Art. 5 Decadenza del titolare, revoca e cessazione del permesso, della concessione e del titolo concessorio unico 1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso di prospezione o di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico quando: a) il titolare non adempia agli obblighi imposti con l'atto di conferimento; b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dalle Sezioni UNMIG territorialmente competenti; c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti; d) non siano stati corrisposti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di conferimento. 2. Per le attivita' a mare, il Ministero valuta l'opportunita' di revocare la licenza anche sulla base delle informazioni del Comitato di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 145/2015 e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. 3. La pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero, sentito il titolare e previo parere della CIRM. 4. In caso di pronuncia di decadenza di cui al comma 3, il Ministero provvede all'attribuzione ad altro titolare della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione secondo modalita' di gara ovvero, in caso di non economicita' della coltivazione, ne dispone la revoca previo ripristino a carico del titolare. 5. Il permesso di prospezione e di ricerca, la concessione e il titolo concessorio unico cessano: a) per scadenza del termine; b) per rinuncia; c) per decadenza del titolare; d) qualora al termine della fase di ricerca, nell'ambito del titolo concessorio unico, non sia stato riconosciuto dal Ministero il rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014. 6. In caso di decadenza o rinuncia totale o parziale e' comunque dovuto il canone per l'anno in corso. 7. Tutti i dati (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geochimici, geofisici e geologici, ai sondaggi geotecnici e geognostici e sulle perforazioni, acquisiti nell'ambito di titoli cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministero entro 6 mesi dalla cessazione del titolo. Per le finalita' di interesse pubblico individuate dal Ministero, tali dati possono essere messi a disposizione degli operatori, secondo le modalita' stabilite dal decreto direttoriale di cui all'art. 20, comma 6, del presente decreto. 8. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione della stessa per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, e' costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione ai proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli stessi allo Stato. 9. Ai fini della cancellazione del titolo minerario e della relativa pubblicita' sul BUIG, la Sezione UNMIG competente attesta la cessazione dell'attivita' mineraria, previo accertamento che tutti i pozzi afferenti al titolo minerario risultano chiusi minerariamente, le aree pozzo e quelle di raccolta e trattamento risultano prive delle installazioni di superficie e, nel caso di attivita' offshore delle piattaforme, le condotte di collegamento interrate sono state bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi.