Art. 4 
 
Agenzia per  la  somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
         riqualificazione professionale (( (transhipment) )) 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' (( transhipment )) e persistano da  almeno  cinque  anni
stati   di   crisi   aziendale   o   cessazioni    delle    attivita'
terminalistiche, in via eccezionale  e  temporanea,  per  un  periodo
massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere  dal  1°  gennaio
2017 e' istituita dalla Autorita' di Sistema  portuale,  ((  d'intesa
con ))  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
delibera del Comitato di gestione o  del  Comitato  portuale  laddove
eserciti in (( prorogatio )) le sue  funzioni,  una  Agenzia  per  la
somministrazione del  lavoro  in  porto  e  per  la  riqualificazione
professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle
imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28  gennaio
1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei (( container )) che,
alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi  di  sostegno  al
reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali. 
  2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale   competente,   in   deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
secondo le norme recate nel testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle Agenzie (( di  cui  al  comma  1  ))  sono
svolte avvalendosi delle risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a  legislazione  vigente  nei  bilanci  delle  rispettive
Autorita' di Sistema portuale. 
  3. L'Agenzia (( di  cui  al  comma  1,  sentite  le  organizzazioni
sindacali dei  lavoratori,  ))  svolge  attivita'  di  supporto  alla
collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi
anche attraverso la loro formazione professionale in  relazione  alle
iniziative economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale.  Le  Regioni  possono
cofinanziare  i  piani  di  formazione  o  di  riqualificazione   del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa  abilitata  a  svolgere  attivita'  nell'ambito  portuale  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale (( di cui al  comma  1
)), al fine di integrare il proprio organico. Nei porti  in  cui  sia
gia' presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, (( la richiesta di  manodopera  per  lo
svolgimento delle operazioni portuali  dovra'  transitare  attraverso
tale  soggetto  ))  e  quest'ultimo,  qualora  non  abbia   personale
sufficiente  per  far  fronte  alla  fornitura  di  lavoro   portuale
temporaneo, dovra' rivolgersi alla predetta Agenzia. 
  5. In caso di nuove iniziative  imprenditoriali  e  produttive  che
dovessero  localizzarsi  in   porto,   le   imprese   autorizzate   o
concessionarie  devono  fare  ricorso  per  le  assunzioni  a   tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi  sia  coerenza  tra  profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo  titolo  abilitativo;  ((  lo
stesso obbligo )) grava, in caso di previsioni di  nuove  assunzioni,
sulle aziende gia' concessionarie ai  sensi  dell'articolo  18  della
legge 28  gennaio  1994,  n.  84.  I  lavoratori  individuati  devono
accettare l'impiego proposto, pena  la  cancellazione  dagli  elenchi
detenuti dalla Agenzia. 
  6. All'Agenzia di somministrazione (( di cui  al  comma  1  )),  ad
eccezione delle modalita' istitutive e di finanziamento, si applicano
le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione (( di cui ai
decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno  2015,  n.
81 )), ove compatibili. 
  7. Al personale di cui al comma  1,  per  le  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma  2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92  nel  limite  delle
risorse aggiuntive  pari  a  ((  18.144.000  euro  per  l'anno  2017,
14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019. )) 
  8. Alla scadenza  dei  trentasei  mesi,  ove  restassero  in  forza
all'Agenzia di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non  reimpiegati,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di  Sistema
portuale competente e laddove sussistano  i  ((  presupposti  )),  in
un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994,  n.
84. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  18.144.000  euro  per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018  e  8.064.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del ((  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  )),  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
    b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro  per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa al (( Fondo sociale per occupazione e  formazione  )),
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  10. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 6, 17 e 18 della  legge  28
          gennaio 1994, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4
          febbraio 1999, n. 28, S.O.: 
              «Art. 6 (Autorita' di  sistema  portuali).  -  1.  Sono
          istituite quindici Autorita' di Sistema Portuale: 
                a) del Mare Ligure occidentale; 
                b) del Mare Ligure orientale; 
                c) del Mar Tirreno settentrionale; 
                d) del Mar Tirreno centro-settentrionale; 
                e) del Mar Tirreno centrale; 
                f) dei Mari  Tirreno  meridionale  e  Jonio  e  dello
          Stretto; 
                g) del Mare di Sardegna; 
                h) del Mare di Sicilia occidentale; 
                i) del Mare di Sicilia orientale; 
                l) del Mare Adriatico meridionale; 
                m) del Mare Ionio; 
                n) del Mare Adriatico centrale; 
                o) del Mare Adriatico centro-settentrionale; 
                p) del Mare Adriatico settentrionale; 
                q) del Mare Adriatico orientale. 
              2. I porti rientranti nelle AdSP di  cui  al  comma  1,
          sono  indicati  nell'Allegato  A,  che  costituisce   parte
          integrante  della  presente  legge,  fatto   salvo   quanto
          previsto dal comma 2-bis e dall'art. 22, comma 2. 
              2-bis. Con regolamento, da adottare,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          possono  essere  apportate,  su  richiesta   motivata   del
          Presidente    della    Regione    interessata,    modifiche
          all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: 
                a) l'inserimento di un porto di  rilevanza  economica
          regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la
          cui gestione e' stata trasferita alla  regione  all'interno
          del sistema dell'AdSP territorialmente competente; 
                b) il trasferimento di un porto a una  diversa  AdSP,
          previa intesa con la Regione nel  cui  territorio  ha  sede
          l'AdSP di destinazione. 
              3. Sede della AdSP  e'  la  sede  del  porto  centrale,
          individuato  nel  Regolamento   (UE)   n.   1315/2013   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre  2013,
          ricadente nella stessa AdSP. In caso di due  o  piu'  porti
          centrali ricadenti nella medesima AdSP il  Ministro  indica
          la sede della stessa. Il  Ministro,  su  proposta  motivata
          della  regione  o  delle  regioni  il  cui  territorio   e'
          interessato dall'AdSP, ha facolta' di individuare in  altra
          sede di soppressa Autorita' Portuale aderente alla AdSP, la
          sede della stessa. 
              4. L'AdSP nel perseguimento  degli  obiettivi  e  delle
          finalita' di cui all'art. 1 svolge i seguenti compiti: 
                a)    indirizzo,    programmazione,    coordinamento,
          regolazione, promozione e  controllo,  anche  mediante  gli
          uffici  territoriali  portuali  secondo   quanto   previsto
          all'art. 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei
          servizi  portuali,   delle   attivita'   autorizzatorie   e
          concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle  altre
          attivita' commerciali ed industriali esercitate nei porti e
          nelle circoscrizioni territoriali. All'autorita' di sistema
          portuale sono, altresi',  conferiti  poteri  di  ordinanza,
          anche in riferimento alla sicurezza rispetto  a  rischi  di
          incidenti connessi alle  attivita'  e  alle  condizioni  di
          igiene sul lavoro ai sensi dell'art. 24; 
                b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti
          comuni nell'ambito portuale, ivi  compresa  quella  per  il
          mantenimento dei fondali; 
                c) affidamento e controllo  delle  attivita'  dirette
          alla fornitura a titolo oneroso  agli  utenti  portuali  di
          servizi  di  interesse  generale,   non   coincidenti   ne'
          strettamente  connessi  alle  operazioni  portuali  di  cui
          all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d)  coordinamento  delle   attivita'   amministrative
          esercitate  dagli   enti   e   dagli   organismi   pubblici
          nell'ambito dei porti  e  nelle  aree  demaniali  marittime
          comprese nella circoscrizione territoriale; 
                e) amministrazione in via esclusiva delle aree e  dei
          beni  del  demanio  marittimo  ricompresi   nella   propria
          circoscrizione; 
                f) promuove forme di raccordo con i sistemi logistici
          retro portuali e interportuali. 
              5. L'AdSP e' ente pubblico non economico  di  rilevanza
          nazionale a ordinamento speciale ed e' dotato di  autonomia
          amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e
          finanziaria. Ad essa non si applicano le disposizioni della
          legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni.  Si
          applicano i  principi  di  cui  al  titolo  I  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165.  Le  AdSP  adeguano  i
          propri ordinamenti ai predetti  principi  e  adottano,  con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale dirigenziale e non  dirigenziale
          nel rispetto dei principi di cui all'art. 35, comma 3,  del
          medesimo  decreto  legislativo.  I  medesimi  provvedimenti
          disciplinano,   secondo   criteri   di    trasparenza    ed
          imparzialita', le procedure di conferimento degli incarichi
          dirigenziali e di ogni altro incarico. Gli atti adottati in
          attuazione   del    presente    comma    sono    sottoposti
          all'approvazione del Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti. Per il  Presidente  dell'AdSP  e  il  Segretario
          generale si applicano le disposizioni di cui agli  articoli
          8  e  10.  Per  il  periodo  di  durata  dell'incarico   di
          Presidente dell'AdSP e di Segretario generale, i dipendenti
          delle   pubbliche   amministrazioni   sono   collocati   in
          aspettativa    senza    assegni,     con     riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6. Il personale dirigenziale e non  dirigenziale  delle
          istituite AdSP e' assunto mediante procedure  selettive  di
          natura   comparativa,   secondo   principi   di    adeguata
          pubblicita', imparzialita', oggettivita' e trasparenza,  in
          coerenza con quanto stabilito dall'art. 10, comma 6. 
              7. L'AdSP  e'  sottoposta  ai  poteri  di  indirizzo  e
          vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          ai sensi  dell'art.  12.  Ferma  restando  la  facolta'  di
          attribuire l'attivita' consultiva in materia  legale  e  la
          rappresentanza  a  difesa  dell'AdSP  dinanzi  a  qualsiasi
          giurisdizione,    nel     rispetto     della     disciplina
          dell'ordinamento forense, agli avvocati dell'ufficio legale
          interno della stessa Autorita' o  ad  avvocati  del  libero
          foro,   le   AdSP   possono    valersi    del    patrocinio
          dell'Avvocatura di Stato. 
              8. La gestione contabile e finanziaria di ciascuna AdSP
          e' disciplinata da un regolamento proposto  dal  Presidente
          dell'AdSP, deliberato  dal  Comitato  di  gestione  di  cui
          all'art. 9 e approvato dal Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze.  Si  applicano,  altresi',  le  disposizioni
          attuative dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
          in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  di  cui
          al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91.  Il  conto
          consuntivo delle autorita' di sistema portuale e'  allegato
          allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti per  l'esercizio  successivo  a  quello  di
          riferimento. Le  AdSP  assicurano  il  massimo  livello  di
          trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui  risultati
          ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33. 
              9.   Il   rendiconto   della    gestione    finanziaria
          dell'autorita' di sistema portuale e' soggetto al controllo
          della Corte dei conti. 
              10. L'esecuzione delle attivita' di  cui  al  comma  4,
          lettera b)  e  c)  e'  affidata  in  concessione  dall'AdSP
          mediante procedura di  evidenza  pubblica,  secondo  quanto
          previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              11. Le AdSP non possono svolgere, ne' direttamente  ne'
          tramite  societa'  partecipate,   operazioni   portuali   e
          attivita' ad esse strettamente connesse. Con le modalita' e
          le procedure di cui all'art. 15 della legge 7 agosto  1990,
          n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'AdSP  puo'
          sempre disciplinare lo svolgimento di attivita'  e  servizi
          di interesse comune e utili per il piu' efficace compimento
          delle funzioni attribuite, in collaborazione  con  Regioni,
          enti  locali  e  amministrazioni  pubbliche.   Essa   puo',
          inoltre, assumere partecipazioni, a carattere societario di
          minoranza, in iniziative  finalizzate  alla  promozione  di
          collegamenti  logistici  e  intermodali,  funzionali   allo
          sviluppo del sistema portuale, ai sensi  dell'art.  46  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              12. E' fatta salva la disciplina vigente  per  i  punti
          franchi compresi nella zona del porto  franco  di  Trieste.
          Sono fatte salve, altresi', le  discipline  vigenti  per  i
          punti franchi delle zone franche esistenti in altri  ambiti
          portuali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sentita l'AdSP  territorialmente  competente,  con  proprio
          decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa  per  la
          gestione di detti punti. 
              13. All'interno delle circoscrizioni portuali, le  AdSP
          amministrano, in via esclusiva, in forza di quanto previsto
          dalla presente legge e dal  codice  della  navigazione,  le
          aree e  i  beni  del  demanio  marittimo,  fatte  salve  le
          eventuali competenze regionali e la  legislazione  speciale
          per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna.  Per  la
          gestione delle attivita' inerenti le funzioni  sul  demanio
          marittimo le AdSP si avvalgono del Sistema informativo  del
          demanio marittimo (S.I.D.). 
              14. Decorsi tre anni dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto di cui all'art. 8, comma 1, lettera  f),  della
          legge 7 agosto 2015, n. 124,  con  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  valutate  le
          interazioni fra le piattaforme logistiche  e  i  volumi  di
          traffico, puo' essere ulteriormente ridotto il numero delle
          AdSP; sullo schema di regolamento e',  altresi',  acquisito
          il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con la medesima
          procedura sono individuati i volumi di traffico  minimo  al
          venir meno dei quali le autorita' di sistema portuale  sono
          soppresse e le relative funzioni sono accorpate. 
              15. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, previo parere della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          possono essere modificati i limiti territoriali di ciascuna
          delle istituite autorita' di sistema portuale.» 
              «Art.  17  (Disciplina  della  fornitura   del   lavoro
          portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo  disciplina
          la fornitura di lavoro temporaneo, anche in deroga all'art.
          1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alle imprese di cui
          agli articoli 16 e 18  per  l'esecuzione  delle  operazioni
          portuali  e  dei  servizi  portuali  autorizzati  ai  sensi
          dell'art. 16, comma 3. 
              2. Le autorita' portuali o, laddove non  istituite,  le
          autorita'   marittime,   autorizzano   l'erogazione   delle
          prestazioni di cui al comma 1 da parte di una  impresa,  la
          cui  attivita'  deve  essere  esclusivamente  rivolta  alla
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  per  l'esecuzione  delle
          operazioni e dei servizi portuali, da  individuare  secondo
          una   procedura   accessibile   ad   imprese   italiane   e
          comunitarie. Detta  impresa,  che  deve  essere  dotata  di
          adeguato  personale  e  risorse   proprie   con   specifica
          caratterizzazione di professionalita' nell'esecuzione delle
          operazioni portuali, non  deve  esercitare  direttamente  o
          indirettamente le attivita' di cui agli articoli 16 e 18  e
          le attivita' svolte dalle  societa'  di  cui  all'art.  21,
          comma 1, lettera a), ne' deve essere detenuta  direttamente
          o indirettamente da una o piu' imprese di cui agli articoli
          16, 18 e 21, comma 1, lettera a), e neppure  deve  detenere
          partecipazioni anche di minoranza in una o piu' imprese  di
          cui agli articoli  16,  18  e  21,  comma  1,  lettera  a),
          impegnandosi,  in  caso  contrario,  a   dismettere   dette
          attivita'   e    partecipazioni    prima    del    rilascio
          dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'autorita'   portuale   o,   laddove   non   istituita,
          dall'autorita'   marittima    entro    centoventi    giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita' marittima individua le procedure per  garantire
          la continuita' del rapporto di lavoro a favore dei  soci  e
          dei dipendenti dell'impresa di cui all'art.  21,  comma  1,
          lettera b), nei confronti dell'impresa autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse dalle autorita' portuali  o,  laddove  non
          istituite,  dalle  autorita'  marittime   e   soggette   al
          controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata ad  un
          organo direttivo composto da rappresentanti  delle  imprese
          di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera  a).  Ai
          fini delle prestazioni di cui al comma 1, l'agenzia  assume
          i lavoratori impiegati presso le imprese  di  cui  all'art.
          21, comma 1, lettera b), che cessano la propria  attivita'.
          Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
          di concerto con il Ministro del lavoro e  della  previdenza
          sociale, sono adottate le norme  per  l'istituzione  ed  il
          funzionamento dell'agenzia. 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'art. 2 della legge 24 giugno
          1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
                a) i casi in cui il contratto di fornitura di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi dell'art. 1, comma
          2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
                b) le qualifiche professionali alle quali si  applica
          il divieto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), della
          legge n. 196 del 1997; 
                c) la percentuale massima dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo quanto previsto dall'art.  1,  comma
          8, della legge n. 196 del 1997; 
                d) i casi  per  i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 196 del 1997; 
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'art. 4, comma 2, della legge n.  196
          del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'art. 5  della  legge  n.  196  del
          1997. 
              9. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5 non costituiscono imprese incaricate della gestione
          di  servizi  di  interesse  economico  generale  o   aventi
          carattere di  monopolio  fiscale  ai  sensi  dell'art.  86,
          paragrafo 2,  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
          europea. 
              10. Le autorita' portuali o, laddove non istituite,  le
          autorita' marittime adottano specifici regolamenti volti  a
          controllare le attivita' effettuate dai soggetti di cui  ai
          commi 2 e  5  anche  al  fine  di  verificare  l'osservanza
          dell'obbligo di parita' di trattamento nei confronti  delle
          imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1,  lettera
          a), e della capacita'  di  prestare  le  attivita'  secondo
          livelli  quantitativi   e   qualitativi   adeguati.   Detti
          regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'autorita' portuale o, laddove non
          istituita, dall'autorita' marittima; 
                b) disposizioni per la determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
                d) procedure di verifica  e  di  controllo  da  parte
          delle autorita' portuali o, laddove  non  istituite,  delle
          autorita'    marittime     circa     l'osservanza     delle
          regolamentazioni adottate; 
                e) criteri per la salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le autorita'  portuali  o,
          laddove non istituite, le autorita'  marittime,  che  hanno
          rilasciato le autorizzazioni di cui  al  comma  2,  possono
          sospenderne l'efficacia o, nei casi piu'  gravi,  revocarle
          allorquando accertino la violazione degli obblighi nascenti
          dall'esercizio dell'attivita' autorizzata. Nel caso in  cui
          la violazione sia commessa da agenzie di cui al comma 5, le
          autorita' portuali o, laddove non istituite,  le  autorita'
          marittime possono disporre la sostituzione  dell'organo  di
          gestione dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni  a
          lire 60 milioni. 
              13. Le autorita' portuali, o, laddove non istituite, le
          autorita'   marittime,   inseriscono    negli    atti    di
          autorizzazione di cui  al  presente  articolo,  nonche'  in
          quelli previsti dall'art. 16 e negli atti di concessione di
          cui  all'art.  18,  disposizioni  volte  a   garantire   un
          trattamento normativo ed economico minimo  inderogabile  ai
          lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti
          di cui al presente articolo e agli articoli 16,  18  e  21,
          comma 1, lettera b).  Detto  trattamento  minimo  non  puo'
          essere inferiore a quello risultante dal vigente  contratto
          collettivo nazionale  dei  lavoratori  dei  porti,  e  suoi
          successivi   rinnovi,   stipulato   dalle    organizzazioni
          sindacali    dei    lavoratori,    comparativamente    piu'
          rappresentative a  livello  nazionale,  dalle  associazioni
          nazionali di categoria piu' rappresentative  delle  imprese
          portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione
          porti italiani (Assoporti). (93) 
              14. Le autorita' portuali esercitano le  competenze  di
          cui al presente articolo previa deliberazione del  comitato
          portuale, sentita la commissione consultiva.  Le  autorita'
          marittime esercitano  le  competenze  di  cui  al  presente
          articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'art.  21,  comma  1,  lettera  b),   e'   riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          autorita'  portuali  o,  laddove   non   istituite,   dalle
          autorita' marittime. 
              15-bis.  Qualora  un'impresa  o  agenzia   che   svolga
          esclusivamente  o  prevalentemente  fornitura   di   lavoro
          temporaneo,  ai  sensi  del  presente   articolo,   nonche'
          dell'art. 16, versi  in  stato  di  grave  crisi  economica
          derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al
          fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi  di
          riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al
          l'operativita'  e  all'efficienza  del  porto,  l'ente   di
          gestione del porto puo' destinare una quota,  comunque  non
          eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie  derivanti
          dalle tasse a carico  delle  merci  imbarcate  e  sbarcate,
          senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,  a
          iniziative  a   sostegno   dell'occupazione,   nonche'   al
          finanziamento delle esigenze di formazione  dei  prestatori
          di lavoro temporaneo e  per  misure  di  incentivazione  al
          pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o  agenzia.
          I contributi non possono  essere  erogati  per  un  periodo
          eccedente  cinque  anni,  o   comunque   eccedente   quello
          necessario  al  riequilibrio  del  bilancio  del   soggetto
          autorizzato alla fornitura di  lavoro  temporaneo,  e  sono
          condizionati alla riduzione della manodopera  impiegata  di
          almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui
          il soggetto autorizzato beneficia del sostegno  di  cui  al
          presente comma, non puo' procedere ad alcuna assunzione  di
          personale o all'aumento di soci lavoratori.» 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita' portuale e, dove non  istituita,  ovvero  prima
          del   suo   insediamento,   l'organizzazione   portuale   o
          l'autorita'  marittima  danno  in   concessione   le   aree
          demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale  alle
          imprese di cui all'art. 16,  comma  3,  per  l'espletamento
          delle  operazioni  portuali,  fatta  salva  l'utilizzazione
          degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo
          svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime  e
          portuali. E' altresi' sottoposta  a  concessione  da  parte
          dell'Autorita'   portuale,   e   laddove   non    istituita
          dall'autorita' marittima, la realizzazione e la gestione di
          opere  attinenti  alle  attivita'  marittime   e   portuali
          collocate a mare nell'ambito degli specchi  acquei  esterni
          alle difese foranee anch'essi da considerarsi  a  tal  fine
          ambito portuale, purche' interessati dal traffico  portuale
          e dalla prestazione  dei  servizi  portuali  anche  per  la
          realizzazione  di  impianti  destinati  ad  operazioni   di
          imbarco e sbarco rispondenti alle  funzioni  proprie  dello
          scalo marittimo, come individuati  ai  sensi  dell'art.  4,
          comma   3.   Le   concessioni   sono    affidate,    previa
          determinazione  dei  relativi  canoni,  anche   commisurati
          all'entita' dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di
          idonee forme di pubblicita',  stabilite  dal  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione, di concerto con il  Ministro
          delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto
          sono altresi' indicati: 
                a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
          e controllo delle Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
                b) i limiti minimi dei  canoni  che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti  dalle  autorita'  portuali
          relativi a concessioni gia' assentite alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati  i  criteri  cui  devono  attenersi  le  autorita'
          portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine
          di riservare  nell'ambito  portuale  spazi  operativi  allo
          svolgimento delle operazioni portuali  da  parte  di  altre
          imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1,  il  Ministro  dei
          trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa
          alle  concessioni  di  aree  e  banchine   alle   normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente dell'autorita' portuale puo' concludere,  previa
          delibera del comitato portuale, con le modalita' di cui  al
          comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai
          sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'art. 52 del codice della
          navigazione    e     delle     opere     necessarie     per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi della legge 23 agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                a) presentino, all'atto della domanda,  un  programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                b)  possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                c) prevedano un organico di lavoratori rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio
          di alcune attivita' comprese nel ciclo operativo. 
              8.  L'autorita'  portuale  o,  laddove  non  istituita,
          l'autorita'   marittima   sono   tenute    ad    effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato motivo, l'autorita' portuale  o,  laddove  non
          istituita,   l'autorita'    marittima    revocano    l'atto
          concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
              - Il decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  settembre  2016,  n.
          210, S.O. 
              - Il decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2015, n. 144,
          S.O. 
              - Si riporta il comma 2  dell'art.  3  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3
          luglio 2012, n. 153, S.O.: 
              «Art. 3 (Tutele in costanza di rapporto di  lavoro).  -
          (Omissis). 
              2. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  ai  lavoratori
          addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati  con
          contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle  imprese  e
          agenzie di cui all'art. 17, commi 2 e  5,  della  legge  28
          gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni,  e  ai
          lavoratori  dipendenti  dalle   societa'   derivate   dalla
          trasformazione delle compagnie portuali ai sensi  dell'art.
          21, comma 1, lettera b), della medesima  legge  n.  84  del
          1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo  pari  a  un
          ventiseiesimo   del   trattamento   massimo   mensile    di
          integrazione  salariale  straordinaria,  comprensiva  della
          relativa contribuzione figurativa e degli  assegni  per  il
          nucleo familiare, per ogni giornata di  mancato  avviamento
          al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per
          un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro  pari
          alla differenza tra il numero massimo di ventisei  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma   da   parte   dell'INPS   e'   subordinata
          all'acquisizione degli elenchi recanti il numero,  distinto
          per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate  di  mancato
          avviamento  al  lavoro,  predisposti  dal  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti in  base  agli  accertamenti
          effettuati  in  sede  locale  dalle  competenti   autorita'
          portuali  o,  laddove  non   istituite,   dalle   autorita'
          marittime. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il comma 1 dell'art. 18 del  decreto-legge
          29  novembre  2008,  n.  185,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio   2009,   n.   2,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009, n. 22,
          S.O.: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri. 
              (Omissis).».