Art. 4 Requisiti di ordine generale e capacita' tecnica ed economica del richiedente 1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono accordati agli enti di cui al decreto legislativo n. 625/1996 e s.m.i. (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone) che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita' tecniche, economiche ed organizzative, che offrano garanzie adeguate ai programmi presentati e che siano persone fisiche o giuridiche con sede legale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea, nonche', a condizioni di reciprocita', ad enti di altri Paesi, secondo quanto stabilito con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto. 2. Le modalita' di presentazione di idonee fidejussioni bancarie o assicurative di cui all'art. 38, comma 6, lettera c) del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste nel programma lavori presentato, sono specificate con il decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014, per i titoli unici e per gli altri titoli minerari, il rilascio di nuove autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' e' subordinato alla dimostrazione, da parte della societa' richiedente, dell'esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita', commisurati a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari ipotizzati nell'analisi dei rischi del progetto per cui si richiede l'autorizzazione, secondo le modalita' specificate nel decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6. 4. Il titolare, ai fini degli adempimenti di cui al comma 3, puo' fare riferimento alla totalita' delle attivita' previste nel programma lavori approvato unitamente al titolo abilitativo. In tal caso all'atto dell'esecuzione di ogni singola opera deve essere confermato il perdurare delle condizioni inizialmente analizzate. 5. Per i titoli minerari vigenti, le fideiussioni di cui al comma 2, nonche' le garanzie di cui al comma 3, sono presentate dalla societa' titolare entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto. 6. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1 e' svolto nell'ambito del procedimento di conferimento del titolo, prima dell'avvio dell'esame tecnico dell'istanza, secondo le modalita' stabilite con decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6.