattuita con decadenza dal termine o di pretendere una penale a carico dell'emittente o di altra componente del gruppo a cui esso appartiene. Relativamente ai contratti stipulati dall'emittente o da una componente del gruppo a cui esso appartiene, l'adozione di una misura di cui al presente articolo o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di tali misure non costituisce di per se' un inadempimento di un obbligo contrattuale, un evento determinante l'escussione della garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o un evento che determina la decadenza dal termine ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile. 11. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 e dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Esse costituiscono provvedimenti di risanamento ai sensi della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 e si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari secondo quanto previsto nel titolo IV, sezione III-bis, del Testo unico bancario.
Riferimenti normativi - Per gli estremi di pubblicazione del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 2013, si veda nei riferimenti normativi all'art. 4. - Si riporta il testo vigente degli articoli 53 e 58, comma 2, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 53. (Autorizzazioni). - 1. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni e comunicazioni relative all'acquisto o all'incremento di partecipazioni qualificate, se l'applicazione del bail-in determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificataai sensi dell'art. 19 del Testo Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate tempestivamente in modo da non ritardare l'applicazione dello strumento del bail-in, ne' impedire il conseguimento degli obiettivi della risoluzione. Se non sono state completate le valutazioni previste dall'art. 19 del Testo Unico Bancario alla data di applicazione del bail-in, si applica l'art. 41, commi 3, 4 e 5. 2. All'assunzione di partecipazioni conseguente alla conversione non si applicano: a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; b) gli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del Testo Unico della Finanza; c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti di prossimita' territoriale previsti da disposizioni legislative o statutarie, ivi compresi i limiti previsti dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario. 3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una banca popolare o di una banca di credito cooperativo, la Banca d'Italia stabilisce il termine entro il quale deve essere ristabilito il rispetto dei limiti e dei requisiti previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del Testo Unico Bancario. Se il termine decorre inutilmente, la Banca d'Italia dispone la trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'art. 48, comma 2.». « Art. 58. (Rimozione degli ostacoli al bail-in). - 1. (Omissis). 2. Non si applicano i limiti previsti dall'art. 2443, commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma 1, e 2441 del codice civile, nonche' altre limitazioni previste dalla legge, da contratti o dallo statuto che possono ostacolare la conversione. (Omissis).», - Si riporta il testo vigente degli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile: «Art. 2359-bis. (Acquisto di azioni o quote da parte di societa' controllate). - La societa' controllata non puo' acquistare azioni o quote della societa' controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate. L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma dell'art. 2357. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo puo' eccedere la quinta parte del capitale della societa' controllante qualora questa sia una societa' che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante o dalle societa' da essa controllate. Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della societa' controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finche' le azioni o quote non siano trasferite. La societa' controllata da altra societa' non puo' esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.». «Art. 2359-ter. (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della societa' controllante). - Le azioni o quote acquistate in violazione dell'art. 2359-bis devono essere alienate secondo modalita' da determinarsi dall'assemblea entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, la societa' controllante deve procedere senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'art. 2446, secondo comma.». «Art. 2359-quinquies. (Sottoscrizione di azioni o quote della societa' controllante). - La societa' controllata non puo' sottoscrivere azioni o quote della societa' controllante. Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere esenti da colpa. Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della societa' controllata, azioni o quote della societa' controllante e' considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o quote rispondono solidalmente gli amministratori della societa' controllata che non dimostrino di essere esenti da colpa.». «Art. 2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). - E' vietato alle societa' di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 121 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 121. (Disciplina delle partecipazioni reciproche). - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del codice civile, in caso di partecipazioni reciproche eccedenti il limite indicato nell'art. 120, comma 2, la societa' che ha superato il limite successivamente non puo' esercitare il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite. In caso di mancata alienazione entro il termine previsto la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se non e' possibile accertare quale delle due societa' ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione di applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo. 2. Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art. 120, comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle societa' interessate. 3. Se un soggetto detiene una partecipazione in misura superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una societa' con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una societa' con azioni quotate controllata dal primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non e' possibile accertare quale dei due soggetti ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. 4. Per il calcolo delle partecipazioni si applicano i criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4, lettera b). 5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano quando i limiti ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie. 6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 95 e 89, comma 1, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 95. (Tutela giurisdizionale). - 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal Codice del processo amministrativo. Alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati ai sensi del presente decreto si applicano gli articoli 119, 128, 133 e 135 del medesimo Codice. 2. Nei giudizi avverso le misure di gestione della crisi si presume fino a prova contraria che la sospensione dei provvedimenti della Banca d'Italia o del Ministro dell'economia e delle finanze sarebbe contraria all'interesse pubblico; nei medesimi giudizi non si applicano gli articoli 19 e 63, comma 4, del Codice del processo amministrativo. 3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare gli interessi dei terzi in buona fede che hanno acquistato azioni, altre partecipazioni, diritti, attivita' o passivita' di un ente sottoposto a risoluzione a seguito del ricorso agli strumenti di risoluzione o dell'esercizio dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o i negozi posti in essere dalla Banca d'Italia o dai commissari speciali, sulla base del provvedimento annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. 4. Fermo restando il potere di cui all'art. 67, il giudice presso il quale pende un qualsiasi giudizio del quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone la sospensione su istanza della Banca d'Italia per un periodo congruo al perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 21.». «Art. 89. (Salvaguardia per azionisti e creditori). - 1. Ciascun azionista o creditore, incluso il sistema di garanzia dei depositanti, che sulla base della valutazione di cui all'art. 88 risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura concorsuale applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo, esclusivamente una somma equivalente alla differenza determinata ai sensi dell'art. 88. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'art. 65 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: «Art. 65. (Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di risoluzione). - 1. L'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di queste misure non costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai fini del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento, di consegna nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile. 2. Alle stesse condizioni indicate dal comma 1, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 36, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, relativamente ai contratti stipulati con terzi da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: a) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti dall'ente, o gravanti su di esso; b) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo. 3. Fintantoche' gli obblighi previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna, nonche' di prestazione della garanzia, non sono stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del codice civile, l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della crisi, anche in presenza di una dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un evento direttamente connesso all'applicazione di una di queste misure non da' di per se' titolo a: a) esercitare un diritto di recesso, sospensione, modifica, compensazione o attivare una clausola di close-out relativamente ai contratti stipulati dall'ente sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo di cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: i) i contratti prevedono obblighi che sono garantiti da una componente del gruppo, o gravanti su di essa; ii) i contratti comprendono clausole in base alle quali rilevano, per l'ente parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo; b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo ai sensi di un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni; c) non adempiere gli obblighi a favore di un ente sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo di appartenenza spettanti in relazione a un contratto comprendente clausole in base alle quali rilevano, per il soggetto parte del contratto, eventi relativi a un'altra componente del gruppo. 4. Ai fini del presente articolo, una risoluzione disposta in uno Stato terzo costituisce una misura di gestione della crisi quando e' riconosciuta ai sensi dell'art. 74 o se la Banca d'Italia o altra autorita' di risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso. 5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4, una sospensione degli obblighi di pagamento o consegna, una limitazione dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 non costituiscono inadempimento di un obbligo contrattuale ne' stato di insolvenza. 6. Le disposizioni del presente articolo sono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 593/2008.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria): «Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) testo unico della finanza: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) attivita' finanziarie: il contante, gli strumenti finanziari, i crediti e con riferimento alle operazioni connesse con le funzioni del sistema delle banche centrali europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; c-bis) crediti: crediti in denaro derivanti da un contratto con il quale un ente creditizio, secondo la definizione dell'art. 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, compresi gli enti elencati all'art. 2 della stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito; d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con funzione di garanzia, ivi compreso il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attivita' finanziarie e volto a garantire l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorche' le parti contraenti rientrino in una delle seguenti categorie: 1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengano in tale gestione o che siano autorizzati a detenere conti dei clienti, con l'esclusione delle imprese assistite da garanzia pubblica; 2) banche centrali, la Banca centrale europea, la Banca dei regolamenti internazionali, le banche multilaterali di sviluppo, come definite dall'allegato VI, parte 1, sezione 4, della direttiva 2006/48/CE, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti; 3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi: a) enti creditizi, come definiti dall'art. 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli enti elencati all'art. 2, della medesima direttiva; b) imprese di investimento, come definite dall'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; c) enti finanziari, come definiti dall'art. 4, punto 5), della direttiva 2006/48/CE; d) imprese di assicurazione, come definite dall'art. 1, lettera a), della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/83/CE; e) organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; f) societa' di gestione, quali definite dall'art. 1-bis, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; 4) controparti centrali, agenti di regolamento o stanze di compensazione, quali definiti dalla direttiva 98/26/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed e), inclusi enti analoghi che operano sui mercati dei contratti futures, come definiti dall'art. 1, comma 2, lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni e dei prodotti finanziari derivati non sottoposti a tale direttiva; 5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e associazioni prive di personalita' giuridica, purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4); e) clausola di integrazione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo di prestare una garanzia finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria gia' prestata: 1) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita, a seguito di variazione dei valori di mercato correnti, o del valore della garanzia originariamente prestata; 2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero 1); f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto, clausola di "close-out netting": la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un contratto che comprende un contratto di garanzia finanziaria oppure, in mancanza di una previsione contrattuale, una norma di legge in base alla quale, in caso di evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria: 1) le obbligazioni diventano immediatamente esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare un importo pari al loro valore corrente stimato, oppure esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero 2) viene calcolato il debito di ciascuna parte nei confronti dell'altra con riguardo alle singole obbligazioni e viene determinata la somma netta globale risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito e' piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti; g) clausola di sostituzione: la clausola del contratto di garanzia finanziaria che prevede la possibilita' di sostituire in tutto o in parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in garanzia; h) contante: denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario; i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento analogo convenuto fra le parti il cui verificarsi da' diritto al beneficiario della garanzia, in base al contratto o per effetto di legge, di procedere all'escussione della garanzia finanziaria o di attivare la clausola di "close-out netting"; l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad oggetto il contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta; quando la garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti finanziari del medesimo emittente o debitore, appartenenti alla medesima emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa valuta e stessa descrizione o, quando il contratto di garanzia finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita' al verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste altre attivita'; m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; n) giorno e momento di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in cui si producono gli effetti di sospensione dei pagamenti delle passivita' o di restituzione dei beni ai terzi secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; o) obbligazioni finanziarie: le obbligazioni, anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma di denaro ovvero alla consegna di strumenti finanziari, anche qualora il debitore sia persona diversa dal datore della garanzia; p) obbligazioni finanziarie garantite: le obbligazioni finanziarie assistite da un contratto di garanzia finanziaria; q) prestazione della garanzia: l'avvenuto compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento, la registrazione delle attivita' finanziarie, in esito ai quali le attivita' finanziarie stesse risultino nel possesso o sotto il controllo del beneficiario della garanzia o di persona che agisce per conto di quest'ultimo o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia contenente l'individuazione del credito; r) procedure di liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, nonche' ogni altra misura destinata alla liquidazione delle imprese e che comportano l'intervento delle autorita' amministrative o giudiziarie; s) procedure di risanamento: l'amministrazione controllata, il concordato preventivo, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo unico bancario, e dell'art. 56, comma 3, del testo unico della finanza, nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle imprese e che incide sui diritti dei terzi; t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) ad e), del testo unico della finanza e gli altri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le societa' e la Borsa, in relazione alle previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002.». - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 (Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli): «Art. 1. (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Testo unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; b) "Testo unico finanza" (T.U. finanza): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; c) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; d) "agente di regolamento": il soggetto che mette a disposizione dei partecipanti conti per il regolamento di ordini di trasferimento all'interno del sistema e che puo' concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; e) "banche centrali": la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) "compensazione": la conversione, secondo le regole del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei crediti e dei debiti di uno o piu' partecipanti nei confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini di trasferimento; g) "controparte centrale": il soggetto interposto tra gli enti di un sistema che funge da controparte esclusiva di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; h) "ente": uno dei seguenti organismi che partecipi ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di trasferimento nell'ambito del sistema: 1) una banca italiana o comunitaria, come definite all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), del testo unico bancario, un istituto di moneta elettronica, come definito nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis), del medesimo testo unico, nonche' gli organismi elencati all'art. 2 della direttiva 2006/48/CE; 2) una SIM, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera e), o un'impresa d'investimento comunitaria, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo unico finanza, con esclusione degli enti di cui all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 3) un'autorita' pubblica, o un'impresa pubblica come definita all'art. 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, nonche' un'impresa la cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 4) qualsiasi impresa la cui sede legale non sia situata nel territorio dell'Unione europea, e che eserciti attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e 2); 5) qualsiasi altro organismo, individuato in conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi a un sistema italiano o di altro Stato dell'Unione europea, qualora la sua attivita' rilevi sotto il profilo del rischio sistemico; i) "garanzia": qualsiasi diritto avente ad oggetto o relativo a valute, strumenti finanziari o altre attivita', compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, prontamente realizzabili da chiunque e in qualunque modo e forma, costituito al fine di assicurare l'adempimento di obblighi presenti o futuri derivanti da ordini di trasferimento attraverso un sistema o da operazioni effettuate con banche centrali; l) "intermediario": uno degli organismi indicati nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi al sistema; m) "ordine di trasferimento": ogni istruzione nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 1) mettere a disposizione di un beneficiario un importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una banca (italiana o comunitaria), di una banca centrale, di una controparte centrale o di un agente di regolamento ovvero che determini l'assunzione o l'adempimento di un obbligo di pagamento in base alle regole del sistema, ovvero 2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un libro contabile o in altro modo; n) "partecipante": un ente, un agente di regolamento, una controparte centrale, una stanza di compensazione, un operatore del sistema partecipanti a un sistema; o) "partecipante indiretto": un ente, una controparte centrale, un agente di regolamento, una stanza di compensazione o un operatore del sistema conosciuto dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso, i cui ordini di trasferimento sono eseguiti attraverso il sistema da un partecipante in nome proprio in base a un vincolo contrattuale; p) "procedura d'insolvenza": la liquidazione coatta amministrativa, il fallimento, il provvedimento di sospensione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli 74, 77, comma 2, del testo unico bancario, e dell'art. 56, comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura prevista da una legge italiana, o, se applicabile, di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato extracomunitario, che ha come effetto la sospensione o la cessazione dei pagamenti delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi; q) "regolamento lordo": il regolamento operazione per operazione di ordini di trasferimento, al di fuori di una compensazione; r) "sistema": un insieme di disposizioni di natura contrattuale o autoritativa, in forza del quale vengono eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati la compensazione, attraverso una controparte centrale o meno, o ordini di trasferimento fra i partecipanti, che sia contestualmente: 1) applicabile a tre o piu' partecipanti, senza contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente di regolamento, una eventuale controparte centrale, una eventuale stanza di compensazione o un eventuale partecipante indiretto; ovvero applicabile a due partecipanti, qualora cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri Stati membri dell'Unione europea abbiano esercitato la facolta' di limitare a due il numero dei partecipanti; 2) assoggettato alla legge di uno Stato membro dell'Unione europea, scelta dai partecipanti o prevista dalle regole che lo disciplinano, in cui almeno uno dei partecipanti medesimi abbia la sede legale; 3) designato come sistema e notificato all'AESFEM dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la legge. Un accordo concluso tra sistemi interoperabili non costituisce un sistema; s) "sistema italiano": uno dei sistemi indicati nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche' uno dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10; t); u) "stanza di compensazione": il centro responsabile del calcolo delle posizioni nette dei partecipanti al sistema; v) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza; w) "sistema extracomunitario": un sistema di pagamento o di regolamento titoli di uno Stato non appartenente all'Unione europea; w-bis) "giorno lavorativo": comprende sia i regolamenti diurni sia i regolamenti notturni e include tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo lavorativo del sistema; w-ter) "sistemi interoperabili": due o piu' sistemi i cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di ordini di trasferimento tra sistemi; w-quater) "operatore del sistema": il soggetto o i soggetti giuridicamente responsabili della gestione del sistema. L'operatore del sistema puo' anche agire come agente di regolamento, controparte centrale o stanza di compensazione.». - Si riporta il testo vigente dell'art. 1186 del codice civile: «Art. 1186. (Decadenza dal termine). - Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore puo' esigere immediatamente la prestazione se il debitore e' divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.». - Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 593 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L. 176. - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato): «Art. 17. (Norme di applicazione necessaria). - 1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.». - La direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. - Il Titolo IV, Sezione III-bis (Banche operanti in ambito comunitario) del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 comprende gli articoli da 95-bis a 95-septies: «Art. 95-bis. (Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione). - 1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. 1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. 2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri. 2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell'art. 2 del decreto stesso.». «Art. 95-ter. (Deroghe). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione: a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro; b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato l'immobile. Tale legge determina se un bene sia mobile o immobile; c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro; d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 2. In deroga a quanto previsto dall'art. 95-bis, sono disciplinati dalla legge che regola il contratto: a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo; b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo, nonche' quanto previsto alla lettera d) del comma 1. 3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale; b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta', e del compratore di beni che al momento dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine; c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. 4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e' pendente. 6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.». «Art. 95-quater. (Collaborazione tra autorita'). - 1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. 2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento nei confronti di una banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero alla Banca centrale europea. 2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo.». «Art. 95-quinquies. (Pubblicita' e informazione agli aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa adottati nei confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e in due quotidiani a diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante. 2. Le comunicazioni previste dall'art. 86, commi 1, 2 e 8, ai soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita' di presentazione dei reclami previsti all'art. 86, comma 4, e delle opposizioni previste dall'art. 87, comma 1, nonche' le conseguenze del mancato rispetto dei termini. 3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle comunicazioni stesse. 4. I reclami e le istanze previsti dall'art. 86, commi 4 e 5, le opposizioni di cui all'art. 87 e le domande di insinuazione tardive di cui all'art. 89, presentate da soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario, possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua italiana degli atti medesimi. 5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine indicato nell'art. 86, comma 5, decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee prevista nel comma 1.». «Art. 95-sexies. (Norme di attuazione). - 1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della presente sezione.». «Art. 95-septies. (Applicazione). - 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonche' ai provvedimenti di risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo il 5 maggio 2004.».