Art. 23 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di  attuazione
del presente capo II. 
  2. Ai fini  della  strutturazione  degli  interventi  previsti  dal
presente capo II, nonche' della gestione dell'eventuale  contenzioso,
il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'emittente,  di  esperti  in
materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che  non
abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi (( tre  anni
)) relazioni di affari, professionali o finanziarie  con  l'emittente
tali da comprometterne l'indipendenza. 
  3. In sede di prima applicazione del presente capo,  qualora  Banca
Monte dei Paschi S.p.a. presenti la richiesta di cui all'articolo 15,
comma 1, il valore economico da attribuire alle passivita' (( oggetto
delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi  dell'articolo  22,
comma 2, )) ai fini di cui al  comma  5,  lettera  d),  del  medesimo
articolo, e' cosi' determinato: 
    a) emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale; 
    b) emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale; 
    c) emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale; 
    d) emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale; 
    e) emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale; 
    f) emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale; 
    g) emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale; 
    h) emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale; 
    i) emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale; 
    l) emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale; 
    m) emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale. 
  4. In considerazione di quanto previsto dal  comma  3,  l'eventuale
richiesta di  Banca  Monte  dei  Paschi  di  Siena  non  contiene  la
valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).