Art. 2 
 
 
 Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma 
 
  1. Al  decreto  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n.  208»,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo l'art. 4, e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis. (Soprintendenza speciale  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio di Roma). -  1.  La  Soprintendenza  speciale  archeologia,
belle arti e paesaggio di Roma, di seguito "Soprintendenza speciale",
e'  dotata  di  autonomia  scientifica,  finanziaria,   contabile   e
organizzativa ai sensi dell'art. 30 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  n.  171   del   2014.   I   confini   della
Soprintendenza speciale includono l'intero territorio del  Comune  di
Roma, fatte salve le competenze del direttore del  polo  museale  del
Lazio, nonche' dei direttori  dei  musei  e  parchi  archeologici  di
rilevante interesse nazionale e  degli  altri  uffici  del  Ministero
aventi sede nel medesimo territorio. 
  2. Il  soprintendente  della  Soprintendenza  speciale  svolge  nel
territorio di competenza  le  funzioni  spettanti  ai  soprintendenti
archeologia, belle  arti  e  paesaggio.  Il  Soprintendente  esercita
altresi' sugli istituti e i luoghi della cultura statali presenti nel
medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici  del  Ministero,
le funzioni di cui all'art. 35, comma 4, del decreto  del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  n.  171  del  2014.  Restano  ferme  le
competenze del direttore del Parco archeologico del Colosseo  di  cui
all'art. 6 del presente decreto e di cui all'art. 5-bis  del  decreto
ministeriale 9 aprile 2016. 
  3.  La  Soprintendenza  speciale  e'  articolata   in   piu'   aree
funzionali, ivi incluse quelle  di  cui  all'art.  4,  comma  2,  del
presente decreto; l'incarico di responsabile di area e' conferito dal
soprintendente, sulla base di una apposita procedura selettiva.  Alla
Soprintendenza speciale si applicano altresi' le disposizioni di  cui
al Capo II e all'art.  18  del  decreto  23  dicembre  2014,  recante
«Organizzazione e funzionamento  dei  musei  statali»,  e  successive
modificazioni. 
  4. Fermo restando quanto stabilito dal  decreto  19  ottobre  2015,
recante «Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale»,
alla Soprintendenza speciale e' trasferita,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 8, del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, una  quota  pari  al
trenta  per  cento  degli  introiti  complessivi  annui   del   Parco
archeologico del Colosseo prodotti da biglietti di ingresso ai  sensi
dell'art. 110 del Codice,  al  netto  dell'eventuale  aggio,  in  tre
versamenti da effettuare, rispettivamente, entro il 30 aprile, il  31
agosto e il 31 dicembre di ciascun anno, salvo eventuale conguaglio a
consuntivo dell'anno di competenza. 
  5. Il coordinamento e  l'indirizzo  sulla  Soprintendenza  speciale
sono esercitati, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2,  primo
periodo,  dalla  Direzione  generale  archeologia,   belle   arti   e
paesaggio, e, con riguardo alle funzioni di cui al comma  2,  secondo
periodo, dalla Direzione generale Musei.»; 
  b) conseguentemente, all'art. 2, dopo il comma  3  e'  inserito  il
seguente: 
  «3-bis. La Direzione generale archeologia, belle arti  e  paesaggio
esercita il coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la  Direzione
generale  bilancio,  la  vigilanza,  sulla  Soprintendenza   speciale
archeologia,  belle  arti  e  paesaggio  di  Roma,  anche   ai   fini
dell'approvazione,  su  parere  conforme  della  Direzione   generale
bilancio, del bilancio di  previsione,  delle  relative  proposte  di
variazione e del conto consuntivo.».