Art. 4 
 
 
Requisiti di ordine generale e capacita'  tecnica  ed  economica  del
                             richiedente 
 
  1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni
di  coltivazione  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  i   titoli
concessori  unici  sono  accordati  agli  enti  di  cui  al   decreto
legislativo  n.  625/1996  e  s.m.i.  (persona  fisica  o  giuridica,
pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di
requisiti di  ordine  generale,  capacita'  tecniche,  economiche  ed
organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi  presentati
e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia  o
in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a  condizioni  di
reciprocita', ad enti di altri Paesi, secondo  quanto  stabilito  con
decreto direttoriale di  cui  all'art.  20,  comma  6,  del  presente
decreto. 
  2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie  o
assicurative  di  cui  all'art.  38,  comma   6,   lettera   c)   del
decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 164/2014, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale
previste nel programma lavori presentato,  sono  specificate  con  il
decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 
  3. Ai  sensi  dell'art.  38,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, per i
titoli unici e per gli altri titoli minerari, il  rilascio  di  nuove
autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' e' subordinato alla
dimostrazione, da parte della societa' richiedente, dell'esistenza di
tutte le garanzie economiche per coprire  i  costi  di  un  eventuale
incidente durante le attivita', commisurati a  quelli  derivanti  dal
piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi  dei
rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo  le
modalita' specificate nel decreto direttoriale di  cui  all'art.  20,
comma 6. 
  4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui al comma  3,  puo'
fare  riferimento  alla  totalita'  delle  attivita'   previste   nel
programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo.  In  tal
caso all'atto dell'esecuzione  di  ogni  singola  opera  deve  essere
confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate. 
  5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui  al  comma
2, nonche' le garanzie di cui  al  comma  3,  sono  presentate  dalla
societa' titolare entro un  anno  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto. 
  6. L'accertamento dei  requisiti  di  cui  al  comma  1  e'  svolto
nell'ambito  del  procedimento  di  conferimento  del  titolo,  prima
dell'avvio dell'esame  tecnico  dell'istanza,  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.