Art. 7 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attivita' di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, della obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche, al fine di assicurare all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna referendaria e precisamente: a) quando vengono trattate questioni relative ai temi oggetto dei referendum le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati a favore o contro i quesiti referendari vanno rappresentate in modo corretto ed obiettivo, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese degli stessi soggetti. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone; b) fatto salvo il criterio precedente, nei programmi di informazione va curata un'adeguata informazione sui temi oggetto dei referendum, assicurando la chiarezza e la comprensibilita' dei temi in discussione. Qualora in detti programmi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche riconducibili ai temi dei referendum, dovra' essere complessivamente garantita, nel corso della campagna referendaria, la presenza equilibrata e il contraddittorio tra i soggetti favorevoli o contrari ai quesiti referendari, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o la non partecipazione al voto. 3. Nel periodo di cui al comma 2, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto relative ai referendum in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, nonche' da quelle di informazione, salvo per queste ultime quanto previsto al comma 4. 4. I direttori dei programmi, registi, conduttori devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale, tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori, evitando che si determinino condizioni di vantaggio o di svantaggio per i favorevoli o contrari ai quesiti referendari. I telegiornali devono garantire, insieme con la completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralita' dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti politici alla testata. 5. Correttezza ed imparzialita' devono essere assicurate nella diffusione delle prese di posizione di contenuto politico espresse da qualunque soggetto anche non direttamene partecipante alla competizione referendaria. 6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, e' assicurato anche d'ufficio dall'Autorita' che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.