Art. 3 
 
            Riparto degli spazi di comunicazione politica 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in  vigore  del
presente  provvedimento  e  la  data  di  chiusura   della   campagna
referendaria,  gli  spazi  che  ciascuna   emittente   televisiva   o
radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica  sui
temi dei referendum popolari nelle forme previste dall'art. 4,  comma
1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti in  due  parti
uguali tra i soggetti favorevoli e i contrari ai quesiti referendari,
includendo fra questi  ultimi  anche  coloro  che  si  esprimono  per
l'astensione o per la non partecipazione al voto. 
  2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili,
il principio delle pari opportunita'  tra  gli  aventi  diritto  puo'
essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione,
anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche'  ciascuna
di  queste  abbia  analoghe  opportunita'  di  ascolto.  E'  altresi'
possibile  realizzare   trasmissioni   con   la   partecipazione   di
giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni  caso,  la
ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
nei confronti  dei  soggetti  politici  aventi  diritto  deve  essere
effettuata garantendo l'applicazione dei principi  di  equita'  e  di
parita' di trattamento per ogni ciclo  di  due  settimane  e  curando
altresi' un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. Ove
possibile, tali  trasmissioni  sono  diffuse  con  modalita'  che  ne
consentano  la  fruizione  anche  ai   non   udenti.   Qualora   alle
trasmissioni di cui al presente articolo prenda  parte  piu'  di  una
persona per ciascuna delle indicazioni di voto,  una  di  quelle  che
sostengono  l'indicazione  di  voto   favorevole   deve   essere   un
rappresentante del Comitato promotore di cui  all'art.  2,  comma  1,
lett. a). 
  3. L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due  indicazioni
di voto non pregiudica l'intervento nelle  trasmissioni  degli  altri
soggetti, ma non determina un aumento del tempo  ad  essi  spettante.
Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia. 
  4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono  collocate  dalle
emittenti televisive nazionali in contenitori con cicli a cadenza  di
due settimane all'interno della fascia oraria  compresa  tra  le  ore
7,00  e  le  ore  24,00  e  dalle  emittenti  radiofoniche  nazionali
all'interno della fascia oraria compresa tra le ore  7,00  e  le  ore
1,00 del giorno successivo. 
  5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo  sono
tempestivamente  comunicati,  anche   a   mezzo   posta   elettronica
certificata, all'Autorita'.  Le  eventuali  variazioni  dei  predetti
calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'. 
  6. Alle trasmissioni  di  comunicazione  politica  sui  temi  delle
consultazioni referendarie non possono  prendere  parte  persone  che
risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali e a  tali
competizioni non e' comunque consentito, nel corso delle trasmissioni
medesime, alcun riferimento. 
  7.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies,  comma  1,
del Testo unico. 
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte del penultimo giorno precedente il voto.