Art. 23 Disposizioni finali 1. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere dettate disposizioni di attuazione del presente capo II. 2. Ai fini della strutturazione degli interventi previsti dal presente capo II, nonche' della gestione dell'eventuale contenzioso, il Ministero puo' avvalersi, a spese dell'emittente, di esperti in materia finanziaria, contabile e legale, scelti fra soggetti che non abbiano in corso o non abbiano intrattenuto negli ultimi (( tre anni )) relazioni di affari, professionali o finanziarie con l'emittente tali da comprometterne l'indipendenza. 3. In sede di prima applicazione del presente capo, qualora Banca Monte dei Paschi S.p.a. presenti la richiesta di cui all'articolo 15, comma 1, il valore economico da attribuire alle passivita' (( oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2, )) ai fini di cui al comma 5, lettera d), del medesimo articolo, e' cosi' determinato: a) emissione XS0122238115: 75 per cento del valore nominale; b) emissione XS0121342827: 75 per cento del valore nominale; c) emissione XS0131739236: 75 per cento del valore nominale; d) emissione XS0180906439: 18 per cento del valore nominale; e) emissione IT0004352586: 100 per cento del valore nominale; f) emissione XS0236480322: 100 per cento del valore nominale; g) emissione XS0238916620: 100 per cento del valore nominale; h) emissione XS0391999801: 100 per cento del valore nominale; i) emissione XS0415922730: 100 per cento del valore nominale; l) emissione XS0503326083: 100 per cento del valore nominale; m) emissione XS0540544912: 100 per cento del valore nominale. 4. In considerazione di quanto previsto dal comma 3, l'eventuale richiesta di Banca Monte dei Paschi di Siena non contiene la valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c).