Art. 2
Aree di attivita' della prevenzione collettiva
e sanita' pubblica
1. Nell'ambito della Prevenzione collettiva e sanita' pubblica, il
Servizio sanitario nazionale garantisce, attraverso i propri servizi
nonche' avvalendosi dei medici ed i pediatri convenzionati, le
seguenti attivita':
a) sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive
e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;
b) tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e
confinati;
c) sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
d) salute animale e igiene urbana veterinaria;
e) sicurezza alimentare - tutela della salute dei consumatori;
f) sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la
promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di
screening; sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
g) attivita' medico legali per finalita' pubbliche.
2. Nell'ambito delle attivita' di cui al comma 1, il Servizio
sanitario nazionale garantisce le prestazioni indicate nell'allegato
1 al presente decreto.