(( Art. 4 bis 
 
         Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno 
 
  1. Ai fini del completamento degli  investimenti,  con  particolare
riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche)  del
Mezzogiorno, riducendo il divario  digitale,  anche  in  relazione  a
quanto previsto dal piano strategico nazionale  della  portualita'  e
della logistica di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 agosto  2015,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo  periodo
del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,
il contributo di cui  all'articolo  2,  comma  244,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal  2017  al  2022,  senza  obbligo  di
cofinanziamento  da  parte  del  soggetto  attuatore  unico  di   cui
all'articolo  61-bis  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il
soggetto attuatore unico una specifica convenzione  per  disciplinare
l'utilizzo dei fondi. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2017  al  2022,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2017-2019,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2017,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  3.  I  fondi  di  cui  al  presente  articolo  sono  utilizzati  in
conformita'  alle  disposizioni  in  materia   di   pareri   di   cui
all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il comma  211  dell'art.  1  della  citata
          legge 24 dicembre 2012, n. 228: 
              «211. Il soggetto attuatore di cui all'art. 61-bis, del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,  deve
          provvedere al  completamento  della  Piattaforma  Logistica
          Nazionale, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale Italiana,
          e   alla   relativa   gestione   come   sistema   di   rete
          infrastrutturale aperto a cui si collegano  le  piattaforme
          ITS  locali,  autonomamente  sviluppate  e  all'uopo   rese
          compatibili, di proprieta' o  in  uso  ai  nodi  logistici,
          porti, centri  merci  e  piastre  logistiche.  Al  fine  di
          garantire il piu' efficace coordinamento  e  l'integrazione
          tra la Piattaforma logistica nazionale e le piattaforme ITS
          locali,  le  Autorita'  portuali  possono   acquisire   una
          partecipazione diretta al capitale del  soggetto  attuatore
          di cui al presente comma. In ogni caso, la maggioranza  del
          capitale  sociale  del  soggetto  attuatore  dovra'  essere
          detenuta da Interporti e Autorita' portuali. Considerata la
          portata strategica per il Paese della  Piattaforma  per  la
          gestione della  Rete  logistica  nazionale,  la  stessa  e'
          inserita nel programma delle infrastrutture strategiche  di
          cui alla legge n. 443 del 2001. Ai fini  del  perseguimento
          dell'interoperabilita'    della    piattaforma    logistica
          nazionale digitale con  altre  piattaforme  che  gestiscono
          sistemi  di  trasporto  e  logistici  settoriali,   nonche'
          dell'estensione  della  piattaforma   logistica   nazionale
          mediante  l'inserimento  di  nuove  aree  servite  e  nuovi
          servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la  cessione
          in comodato d'uso di apparati di bordo,  il  contributo  di
          cui all'art. 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, e' incrementato, senza obbligo di  cofinanziamento  da
          parte del soggetto attuatore unico di cui  all'art.  61-bis
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  di  4
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro  per
          ciascuno  degli  anni  2015  e  2016.  Il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei  trasporti  stipula  con  il  soggetto
          attuatore unico una specifica convenzione per  disciplinare
          l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della
          piattaforma logistica nazionale digitale e la sua  gestione
          il soggetto attuatore unico ha facolta' di avvalersi  della
          concessione di servizi in finanza  di  progetto,  ai  sensi
          dell'art.  278  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
              212-560.». 
              - Si riporta il comma 244 dell'art. 2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          28 dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              «244. Per il completamento  e  l'implementazione  della
          rete   immateriale   degli   interporti   finalizzata    al
          potenziamento del livello di servizio sulla rete  logistica
          nazionale, e' autorizzato un contributo  di  5  milioni  di
          euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.». 
              - Si riporta l'art. 61-bis del decreto-legge 24 gennaio
          2012, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  gennaio
          2012, n. 19, S.O.,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 marzo  2012,  n.  27,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 marzo 2012, n. 71, S.O.: 
              «Art. 61-bis (Piattaforma per la  gestione  della  rete
          logistica nazionale). - 1. Sono ripristinati i fondi di cui
          all'art. 2, comma 244, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, nella misura di 1 milione di euro per  ciascuno  degli
          anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione  al
          miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto
          e all'inserimento dei  porti  nella  sperimentazione  della
          piattaforma per la gestione della rete logistica  nazionale
          nell'ambito  del  progetto  UIRNet  del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2012-2014, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2012,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali. 
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              4. La societa' UIRNet SpA e' soggetto  attuatore  unico
          per la realizzazione e gestione della  piattaforma  per  la
          gestione della rete logistica nazionale, come definita  nel
          decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che e' estesa,
          oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai  porti
          ed alle piastre logistiche. 
              5. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  trasporti  e'
          autorizzato  a  firmare  apposito  atto  convenzionale  con
          UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui  al
          comma 1 del presente articolo.». 
              - Si riporta l'art. 14-bis del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  16
          maggio 2005, n. 112, S.O.: 
              «Art. 14-bis (Agenzia  per  l'Italia  digitale).  -  1.
          L'Agenzia per l'Italia Digitale  (AgID)  e'  preposta  alla
          realizzazione   degli   obiettivi   dell'Agenda    Digitale
          Italiana,  in  coerenza  con  gli  indirizzi  dettati   dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro
          delegato,  e  con  l'Agenda  digitale  europea.  AgID,   in
          particolare, promuove l'innovazione digitale  nel  Paese  e
          l'utilizzo delle  tecnologie  digitali  nell'organizzazione
          della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i
          cittadini e  le  imprese,  nel  rispetto  dei  principi  di
          legalita', imparzialita' e trasparenza e secondo criteri di
          efficienza,  economicita'  ed  efficacia.  Essa  presta  la
          propria collaborazione alle istituzioni dell'Unione europea
          e  svolge  i  compiti  necessari  per  l'adempimento  degli
          obblighi internazionali assunti dallo Stato  nelle  materie
          di competenza. 
              2. AgID svolge le funzioni di: 
                a) emanazione di regole, standard e  guide  tecniche,
          nonche' di vigilanza e controllo sul rispetto  delle  norme
          di cui al presente Codice, anche attraverso  l'adozione  di
          atti  amministrativi  generali,  in   materia   di   agenda
          digitale, digitalizzazione della pubblica  amministrazione,
          sicurezza  informatica,  interoperabilita'  e  cooperazione
          applicativa  tra  sistemi  informatici  pubblici  e  quelli
          dell'Unione europea; 
                b) programmazione  e  coordinamento  delle  attivita'
          delle   amministrazioni   per   l'uso   delle    tecnologie
          dell'informazione  e  della  comunicazione,   mediante   la
          redazione e  la  successiva  verifica  dell'attuazione  del
          Piano   triennale   per   l'informatica   nella    pubblica
          amministrazione contenente la fissazione degli obiettivi  e
          l'individuazione dei principali interventi  di  sviluppo  e
          gestione  dei  sistemi  informativi  delle  amministrazioni
          pubbliche. Il predetto Piano e' elaborato dall'AgID,  anche
          sulla base dei dati e delle  informazioni  acquisiti  dalle
          pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma  2,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001, ed  e'  approvato  dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro
          delegato entro il 30 settembre di ogni anno; 
                c)  monitoraggio   delle   attivita'   svolte   dalle
          amministrazioni in relazione  alla  loro  coerenza  con  il
          Piano triennale di cui  alla  lettera  b)  e  verifica  dei
          risultati  conseguiti  dalle  singole  amministrazioni  con
          particolare riferimento ai costi  e  benefici  dei  sistemi
          informatici  secondo  le  modalita'  fissate  dalla  stessa
          Agenzia; 
                d)  predisposizione,  realizzazione  e  gestione   di
          interventi e progetti di innovazione, anche  realizzando  e
          gestendo direttamente  o  avvalendosi  di  soggetti  terzi,
          specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati
          nonche'   svolgendo   attivita'    di    progettazione    e
          coordinamento delle iniziative strategiche e di  preminente
          interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale; 
                e) promozione della cultura digitale e della  ricerca
          anche tramite comunita' digitali regionali; 
                f) rilascio di  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi  quadro  da
          parte delle pubbliche amministrazioni centrali  concernenti
          l'acquisizione  di  beni  e  servizi  relativi  a   sistemi
          informativi automatizzati per quanto riguarda la congruita'
          tecnico-economica,  qualora  il  valore  lordo   di   detti
          contratti sia superiore a euro  1.000.000,00  nel  caso  di
          procedura negoziata e  a  euro  2.000.000,00  nel  caso  di
          procedura ristretta o di procedura  aperta.  Il  parere  e'
          reso tenendo conto dei principi di efficacia, economicita',
          ottimizzazione della spesa delle pubbliche  amministrazioni
          e  favorendo  l'adozione  di  infrastrutture  condivise   e
          standard che  riducano  i  costi  sostenuti  dalle  singole
          amministrazioni e il  miglioramento  dei  servizi  erogati,
          nonche'  in  coerenza  con  i  principi,  i  criteri  e  le
          indicazioni contenuti nei  piani  triennali  approvati.  Il
          parere e' reso entro il termine  di  quarantacinque  giorni
          dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano  gli
          articoli 16 e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive  modificazioni.   Copia   dei   pareri   tecnici
          attinenti  a   questioni   di   competenza   dell'Autorita'
          nazionale anticorruzione e'  trasmessa  dall'AgID  a  detta
          Autorita'; 
                g) rilascio di  pareri  tecnici,  obbligatori  e  non
          vincolanti, sugli elementi essenziali  delle  procedure  di
          gara bandite, ai sensi dell'art. 1, comma 512  della  legge
          28  dicembre  2015,  n.  208,  da  Consip  e  dai  soggetti
          aggregatori di cui all'art. 9 del decreto-legge  24  aprile
          2014, n. 66, concernenti l'acquisizione di beni  e  servizi
          relativi a sistemi informativi automatizzati e definiti  di
          carattere strategico nel piano  triennale.  Ai  fini  della
          presente  lettera  per  elementi  essenziali  si  intendono
          l'oggetto  della  fornitura  o  del  servizio,  il   valore
          economico del contratto, la tipologia di procedura  che  si
          intende adottare, il criterio di aggiudicazione e  relativa
          ponderazione, le principali clausole che caratterizzano  le
          prestazioni contrattuali. Si applica  quanto  previsto  nei
          periodi da 2 a 5 della lettera f); 
                h)  definizione  di  criteri  e  modalita'   per   il
          monitoraggio  sull'esecuzione  dei   contratti   da   parte
          dell'amministrazione interessata ovvero, su sua  richiesta,
          da parte della stessa AgID; 
                i) vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell'art.
          17 del regolamento UE 910/2014 in qualita' di  organismo  a
          tal  fine  designato,  sui  gestori  di  posta  elettronica
          certificata, sui soggetti di cui all'art.  44-bis,  nonche'
          sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di
          cui all'art. 64; nell'esercizio di tale funzione  l'Agenzia
          puo' irrogare per le  violazioni  accertate  a  carico  dei
          soggetti  vigilati  le  sanzioni  amministrative   di   cui
          all'art. 32-bis in relazione alla gravita' della violazione
          accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza; 
                l) ogni altra  funzione  attribuitale  da  specifiche
          disposizioni di legge e dallo Statuto. 
              3. Fermo restando quanto  previsto  al  comma  2,  AgID
          svolge ogni altra funzione prevista da leggi e  regolamenti
          gia' attribuita a DigitPA, all'Agenzia  per  la  diffusione
          delle tecnologie per l'innovazione nonche' al  Dipartimento
          per  l'innovazione   tecnologica   della   Presidenza   del
          Consiglio dei ministri.».