Art. 5 
 
Decadenza del titolare,  revoca  e  cessazione  del  permesso,  della
  concessione e del titolo concessorio unico 
 
  1. Il Ministero dichiara la decadenza del titolare del permesso  di
prospezione o di ricerca, della concessione  di  coltivazione  o  del
titolo concessorio unico quando: 
    a) il titolare non adempia agli obblighi imposti  con  l'atto  di
conferimento; 
    b) il titolare non abbia osservato le disposizioni contenute  nel
presente decreto od impartite dal Ministero  o  dalle  Sezioni  UNMIG
territorialmente competenti; 
    c)  sia  stata  omessa  richiesta  al   Ministero   di   apposita
autorizzazione in tutti i casi previsti; 
    d) non siano stati corrisposti il  canone,  i  tributi  e  quanto
altro stabilito dal decreto di conferimento. 
  2. Per le attivita' a mare, il Ministero valuta  l'opportunita'  di
revocare la licenza anche sulla base delle informazioni del  Comitato
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  145/2015  e
comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire  la  sicurezza
delle operazioni. 
  3. La pronuncia di decadenza e' disposta con decreto del Ministero,
sentito il titolare e previo parere della CIRM. 
  4. In caso di  pronuncia  di  decadenza  di  cui  al  comma  3,  il
Ministero  provvede  all'attribuzione   ad   altro   titolare   della
concessione o del titolo concessorio unico in  fase  di  coltivazione
secondo modalita' di gara ovvero, in caso di non  economicita'  della
coltivazione, ne dispone la revoca previo  ripristino  a  carico  del
titolare. 
  5. Il permesso di prospezione e di ricerca,  la  concessione  e  il
titolo concessorio unico cessano: 
    a) per scadenza del termine; 
    b) per rinuncia; 
    c) per decadenza del titolare; 
    d) qualora al termine della  fase  di  ricerca,  nell'ambito  del
titolo concessorio unico, non sia stato riconosciuto dal Ministero il
rinvenimento  di  un  giacimento   tecnicamente   ed   economicamente
coltivabile, ai sensi dell'art. 38, comma 6-ter, del decreto-legge n.
133/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014. 
  6. In caso di decadenza o rinuncia totale o  parziale  e'  comunque
dovuto il canone per l'anno in corso. 
  7.  Tutti  i  dati  (grezzi  ed  elaborati)  relativi  ai   rilievi
geochimici,  geofisici  e  geologici,  ai   sondaggi   geotecnici   e
geognostici e sulle perforazioni,  acquisiti  nell'ambito  di  titoli
cessati di cui al comma 5 sono trasmessi al Ministero  entro  6  mesi
dalla cessazione del titolo. Per le finalita' di  interesse  pubblico
individuate  dal  Ministero,  tali  dati  possono  essere   messi   a
disposizione degli operatori,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto direttoriale di  cui  all'art.  20,  comma  6,  del  presente
decreto. 
  8. Il titolare della concessione o  del  titolo  concessorio  unico
nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione  della  stessa
per scadenza del termine, revoca, rinuncia o decadenza, e' costituito
custode,  a  titolo  gratuito,  del  giacimento  e   delle   relative
pertinenze sino al ripristino dei  luoghi  ed  alla  restituzione  ai
proprietari superficiali o, qualora ne ricorrano i presupposti,  alla
riconsegna degli stessi allo Stato. 
  9. Ai  fini  della  cancellazione  del  titolo  minerario  e  della
relativa pubblicita' sul BUIG, la Sezione UNMIG competente attesta la
cessazione dell'attivita' mineraria, previo accertamento che tutti  i
pozzi afferenti al titolo minerario risultano chiusi  minerariamente,
le aree pozzo e quelle di  raccolta  e  trattamento  risultano  prive
delle installazioni di superficie e, nel caso di  attivita'  offshore
delle piattaforme, le condotte di collegamento interrate  sono  state
bonificate, inertizzate e flangiate agli estremi.